ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 628 del 20/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 20/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01004
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Venerdì 20 maggio 2016, seduta n. 628

   La XI Commissione,
   premesso che:
    i lavoratori stagionali sono più di trecentomila soltanto nel settore turistico e, generalmente, non hanno un'occupazione per più di sei mesi l'anno, poiché, come è noto, caratteristica di tale tipologia di attività è la peculiare esigenza di forza lavoro, in particolari periodi dell'anno, per far fronte ai picchi di attività del comparto. Il lavoro stagionale è una risorsa fondamentale per le aziende del nostro Paese, le quali ricavano significativi introiti nella stagione interessata, inoltre, in tale ambito trovano possibilità di inserimento molti giovani che accumulano importanti esperienze lavorative;
    in considerazione delle caratteristiche proprie del lavoro stagionale, è necessario che vengano promossi specifici interventi a salvaguardia dei lavoratori, soprattutto, considerando la mancanza di continuità dell'attività esercitata, ossia l'alternarsi – nel corso dell'anno – di periodi di attività lavorativa a periodi di non lavoro in corrispondenza di eventi intrinsecamente connaturati all'attività. Al riguardo, si ritiene che tra gli interventi primari ed urgenti a tutela di tali lavoratori, vi è la necessità di modificare il sistema di computo dell'indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego («Naspi»), poiché, tale istituto pregiudica considerevolmente gli stagionali;
    la «Naspi» è il sussidio di disoccupazione, che ha sostituito le cosiddette ASpI e mini ASpI, regolato dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a sostegno e tutela di chi si trovi in stato di disoccupazione per ragioni indipendenti dalla propria volontà con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1o maggio 2015. Rispetto alla precedente normativa in materia sono state apportate rilevanti modifiche sulla durata e i requisiti contributivi, in presenza dei quali si ha diritto all'erogazione dell'indennità;
    la nuova normativa prevede che coloro che si trovano in stato di disoccupazione involontaria possono fruire dell'indennità in questione qualora abbiano versato nei quattro anni precedenti, rispetto all'inizio del periodo di disoccupazione, tredici settimane di contributi e possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La durata dell'indennità è pari alla metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni, per un massimo di due anni, tuttavia, a differenza della previgente normativa, in tale calcolo non vengono considerati i periodi contributivi per i quali è già stata erogata una prestazione di disoccupazione;
    ciò pregiudica notevolmente i lavoratori stagionali poiché, nel caso, ad esempio, di un lavoratore impiegato per soli sei mesi l'anno, da più anni, con la nuova «Naspi» saranno considerati utili, ai fini del calcolo per la durata del sussidio, i soli sei mesi lavorati nell'anno di riferimento ai fini della richiesta e non anche quelli lavorati nell'anno precedente che, nella maggior parte dei casi, sono già stati utilizzati per accedere al sussidio. Di conseguenza, questi lavoratori percepiranno come assegno di disoccupazione, solo la metà dei mesi lavorati nell'ultimo anno, ossia soli tre mesi in luogo dei sei;
    esclusivamente per l'anno 2015, con l'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, è stata introdotta una misura di salvaguardia a quella che il firmatario del presente atto giudica una, errata e pregiudizievole previsione della normativa, per i lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali stabilendo che, qualora la durata della «Naspi» sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata debbano essere computati anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, come era appunto previsto nella previgente normativa;
    ebbene, a partire dall'anno 2016, detta manovra correttiva a tutela dei lavoratori in questione, non trova più applicazione, pertanto, l'indennità «Naspi» andrà a coprire, secondo il regime ordinario, solo la metà delle settimane precedentemente lavorate, in grave danno per gli stagionali e le loro famiglie;
    l'intervento «risanatore», ma a carattere temporaneo, previsto dal Governo per l'anno 2015, dimostra la consapevolezza dello stesso che tale categoria di lavoratori è stata vittima di un'ingiustizia poiché, con l'introduzione della Naspi, non si è tenuto conto delle specifiche esigenze dei lavoratori stagionali. Pertanto, è d'obbligo adottare urgentemente dei provvedimenti di modifica dell'indennità, per garantire il giusto sostegno al lavoro stagionale che rappresenta per migliaia di famiglie l'unica fonte di reddito;
   si ritiene, inoltre, necessario intervenire sempre più incisivamente per prevenire e contrastare le forme di lavoro in nero e/o irregolare che si insinuano di frequente nel settore e che, tra le ovvie conseguenze dannose per i lavoratori, comportano anche il mancato versamento di contributi, privando del tutto gli stessi di accedere all'ammortizzatore sociale quando saranno in stato di disoccupazione involontaria,

impegna il Governo:

   ad assumere urgenti iniziative per la modifica della disciplina vigente della Naspi, in particolare in riferimento al calcolo della durata dell'indennità, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, al fine di garantire ai lavoratori stagionali maggiore tutela e un'adeguata indennità durante il periodo di disoccupazione involontaria;
   ad adottare idonee iniziative di prevenzione e di contrasto alle forme di lavoro in nero e/o irregolare, che si insinuano con particolare frequenza nel settore del lavoro stagionale, privando i lavoratori di fondamentali diritti, tra cui anche quello all'indennità di disoccupazione in presenza di omissione contributiva.
(7-01004) «Rizzetto».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro stagionale

assicurazione di disoccupazione

disoccupazione