Legislatura: 17Seduta di annuncio: 633 del 07/06/2016
Primo firmatario: VENITTELLI LAURA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 CRIVELLARI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 DONATI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 MORANI ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 BOLDRINI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 IACONO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 MINNUCCI EMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016 CULOTTA MAGDA PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2016
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 15/06/2016 VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 12/07/2016 SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 28/02/2017 SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 01/03/2017 BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 14/11/2017 SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO PARLAMENTARE 28/11/2017 FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 06/12/2017 CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI) DICHIARAZIONE VOTO 06/12/2017 VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 15/06/2016
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/06/2016
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 12/07/2016
DISCUSSIONE IL 12/07/2016
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/07/2016
DISCUSSIONE IL 28/02/2017
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/02/2017
DISCUSSIONE IL 01/03/2017
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/03/2017
DISCUSSIONE IL 14/11/2017
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/11/2017
DISCUSSIONE IL 28/11/2017
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/11/2017
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/12/2017
ACCOLTO IL 06/12/2017
PARERE GOVERNO IL 06/12/2017
DISCUSSIONE IL 06/12/2017
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 06/12/2017
CONCLUSO IL 06/12/2017
La XIII Commissione,
premesso che:
l'articolo 1, comma 415, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che l'ISMEA possa concedere garanzie e aiuti per l'accesso al credito a favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura anche avvalendosi delle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP);
a tal fine le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e all'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura: l'ISMEA può prestare la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB resto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni), nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca; la garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali;
l'articolo 57 del regolamento (Ue) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca dispone che, per salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli, il FEAMP possa contribuire a un'assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute ad almeno uno dei seguenti eventi, riconosciuti ufficialmente – anche in base a criteri prestabiliti – dallo Stato membro interessato:
a) calamità naturali;
b) eventi climatici avversi;
c) improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l'operatore non è responsabile;
d) malattie nel settore acquicolo, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l'operatore non è responsabile; il sostegno del FEAMP è concesso unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli che coprono le perdite economiche pari a più del 30 per cento del fatturato annuo dell'acquacoltore, calcolato sulla base del fatturato medio dell'operatore dell'acquacoltura nel corso dei tre anni civili precedenti l'anno in cui si sono verificate le perdite economiche;
le diverse forme di garanzia per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese sono rilasciate da ISMEA mediante la Società gestione fondi per l'agroalimentare – società di scopo a responsabilità limitata al 100 per cento di proprietà dell'ISMEA (SGFA), che gestisce gli interventi per il rilascio delle garanzie dirette e delle garanzie sussidiarie, attribuite per legge ad Ismea; la garanzia diretta SGFA è disciplinata dal decreto ministeriale 22 marzo 2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; la garanzia diretta, che favorisce l'accesso al credito delle aziende con quattro differenti tipologie (fideiussione, cogaranzia, controgaranzia, garanzia di portafoglio) non può superare il limite di 1 milione di euro per le micro o piccole imprese e di 2 milioni di euro per le medie imprese; inoltre, la garanzia può essere concessa entro il limite del 70 per cento del finanziamento, o entro il limite dell'80 per cento per i giovani imprenditori, e fino all'importo massimo garantito in essere di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese;
la garanzia sussidiaria, di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2006; rilasciata in modo automatico dalla SGFA ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 385 del 1993, è liquidata dalla SGFA alla banca che registri una perdita in seguito alla escussione della garanzia primaria;
i commi da 659 a 664 della legge di stabilità 2016 hanno disposto l'incorporazione di diritto della società Istituto per lo sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA) e della società Gestione fondi per l'agroalimentare s.r.l. (SFGA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
impegna il Governo
per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura mediante le garanzie accordate da ISMEA, ad assumere iniziative per predisporre un piano finanziario, impiegando fondi ISMEA e risorse del fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), e un piano assicurativo, a norma dell'articolo 57 del regolamento (Ue) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.
(7-01016) «Venittelli, Pelillo, Sani, Oliverio, Crivellari, Arlotti, Vico, Marco Di Maio, Luciano Agostini, Donati, Lodolini, Mongiello, Morani, Carrescia, Paola Boldrini, Iacono, Minnucci, Romanini, Capozzolo, Zardini, Manzi, Rostellato, Capone, Culotta».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):credito industriale
industria della pesca
acquicoltura