Legislatura: 17Seduta di annuncio: 638 del 15/06/2016
Primo firmatario: PETRINI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 15/06/2016 LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 15/06/2016 LATTUCA ENZO PARTITO DEMOCRATICO 29/06/2016
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 29/06/2016 PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 12/07/2016 ZANETTI ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 29/06/2016
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/06/2016
DISCUSSIONE IL 29/06/2016
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/06/2016
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/07/2016
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 06/07/2016
ACCOLTO IL 12/07/2016
PARERE GOVERNO IL 12/07/2016
APPROVATO IL 12/07/2016
CONCLUSO IL 12/07/2016
La VI Commissione,
premesso che:
con la sentenza n. 3618 del 24 febbraio 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito l'assoggettabilità delle piattaforme petrolifere all'imposta comunale sugli immobili e l'accatastabilità delle stesse nella categoria catastale D/7, confermando così quanto sostenuto dai comuni e risolvendo in senso ad essi favorevole un contenzioso in corso da anni;
la pronuncia della Corte di Cassazione va, peraltro, oltre il caso specifico oggetto del giudizio, perché afferma princìpi di diritto di estrema importanza, come l'obbligatorietà dell'assoggettamento all'imposta dei fabbricati non iscritti in catasto, indipendentemente dalle eventuali problematiche collegate alla determinazione idei loro valore imponibile;
secondo la Corte, le piattaforme petrolifere sono soggette all'imposizione stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, alla loro suscettibilità di accatastamento e di produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale-industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura; in mancanza di rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella categoria D/7, dovrebbe essere costituita dal valore di bilancio in base al valore «costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento che risulta dalle scritture contabili»;
a seguito della citata sentenza, il Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento delle finanze ha emanato la risoluzione n. 3/DF, del 1o giugno 2016, volta a precisare che le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E, per le quali a partire dal 2016, con l'articolo 1, commi da 21 a 25, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), sono stati dettati nuovi criteri per la determinazione della rendita, che deve essere effettuata tramite stima diretta ad esclusione dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; tuttavia, secondo la medesima risoluzione, i cespiti in argomento non sarebbero oggetto di inventariazione negli atti del catasto, poiché è «l'Istituto idrografico della Marina» e non «l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali» di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, l'organo cartografico dello Stato designato al rilievo sistematico dei mari italiani e per queste ragioni, allo stato attuale, non sarebbe possibile applicare l'Imu e la Tasi sulle piattaforme petrolifere;
è, invece, del tutto evidente come sussistano i presupposti oggettivi per l'assoggettamento all'imposizione immobiliare delle piattaforme petrolifere, stante la loro riconducibilità al concetto di immobile ai fini civili e fiscali e la loro suscettibilità di accatastamento e al produrre un reddito proprio; pertanto anche il concessionario detentore delle piattaforme petrolifere è soggetto al pagamento dell'imposta, che inerisce al valore del bene e non alla produzione del reddito, in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale-industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura; quanto ai criteri per la determinazione della base imponibile del tributo, in mancanza di rendita catastale, data la mancanza di iscrizione in catasto, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella categoria D, è costituita dal valore di bilancio;
è altresì evidente come sia necessario un intervento legislativo volto a dirimere il contenzioso in essere e scongiurare il rischio di produzione di ulteriori contenziosi, anche alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla citata legge n. 208 del 2015;
impegna il Governo
ad assumere le necessarie iniziative volte a uniformare all'orientamento giurisprudenziale consolidato il quadro normativo relativo alla imponibilità delle piattaforme petrolifere ai fini della tassazione immobiliare e, in particolare, a includere le stesse tra gli immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, per i quali il valore è determinato in base al valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(7-01023) «Petrini, Pelillo, Lodolini, Lattuca».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):risoluzione
impianto a mare
base imponibile