ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 636 del 13/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: BALDASSARRE MARCO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 13/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 13/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01022
presentato da
BALDASSARRE Marco
testo di
Lunedì 13 giugno 2016, seduta n. 636

   La XI Commissione,
   premesso che:
    la legge 9 marzo 1971, n. 98, in materia di «Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica» prevede l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti di cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte;
    la Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98, è stata soppressa, in sede di riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture, dall'articolo 68, comma 6, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in tema di «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2009, registrato dalla Corte dei conti il 5 febbraio 2009, registro n. 1, foglio 299, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, le competenze della su indicata Commissione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98, sono state trasferite al dipartimento della funzione pubblica e si è proceduto alla individuazione dei criteri e delle procedure per l'assunzione del personale civile delle basi militari soppresse, ai sensi dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    l'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che, al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;
    l'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, la definizione dei criteri e delle procedure per l'assunzione del personale di cui all'articolo 2, comma 100, della citata legge n. 244 del 2007, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate all'assunzione medesima;
    l'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità Atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione del richiamato articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare;
    il suddetto articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che le assunzioni sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, e che le stesse possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo;
    il fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, risulta rifinanziato per l'ultima volta con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al personale licenziato al 31 dicembre 2012, mentre allo stato attuale tale fondo risulta privo di risorse e dunque inutilizzabile per le finalità di legge;
    attualmente sono oltre dieci i casi di lavoratori civili italiani licenziati dopo il 1o gennaio 2013 a seguito del processo di riorganizzazione strutturale delle basi militari statunitensi,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per finanziare adeguatamente il fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di consentirne l'impiego per la ricollocazione lavorativa di tutti i lavoratori civili italiani che sono stati impiegati in strutture militari della Comunità Atlantica, o dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, presenti nel territorio italiano e che sono stati licenziati in data successiva al 31 dicembre 2012.
(7-01022) «Baldassarre, Artini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assunzione

competenza istituzionale CE

base militare