ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 628 del 20/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: FANUCCI EDOARDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PARRINI DARIO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01003
presentato da
FANUCCI Edoardo
testo di
Venerdì 20 maggio 2016, seduta n. 628

   La V Commissione,
   premesso che:
    secondo l'articolo 119 della Costituzione i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;
    dal 2016 gli enti locali partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal nostro Paese in sede europea attraverso l'assoggettamento alle regole del pareggio di bilancio;
    il nuovo sistema è volto a superare i complessi meccanismi del patto di stabilità sostituendoli con un vincolo più lineare, costituito dal raggiungimento di un unico obiettivo, ovvero un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
    nella concreta attuazione di questo principio le entrate finali e le spese finali sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, in conto capitale e entrate da riduzioni di attività finanziarie mentre per le spese, quelle correnti, in conto capitale e per incremento di attività finanziarie;
    secondo il comma 711 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento;
    il fondo pluriennale vincolato è un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata;
    la previsione del comma 711 della legge n. 208 del 2015 che limita l'inserimento nel saldo finale di competenza del fondo pluriennale vincolato in entrata e in uscita al solo anno 2016 potrebbe inficiare pesantemente il principio di programmazione e limitare la spesa per investimenti degli enti locali per gli anni successivi;
    non solo, l'esclusione dal saldo finale di competenza dell'avanzo di amministrazione fa sì che un suo eventuale utilizzo porti squilibrio nel pareggio del saldo; ne deriva che l'unica applicazione dell'avanzo che non incide negativamente sul saldo sia la destinazione alla riduzione dell'indebitamento dell'ente che, però, in alcuni casi può essere basso o assente, vanificando la possibilità di investire e, comunque, limitando l'autonomia finanziaria e amministrativa dell'ente;
    solo gli enti che hanno applicato l'avanzo nel 2015 e lo hanno riportato a fondo pluriennale vincolato nel 2016 potranno sfruttare tale risorsa;
    risulta, infine, che i meccanismi orizzontali e verticali di flessibilità del pareggio di bilancio, che potevano offrire una parziale soluzione per garantire agli enti locali la possibilità di spesa, non siano stati ancora attivati in maniera corretta da tutte le regioni;
    secondo il comma 128 della legge n. 208 del 2015, infatti, le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il sardo di equilibrio per permettere esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione o della regione stessa;
    tale meccanismo può pregiudicare la possibilità di indebitarsi di un ente qualora un grande ente quale un comune metropolitano o una regione decida di indebitarsi: l'ammontare di tale finanziamento potrebbe esaurire da solo gli spazi;
    complessivamente, già a partire da quest'anno, questa situazione rischia di limitare la spesa per investimenti di alcuni enti locali, anche finanziariamente virtuosi, ad avviso dei firmatari del presente atto contraddicendo la ratio della riforma e diminuendone i positivi effetti sulla crescita;
    l'eventuale entrata in vigore della legge n. 243 del 2012; poi, comporterebbe l'entrata in vigore di otto saldi, quattro nel bilancio di previsione e quattro nel bilancio consuntivo, in termini correnti e finali per competenza e cassa; se passasse questo impianto molti enti locali avrebbero problematiche nel rispetto, soprattutto in termini di cassa, in quanto vi è un naturale slittamento oltre l'anno di molti incassi dell'ente; a titolo di esempio, in Italia solo il 59,6 per cento dei comuni rispetterebbe il saldo corrente di cassa e solo il 63,6 per cento quello finale di cassa,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di assumere iniziative per mantenere l'impianto del saldo di competenza finale al comma 710 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 negli anni a venire come unico vincolo di bilancio degli enti territoriali e inserire nelle voci del saldo al comma 711 della stessa legge l'avanzo di amministrazione tra le poste di entrata, così da permettere il suo utilizzo senza creare squilibri tra entrate e spese, mantenendo, inoltre, per gli anni venturi il fondo pluriennale vincolato in entrata e in uscita nel saldo di competenza finale;
   a valutare la possibilità di assumere iniziative per derogare, parzialmente o totalmente, al limite di indebitamento complessivo regionale per gli enti il cui livello di indebitamento risulta sotto la soglia consentita dalla legge e poter escludere dal saldo di competenza tale cifra qualora la destinazione dell'indebitamento stesso sia di particolare interesse così come avvenuto per l'edilizia scolastica.
(7-01003) «Fanucci, Parrini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

entrata

spesa

pareggio del bilancio