ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00949

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 591 del 16/03/2016
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00189
Firmatari
Primo firmatario: TARICCO MINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRINA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2016
LAVAGNO FABIO PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2016
DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2016
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2016
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2016
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2016
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2016
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
06/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/06/2016
TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/06/2016
TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
PRINA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 29/06/2016
CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
PARERE GOVERNO 06/07/2016
CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 06/07/2016
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE
TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 21/03/2016

DISCUSSIONE IL 07/06/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 07/06/2016

DISCUSSIONE IL 29/06/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/06/2016

ACCOLTO IL 06/07/2016

PARERE GOVERNO IL 06/07/2016

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/07/2016

DISCUSSIONE IL 06/07/2016

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 06/07/2016

CONCLUSO IL 06/07/2016

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00949
presentato da
TARICCO Mino
testo presentato
Mercoledì 16 marzo 2016
modificato
Lunedì 21 marzo 2016, seduta n. 594

   La XIII Commissione,
   premesso che:
    l'agricoltura sociale veniva definita già nel 2014, nel documento «L'agricoltura a beneficio di tutti», dal dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del Ministrero delle politiche agricole alimentari e forestali «l'insieme delle pratiche, anche molto differenti tra loro, realizzate a beneficio di soggetti bassa contrattualità (persone con handicap fisico o psichico, psichiatrici, dipendenti da alcool o droghe, detenuti o ex-detenuti) o indirizzate a fasce della popolazione (bambini, anziani) per cui risulta carente l'offerta di servizi di servizi»;
    si tratta quindi, come stabilisce il predetto documento «di attività e servizi che vengono progettati e realizzati in risposta a problematiche ed esigenze locali, contestuali, specifiche, impiegando le risorse dell'agricoltura e della zootecnica per promuovere azioni terapeutiche, educative, ricreative, di inclusione sociale e lavorativa e servizi utili per la vita quotidiana.»;
    le attività riconducibili all'agricoltura sociale come definite dal citato documento sono:
     inserimento lavorativo di persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi psichiatrici, dipendenze da alcool o droghe, detenzione, e altro) in aziende agricole o cooperative sociali agricole, con forme contrattuali differenti, dal tirocinio al contratto a tempo indeterminato o, nel caso delle cooperative, come soci lavoratori;
     formazione: attività di formazione, soprattutto con forme come la borsa lavoro e il tirocinio, per soggetti a bassa contrattualità, finalizzate anche all'inserimento lavorativo;
     offerta di attività di co-terapia, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, per persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi psichiatrici, anziani, e altro);
     offerta di servizi alla popolazione: bambini (agri-nidi, attività ricreative, campi scuola, centri estivi, e altro), anziani (attività per il tempo libero, orto sociale, fornitura di pasti, assistenza, e altro),»;
    in un proprio parere del 2013 il Comitato economico e sociale europeo affermava «Con agricoltura sociale s'intende un approccio innovativo, fondato sull'abbinamento di due concetti distinti: l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico assistenziali a livello locale. Questo nuovo settore contribuisce, tramite la produzione di derrate agricole, al benessere e all'inclusione sociale di persone con esigenze specifiche»;
    negli ultimi anni in Italia molte cooperative sociali hanno avviato attività agricole come luogo e campo di lavoro attraverso il quale promuovere qualità di vita e opportunità di recupero e di costruzione identitaria per molte persone, e, al contempo, molte aziende agricole hanno avviato, nell'ambito della multifunzionalità delle loro aziende, attività di servizi in ambito socio—sanitario e educativo, in risposta a domande ed esigenze delle comunità;
    la legge 18 agosto 2015, n. 141 recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale» ha recepito questo orientamento definendo l'agricoltura sociale «aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate [...] Le attività di cui al comma 1 ( di agricoltura sociale) sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo»;
    all'articolo 2, comma 4, la citata legge n. 141 del 2015 individuava la soglia del 30 per cento di fatturato agricolo per considerare le stesse cooperative sociali quali operatori dell'agricoltura sociale»;
   il fatturato delle cooperative sociali, soprattutto di quelle di tipo A, ricomprende, in moltissimi casi, entrate in virtù di contratti con la pubblica amministrazione per prestazioni di natura sanitaria e socioassistenziale, che sono nei fatti il corrispettivo di servizi in tale ambito per la cura ed il sostegno a soggetti svantaggiati affidati alle stesse cooperative;
    il ricomprendere i corrispettivi economici ricevuti per le prestazioni socio sanitarie, effettuate in virtù di contratti con un la pubblica amministrazione, nel computo del fatturato ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 rischia per gli interroganti di falsare completamente la valutazione dell'attività delle cooperative sociali stesse;
    detta scelta rischia, tra l'altro, di precludere l'accesso al riconoscimento di agricoltura sociale a gran parte delle cooperative sociali che operano da anni in campo agricolo e soprattutto di lasciare fuori dall'ambito di applicazione delle normative in materia un mondo, quello della cooperazione sociale, che è considerato a buon titolo parte dello stesso, tra gli sperimentatori ed i creatori del concetto stesso di agricoltura sociale;
    il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», dovrà emanare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 141 del 2015, un decreto nel quale saranno definiti «i requisiti minimi e le modalità per la definizione degli operatori dell'agricoltura sociale»,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per definire in modo puntuale, le modalità di calcolo del 30 per cento previste dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 anche valutando la possibilità di escludere ai fini della citata legge dal computo del fatturato delle cooperative sociali le prestazioni sanitarie e socioassistenziali verso la pubblica amministrazione.
(7-00949) «Taricco, Prina, Lavagno, Dal Moro, Capozzolo, Fiorio, Venittelli, Antezza, Terrosi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

settore agricolo

sviluppo rurale

politica agricola comune