ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01039

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 645 del 30/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: DADONE FABIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 30/06/2016
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 30/06/2016
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 30/06/2016
TONINELLI DANILO MOVIMENTO 5 STELLE 30/06/2016
D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 30/06/2016
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 30/06/2016
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 30/06/2016
NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 30/06/2016
DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 30/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01039
presentato da
DADONE Fabiana
testo di
Giovedì 30 giugno 2016, seduta n. 645

   La I Commissione,
   premesso che:
    i minori stranieri sono titolari dei diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 in cui viene affermato il principio del «superiore interesse del minore» in merito a tutte le decisioni riguardanti i minori;
    a tale riguardo, è stata condivisa dal Governo la proposta di presentare una formale richiesta di risoluzione o conclusione del Consiglio dell'Unione europea, che preveda la riconoscibilità dei minori stranieri in tutto il percorso migratorio, dall'atto di ingresso nel territorio dell'Unione europea, fino alla loro destinazione finale, mediante l'introduzione di nuove regole di identificazione applicabili in tutta l'area Schengen, come risulta dalla risposta all'interrogazione scritta n. 4-07937 prima firma Dadone;
    l'Italia ha ratificato la Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989 con la legge n. 176 del 1991, stabilendo che i diritti sanciti devono essere riconosciuti a tutti i minori che si trovano sotto la giurisdizione dello Stato senza discriminazione alcuna;
    ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione minori, in particolar modo quelle concernenti l'accoglienza in luogo sicuro del minore non accompagnato;
    stando ai dati disponibili la presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano, risulta essere in aumento;
    il decreto legislativo n. 142 del 2015 di recepimento della Direttiva 2013/32/UE prevede disposizioni precise per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nello specifico dispone ex articolo 19 comma 4 che l'accoglienza debba avvenire in appositi centri e mai presso centri di trattenimento o governativi di prima accoglienza;
    l'attuale condizione dei minori stranieri non accompagnati è estremamente difforme su tutto il territorio nazionale e troppo spesso le prassi non sono in linea delle disposizioni normative;
    nelle prassi si registrano lunghi periodi in cui i minori sono senza tutore nominato, oppure erroneamente identificati come maggiorenni a causa di inadeguate procedure per l'accertamento dell'età;
    la legge 28 marzo 2001, n. 149 («Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile») stabilisce che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto, è affidato ad a famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia;
    la regione Sicilia ha approvato con il D.P. n. 513 del 2016, recante nuove norme sulle strutture di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati con standard inferiori e una retta inferiore del 42 per cento rispetto a quella stabilita per le comunità per minori italiani;
    risulta da fonti di stampa che vi siano numerosissimi casi di minori stranieri non accompagnati accolti in centri non adeguati quando non trattenuti, anche per periodi molto lunghi, in centri hotspot quali Lampedusa, Taranto, Pozzallo;
    il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno Prefetto Morcone, nell'audizione tenuta il 10 maggio 2016 presso la «Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impiegate», ha confermato la presenza di minori stranieri non accompagnati presso l’hotspot di Pozzallo,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per prevedere interventi maggiormente efficaci ed incisivi per porre termine a prassi illegittime e garantire la tutela dei minori stranieri non accompagnati;
   ad istituire un Sistema nazionale di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati responsabile di tutte le fasi di accoglienza, con il compito principale di monitorare costantemente i posti disponibili a livello nazionale ed individuare immediatamente la struttura adeguata dove collocare il minore;
   a garantire la collocazione immediata in luogo sicuro del minore straniero non accompagnato secondo la normativa vigente, monitorando altresì il rispetto degli standard qualitativi e prevedendo un'implementazione dei posti disponibili;
   ad assumere iniziative affinché sia impedita l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in strutture non idonee, in azioni di promiscuità con adulti o il trattenimento all'interno di centri hotspot;
   ad assumere iniziative per dare piena attuazione a quanto disposto dall'articolo n. 25 della direttiva 2013/32/UE in tema di tutela dei minori stranieri non accompagnati, disciplinando inter alia la procedura per l'accertamento dell'età;
   ad assumere iniziative per dare piena attuazione a quanto previsto dalla direttiva 2013/33/UE rispetto agli standard del rappresentante del minore (tutore), nonché secondo quanto proposto nel documento «Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati» redatto dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nella convinzione che il compito di tutelare tali minori non possa essere adempiuto, salvo in casi di extrema ratio, dal Sindaco di un comune;
   ad affermare e garantire pari diritti ai minori stranieri non accompagnati, rispetto ai minori italiani senza limitazione o discriminazione alcuna, garantendo gli stessi standard minimi qualitativi dei servizi e dell'assistenza nelle comunità o istituti di accoglienza.
(7-01039) «Dadone, Colonnese, Lorefice, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Brescia, Cecconi, Nuti, Dieni».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'infanzia

minore eta' civile

diritti del bambino