ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01074

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 667 del 03/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01074
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Mercoledì 3 agosto 2016, seduta n. 667

   La XI Commissione,
   premesso che:
    la base retributiva su cui viene liquidata l'indennità di maternità, nella misura di legge (80 per cento), per il personale aeronavigante, è individuata secondo criteri diversi, dettati dall'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1997, n. 917, per effetto dell'unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale di cui al decreto legislativo n. 314 del 1991;
    l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede che «le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare»;
    per effetto della parificazione della base imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali ad opera dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997 che richiama l'articolo 12, comma 10 e 12, della legge n. 153 del 1969, la retribuzione imponibile viene presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate e quindi anche per il calcolo delle prestazioni economiche di maternità, cosicché l'indennità di volo, che concorre a formare il reddito imponibile ai fini fiscali solo nella misura del 50 per cento, viene calcolata, dall'Istituto di previdenza, anche ai fini contributivi, solo nella misura del 50 per cento;
    accade dunque che l'INAIL (dal 1o gennaio 2014 INPS) riconosce alle lavoratrici del personale dell'aviazione civile l'indennità di maternità nella misura dell'80 per cento della base contributiva-fiscale del 50 per cento dell'ammontare della indennità di volo versata al dipendente ovvero solo nella misura del 40 per cento;
    l'articolo 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001 prescrive che «le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità»;
    l'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto dispone che «concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia»;
    l'articolo 22 e 23 del decreto n. 151 del 2001 devono essere interpretati nel senso che si riferiscono alla retribuzione globale e con le pronunce della Corte costituzionale in materia (sent. n. 132 del 1991 e 271 del 1999) e nel senso che nel calcolo dell'indennità di maternità debbano concorrere quantomeno gli stessi elementi previsti per l'erogazione dell'indennità di malattia;
    la convenzione internazionale 183 del 2000, denominata Convenzione sulla protezione della maternità, 2000, stabilisce all'articolo 6 che «Le prestazioni in denaro devono essere di livello tale che la donna possa sopperire al proprio mantenimento e a quello del suo bambino, in buone condizioni di salute e secondo un congruo tenore di vita» e che «l'ammontare di tali prestazioni non deve essere inferiore a due terzi dei guadagni precedenti della donna o del guadagno adottato come base per il calcolo delle prestazioni»;
    a seguito di un interpello rivolto dall'Associazione del personale aeronavigante alla direzione generale per le politiche previdenziali e all'INPS, risulta che l'indennità di volo (prevista dall'articolo 907 del codice della navigazione, in ragione della specialità e dell'onerosità delle attività del personale navigante, ossia piloti ed assistenti di volo), non sarebbe paradossalmente una voce contemplata nel contratto degli assistenti di volo e, quindi risulterebbe «improprio definirla tale»;
    tale indennità costituirebbe di fatto una diaria che, come tale, non potrebbe essere considerata una voce retributiva ed esulerebbe dal calcolo rimesso alla retribuzione, con evidente vantaggio dei datori di lavoro, che, sottraendola dall'imponibile, beneficerebbero della corrispondente decontribuzione;
    le assistenti di volo in maternità non possono ricevere un trattamento di maternità che non computi anche l'indennità di volo minima garantita al 100 per cento e la parziale esenzione, sotto il profilo fiscale, dell'indennità di volo non può avere come conseguenza la penalizzazione delle lavoratrici in maternità;
    un trattamento economico di maternità come quello erogato dall'INAIL (INPS) che risulti pari al 40 per cento della retribuzione percepita dalle assistenti di volo prima del congedo di maternità si pone anche in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione all'articolo 37 che recita che «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione e assicurare alla madre e al bambino a speciale e adeguata protezione» e tale disparità non trova nessuna ragionevole giustificazione;
    l'erogazione da parte dell'INAIL di un'indennità di maternità di importo inferiore all'80 per cento (anzi addirittura pari al 40 per cento) della retribuzione costituisce, ad avviso di firmatari del presente atto, anche una discriminazione fondata sul sesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 198 del 2006, dell'articolo 3, comma 3, del decreto n. 151 del 2001 e dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della direttiva europea n. 54 del 2006, poiché di fatto non garantisce alla lavoratrice madre lo stesso tenore di vita goduto in precedenza e quindi costituisce comportamento adottato in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria a tutela della lavoratrice madre e appare discriminatoria;
    l'indennità di volo, che costituisce una buona parte della retribuzione del personale di volo, non può non avere natura retributiva;
    è necessario tutelare la maternità ma anche il minore che è pregiudicato dalla circostanza che la madre riceva una indennità di maternità di importo minore,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche di tipo normativo, volta alla rimozione della discriminazione in atto e al riconoscimento dell'indennità di volo, quale misura retributiva, in modo tale che nell'ambito della retribuzione imponibile ai fini del calcolo della indennità di maternità delle lavoratrici del settore aereo, siano applicate le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, aggiornato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.
(7-01074) «Ciprini, Spadoni, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

discriminazione sessuale

retribuzione del lavoro