ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01033

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: COVA PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 28/06/2016
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 28/06/2016
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 28/06/2016
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 28/06/2016
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 28/06/2016
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 28/06/2016
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 28/06/2016
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 28/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01033
presentato da
COVA Paolo
testo di
Martedì 28 giugno 2016, seduta n. 643

   La XIII Commissione,
   premesso che:
   l'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea [280 prodotti con denominazione di origine protetta (Dop), indicazione geografica tipica (Igp), specialità tradizionale garantita (Stg) e 523 vini denominazione di origine controllata e garantita (Docg), denominazione di origine controllata (Doc), (Igt)];
   il sistema delle indicazioni geografiche dell'Unione europea favorisce il sistema produttivo e l'economia del territorio, tutela l'ambiente in quanto il legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, sostiene la coesione sociale delle comunità;
   nel contempo, grazie alla certificazione comunitaria, si danno maggiori garanzie ai consumatori con un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti;
   i prodotti agroalimentari DOP e IGP nei comparti lattiero-caseario e delle carni suine, sono dotati di un proprio disciplinare di produzione che ne garantisce la tipicità del prodotto e la localizzazione;
   il regolamento (UE) n. 1151/2012 considera che, sempre di più, i cittadini e i consumatori dell'Unione chiedono qualità e prodotti tradizionali e si preoccupano del mantenimento della varietà della produzione agricola dell'Unione;
   tali esigenze determinano una domanda di prodotti agricoli e alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolar modo quelle connesse all'origine geografica;
   l'articolo 4 della legge 24 giugno 2014, n. 91, ha disposto una serie di misure per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala campana DOP, al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala;
   in particolare, il comma 2 dell'articolo 4, impone agli allevatori bufalini, ai trasformatori e agli intermediari di latte di bufala l'obbligo di adottare, nelle rispettive attività, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto quotidianamente, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato;
   in seguito, il decreto ministeriale n. 9406 del 9 settembre 2014 ha disposto le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 4, prevedendo specifici obblighi di trasmissione dei dati di produzione, trasformazione, acquisto e vendita da parte degli allevatori bufalini, dei soggetti intermediari e dei trasformatori del latte di bufala;
   infine, la circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali PQA 76537 del 15 ottobre 2014 applicativa del citato decreto n. 9406/2014 ha stabilito gli obblighi dell'allevatore, del trasformatore e dell'intermediario, nonché le modalità di trasmissione delle dichiarazioni di produzione;
   per consentire agli allevatori, ai trasformatori e agli intermediari di trasmettere i dati produttivi alla piattaforma informatica «tracciabilità della filiera bufalina», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha predisposto sul proprio portale dei servizi, una specifica applicazione telematica accessibile tramite credenziali personali (username e password), seguendo le indicazioni previste nella circolare;
   l'Italia ha una posizione di rilievo nell'ambito del settore lattiero caseario mondiale, in cui è il maggior Paese produttore di formaggi tipici DOP/IPG, ma il mercato mondiale dei prodotti lattiero caseari continua ad essere gravato da una situazione di offerta abbondante, tanto che il 2016 si è aperto con una conferma della situazione di criticità anche per il contesto nazionale, come già verificatosi per tutto il corso del 2015;
   la suinicoltura ha per l'Italia un valore strategico (26.000 aziende di allevamento, delle quali oltre 4.500 fornitrici di materia prima per le DOP), ma le quotazioni dei suini vivi da inviare al macello e destinati al circuito dei prodotti DOP/IGP sono inferiori ai costi di produzione ormai da diversi anni a questa parte;
   è indispensabile introdurre per entrambe le filiere sistemi di tracciabilità in grado di rendere riconoscibili al consumatore i prodotti lattiero-caseari DOP/IGP e i tagli ottenuti da animali allevati nell'ambito del circuito tutelato delle DOP/IGP che presentano caratteristiche qualitative particolari legate al rispetto dei disciplinari di produzione e costantemente controllate da organismi terzi,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per istituire un sistema di tracciabilità della filiera dei prodotti lattiero caseari DOP/IGP e dei prodotti da carni suine DOP/IGP, in modo che gli allevatori, i trasformatori e gli intermediari siano obbligati ad adottare nelle proprie attività:
    a) per quanto riguarda il latte bovino, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto, dei quantitativi di latte bovino trasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione del latte bovino utilizzato;
    b) per quanto riguarda le carni suine, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità delle carni prodotte, dei quantitativi di carni trasformate e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione delle carni suine utilizzate;

   ad assumere iniziative per prevedere che la produzione di prodotti lattiero-caseari DOP e di prodotti da carni suine DOP avvenga in uno spazio in cui possano essere lavorati esclusivamente latte bovino o carni suine provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP, prevedendo, altresì, che in tale spazio possa avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti, purché realizzati esclusivamente con latte o carni suine provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP interessata;
   ad assumere iniziative per prevedere, ai fini della massima trasparenza, che i prodotti realizzati, anche o esclusivamente con latte o carni suine differenti da quelli da allevamenti inseriti nel sistema di controllo delle DOP siano lavorati in spazi differenti rispetto a quelli dedicati alla lavorazione di latte e carne derivanti dai suddetti allevamenti.
(7-01033) «Cova, Oliverio, Carra, Zanin, Antezza, Luciano Agostini, Venittelli, Capozzolo, Romanini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

denominazione di origine

protezione del consumatore

allevamento