ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00998

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 626 del 17/05/2016
Abbinamenti
Atto 7/00952 abbinato in data 19/05/2016
Atto 7/00995 abbinato in data 19/05/2016
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00195
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2016
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2016
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2016
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2016
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
21/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/05/2016
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 19/05/2016
BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 13/07/2016
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 21/07/2016
BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 21/07/2016
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/05/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/05/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/05/2016

DISCUSSIONE IL 13/07/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 13/07/2016

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 21/07/2016

ACCOLTO IL 21/07/2016

PARERE GOVERNO IL 21/07/2016

DISCUSSIONE IL 21/07/2016

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 21/07/2016

CONCLUSO IL 21/07/2016

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00998
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo presentato
Martedì 17 maggio 2016
modificato
Venerdì 20 maggio 2016, seduta n. 628

   L'XI Commissione,
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione di quanto disposto dalla legge 10 dicembre 2014 n. 183, ha previsto dal 1o maggio 2015 l'introduzione della Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego), la nuova indennità di disoccupazione che ha sostituito le precedenti forme di sostegno Aspi e mini-Aspi, istituite in ottemperanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
    l'introduzione della Naspi ha sostanzialmente riconosciuto un'indennità proporzionale alla retribuzione mensile ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentano almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e 30 giorni di lavoro effettivo o equivalenti nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
    ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 la Naspi è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza computare, ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione; tale circostanza penalizza i lavoratori stagionali i quali non potranno più coprire il proprio reddito per tutto l'anno;
    l'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, dispone che, «con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1o maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali (...), la durata della Naspi corrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 6 mesi», salvaguardando in questo modo il trattamento di integrazione salariale per l'anno 2015;
    dal 1o gennaio 2016, per effetto delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, per i lavoratori stagionali la durata della prestazione Naspi sarà calcolata in base al regime ordinario, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 22 del 2015, con la conseguenza che detti lavoratori potranno ricevere l'assegno solo per la metà delle settimane precedentemente lavorate, e quindi per coloro che hanno lavorato 6 mesi ne spetteranno solo 3;
    il danno economico per le famiglie che lavorano in luoghi dove il lavoro stagionale è l'unica o la principale forma di impiego sarà enorme. Questa situazione comporterà l'impoverimento delle città e delle famiglie che vivono prevalentemente di turismo: nel solo settore del turismo i lavoratori penalizzati dalle nuove norme potrebbero essere 343.000;
    in uno stato sociale, in cui l'obiettivo e la ragion d'essere dell'organizzazione democratica è il benessere dei cittadini, non è giustificabile una situazione di precarietà diffusa del lavoro, ovvero di incertezza e di instabilità delle condizioni del lavoro;
    il legislatore comunitario ha valutato che i rapporti a tempo determinato di breve durata siano meritevoli di tutela da parte del diritto comunitario, ed anzi che i lavoratori temporanei necessitino di tutele ancora maggiori, rispetto a quelli a termine di «più lunga durata», in quanto la brevità dei rapporti di lavoro li costringe in una situazione di precarietà; nella nozione di lavoro temporaneo, come interpretata dalla Corte di Giustizia europea, rientra anche la fattispecie contrattuale di «lavoro stagionale»;
    in altri termini, la normativa interna in tema di «lavoro stagionale» deve essere inquadrata, ai sensi della direttiva 1999/70/CE, come un rapporto di lavoro che, per alcuni profili (ad esempio il diritto d'informazione) rientra nel campo d'applicazione della nozione di lavoro temporaneo, mentre per altri (che ne costituiscono la maggioranza) resta soggetto alla disciplina generale del lavoro a «tempo determinato»;
    l'Accordo quadro comunitario del 28 giugno 1999 depone infatti espressamente a favore dell'applicabilità dei principi contenuti dalla direttiva al decimo considerando, demandando agli Stati membri la formulazione di disposizioni di tutela garantita nei confronti dei lavoratori stagionali;
    le misure adottate dal Governo in materia di riforma del mercato del lavoro, a parere degli interroganti, (complessivamente note con il nome di « Jobs Act»), non sono state finora utili a risolvere i problemi dei lavoratori ed anzi hanno alimentato e aggravato il clima di instabilità e di diffusa precarietà nel mondo del lavoro, togliendo certezze ai lavoratori;
    le misure più importanti da adottare in tema di lavoro sarebbero quelle di adeguare l'Italia ai modelli di flessibilità dei principali Paesi europei ed introdurre quindi il reddito di cittadinanza, misura di equità e giustizia sociale,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per una diversa formulazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 in materia di sostegno al reddito per lavoratori stagionali, prevedendo eventualmente finanziamenti aggiuntivi, anche considerando la tecnica dei vasi comunicanti o del contatore, a copertura degli eventuali ulteriori fabbisogni per i medesimi;
   a valutare la necessità di predispone appositi ed urgenti interventi a carattere normativo di propria competenza, al fine di non penalizzare i lavoratori stagionali, garantendo un adeguato sussidio per tutto il periodo di disoccupazione come previsto dalle previgenti norme.
(7-00998) «Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro stagionale

lavoro temporaneo

lavoratore stagionale