ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01024

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 638 del 15/06/2016
Abbinamenti
Atto 7/01106 abbinato in data 04/10/2016
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00229
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2016
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2016
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2016
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2016
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2016
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 15/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
29/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/08/2016
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 03/08/2016
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 04/10/2016
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
 
PARERE GOVERNO 29/03/2017
GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/03/2017
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO
 
ILLUSTRAZIONE 29/03/2017
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 29/03/2017
GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/03/2017
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/08/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 03/08/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 04/10/2016

DISCUSSIONE IL 04/10/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 04/10/2016

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/03/2017

DISCUSSIONE IL 29/03/2017

ACCOLTO IL 29/03/2017

PARERE GOVERNO IL 29/03/2017

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 29/03/2017

CONCLUSO IL 29/03/2017

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01024
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Mercoledì 15 giugno 2016, seduta n. 638

   Le Commissioni X e XI,
   premesso che:
    le società cooperative rappresentano una realtà imprenditoriale importante per lo sviluppo del nostro Paese. La carta costituzionale ne ha legittimato l'esistenza favorendone la diffusione e rinviando alla legislazione statale la disciplina del loro funzionamento: esiste, infatti, un'articolata normativa che disciplina puntualmente il funzionamento di questa particolare forma associativa, dettando, oltretutto, una normativa di favore rispetto alle forme «tradizionali» di società, con particolare riguardo alle società cooperative a mutualità prevalente;
    in particolare, nel contesto della società cooperativa, merita particolare attenzione il fenomeno delle aziende fallite e recuperate dagli stessi dipendenti e che, attraverso lo strumento della cooperazione, vengono rese nuovamente operative con risultati favorevoli per l'economia nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
    il fenomeno, conosciuto con il nome di Workers Buy Out (WBO), consiste nell'acquisizione (della maggioranza o della totalità) del capitale sociale di un'impresa, generalmente in crisi, da parte dei propri dipendenti, siano essi dirigenti, impiegati, operai;
    l'elemento centrale della impresa recuperata dai medesimi lavoratori risiede nell'esigenza meritevole di un gruppo di lavoratori di riappropriarsi del posto di lavoro che gli è stato sottratto a causa del fallimento della propria azienda;
    il WBO ha conosciuto, sotto forme regolamentate, numerosi casi di successo negli Stati Uniti, dove nel 1994, tanto per citare il caso più famoso, la compagnia aerea United Airlines venne rilevata da una parte dei propri dipendenti;
    con riferimento all'Italia, il fenomeno del WBO ha recentemente attratto l'attenzione di numerosi quotidiani e riviste, che ad esso hanno dedicato alcune inchieste. Nel nostro Paese i casi di WBO hanno soprattutto interessato la Toscana e l'Emilia Romagna, anche grazie alla particolare diffusione in queste regioni delle associazioni cooperative, che attraverso le proprie strutture tendono a supportare questo tipo di operazioni. Si contano, tuttavia, casi anche nel Centro-nord (Lombardia in testa) e nel Meridione;
    il primo aspetto positivo che balza agli occhi del WBO è costituito dal mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa in questione (nonché, indirettamente, dell'indotto ad essa collegato, oltreché, più in generale, dalla conservazione del patrimonio aziendale e del know-how produttivo;
    la possibilità di coinvolgere nella gestione parte degli attuali lavoratori, e soprattutto, dal momento che l'operazione richiede l'impiego di risorse finanziarie da parte dei vari lavoratori, di quelli più motivati, l'apporto di esperienze da parte di coloro che conoscono a fondo l'impresa e la riduzione dei costi di transazione in sede di negoziazione (i dipendenti, avendo lavorato all'interno della società, hanno generalmente un'idea abbastanza precisa del valore dei suoi vari asset, tangibili e non, e del suo avviamento) possono contribuire al successo, non solo nel breve, ma anche nel lungo termine, dell'operazione. A tal proposito, risulta interessante notare come secondo alcuni dati riportati dagli organi di stampa il tasso di cessazione dell'attività (inteso come liquidazione volontaria o, più spesso, di insolvenza) di imprese «salvate» mediante il WBO sarebbe piuttosto contenuto (22 per cento), in ogni caso più basso di quello delle tanto ammirate società start-up (35 per cento);
    questa possibilità di rilancio è stata sfruttata sempre più spesso durante questi anni di crisi. È il caso ad esempio della Mancoop, formata da ex dipendenti della azienda fallita e che è riuscita ad ottenere dalla curatela fallimentare affitto dei macchinari e a far rinascere una nuova impresa portando avanti la produzione e salvaguardando i livelli occupazionali;
    altro aspetto, talvolta sottovalutato, del fenomeno del WBO è la positiva incidenza di tali operazioni sul bilancio pubblico. Ciò potrebbe apparire paradossale ove si consideri che tali operazioni sono talvolta accompagnate dal sostegno finanziario dello Stato, di altri enti territoriali (regioni, province) o, più spesso, da Cooperazione finanza e impresa (CFI), società partecipata dal Ministero dello sviluppo economico e costituita proprio per gestire i fondi pubblici erogati al fine di supportare tali operazioni; la mobilitazione di tali risorse finanziarie si rivela, tuttavia, solitamente inferiore al costo che gli enti pubblici avrebbero comunque dovuto sostenere sotto forma di erogazioni sociali (cassa integrazione guadagni, sussidi di disoccupazione, mobilità e altro) nel caso di cessazione dell'attività;
    il WBO può diventare, dunque, specie in periodi di crisi lavorative ed aziendali, uno strumento importante nel nostro Paese, in grado di rinnovare il tessuto produttivo e di sperimentare nuove forme di intervento di welfare anche per il salvataggio di aziende in crisi o in difficoltà manageriale;
    per quanto riguarda gli strumenti specifici introdotti dal legislatore a sostegno di tale tipo di operazioni, occorre, innanzitutto, citare la legge 27 febbraio 1985, n. 49, altrimenti detta legge Marcora, la quale per prima ha previsto disposizioni normative a sostegno di operazioni di WBO. A tale normativa si sono aggiunti strumenti idonei ad ottenere l'anticipazione delle somme relative ai vari ammortizzatori sociali: a tale proposito, la legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede la possibilità di richiedere all'INPS l'anticipo dell'indennità di mobilità; essa, insieme, al trattamento di fine rapporto va di solito a costituire la prima somma versata dai dipendenti per l'acquisto delle quote aziendali;
    più recentemente, il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (articolo 11) ha riconosciuto a favore delle cooperative di lavoratori dipendenti di un'impresa sottoposta a procedura concorsuale – fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa – un diritto di prelazione per l'affitto o l'acquisto dell'azienda, di un ramo d'azienda o di un complesso di beni e rapporti della medesima impresa. L'eventuale aggiudicazione dell'affitto o della vendita acquisisce, quindi, in virtù del successivo comma 3 del medesimo articolo, valore di titolo per richiedere l'anticipazione dell'indennità di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, nonché delle mensilità non ancora percepite dell'Assicurazione sociale per l'impiego introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92;
    nonostante il legislatore sia intervenuto per favorire – in parte – il fenomeno del recupero delle fabbriche in crisi da parte dei dipendenti delle medesime, occorre rilevare che non vi sia, ancora, una copertura normativa sufficientemente adeguata per favorire o quantomeno incentivare il ricorso al recupero delle aziende in crisi da parte dei dipendenti delle medesime;
    molte aziende, infatti, a causa della crisi che ha interessato il nostro Paese, sono fallite e tanta altre stanno per chiudere: tali fallimenti potrebbero evitarsi se fosse assicurata una più completa conoscenza dello strumento del WBO a favore dei lavoratori, ovvero rimuovendo le difficoltà ad accedere alla comprensione degli strumenti posti a sostegno del recupero della fabbrica in crisi nonché le difficoltà legate all'accesso al credito tramite operazioni di WBO. Altro elemento di criticità è rappresentato dall'investimento a cui, spesso, sono chiamati i lavoratori coinvolti in operazioni di WBO che sono «costretti» ad investire il proprio TFR per generare il capitale sociale iniziale per la costituzione della cooperativa;
    occorre intervenire per creare un quadro normativo unico, omogeneo ed incisivo che possa favorire e potenziare il fenomeno delle imprese recuperate dai dipendenti in base alle seguenti finalità: 1) salvaguardia dei livelli occupazionali favorendo e sostenendo le operazioni di WBO da parte dei lavoratori coinvolti; 2) evitare la perdita ovvero la cessione dei macchinari da parte della vecchia proprietà ovvero della curatela fallimentare che possa vanificare il processo di recupero della fabbrica da parte degli ex dipendenti; 3) semplificazione della comprensione degli strumenti a sostegno dei lavoratori che rilevano aziende fallite e/o in crisi; 4) previsione di idonee agevolazioni ad hoc e nuovi criteri che prevedano l'inclusione anche dei WBO tra i soggetti beneficiari del Fondo di rotazione microcredito per la piccola e media impresa;
    appare evidente che in questa realtà più che in altre risulta di fondamentale importanza l'accesso al credito, non avendo nella maggior parte dei casi i dipendenti grosse disponibilità economica per sopportare i costi per avviare e recuperare l'impresa in crisi,

impegnano il Governo:

   ad adottare ed attivare ogni utile iniziativa finalizzata a promuovere la redazione di un testo che unifichi la normativa in tema di costituzione e agevolazioni per le operazioni di workers buy out e che preveda una semplificazione degli strumenti a sostegno delle cooperative di produzione e lavoro che rilevano aziende fallite e/o in crisi (WBO);
   a prevedere la costituzione e organizzazione di un tavolo tecnico tra rappresentanti del workers buy out, Ministero dello sviluppo economico, Cooperazione finanza e impresa Università e tutti i soggetti interessati finalizzato a favorire, incentivare, promuovere, sostenere e diffondere le operazioni di workers buy out;
   ad assumere iniziative per prevedere l'aumento delle risorse del fondo di rotazione Foncooper istituito dalla legge n. 49 del 1985, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali;
   ad assumere iniziative per prevedere per i lavoratori che ricorrono ad operazioni di workers buy out forme di co-partecipazione ai finanziamenti, alternative all'investimento del loro trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR);
   ad assumere ogni iniziativa normativa volta ad ampliare e modificare la sfera di applicazione dei criteri stabiliti dal fondo di rotazione del microcredito della piccola e media impresa includendovi tra i beneficiari del suddetto fondo anche le società costituite da workers buy out con oltre cinque/dieci dipendenti;
   ad adottare iniziative normative volte a prevedere agevolazioni fiscali anche sui costi energetici per i lavoratori che ricorrono ad operazioni di WBO.
(7-01024) «Ciprini, Vallascas, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa in difficolta'

fallimento

relazione commerciale