ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00927

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 576 del 24/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: SCAGLIUSI EMANUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 24/02/2016
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2016
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2016
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2016
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2016
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2016
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2016
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2016
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2016
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2016
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2016
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 26/02/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 01/03/2016

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00927
presentato da
SCAGLIUSI Emanuele
testo presentato
Mercoledì 24 febbraio 2016
modificato
Martedì 1 marzo 2016, seduta n. 580

   Le Commissioni II e III,
   premesso che:
    nel nostro Paese aumenta il numero di casi di sottrazione del figlio minore a opera di un genitore, il quale decide, illegittimamente, di allontanarsi e di portare via con sé il figlio, in un luogo sconosciuto o all'estero, al fine di impedirgli qualsiasi rapporto con l'altro genitore;
    le sottrazioni dei figli minori avvengono in situazioni e con modalità diverse. Sono poste in essere immediatamente prima di richiedere la separazione o di interrompere la convivenza, oppure dopo il provvedimento giudiziale di affidamento dei figli, a opera del genitore affidatario che intende recidere definitivamente il legame del figlio con l'altro genitore o del non affidatario che non riconosce il provvedimento;
    benché assumano sempre più rilevanza i casi in cui il genitore sottraente ha una diversa nazionalità di origine e, comunque, decide di portare con sé il figlio all'estero, appaiono altrettanto preoccupanti i casi in cui il genitore, di origine italiana, sottrae il figlio e, pur permanendo nel territorio dello Stato, riesce a far perdere qualsiasi traccia all'altro genitore;
    la convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata dall'Italia con la legge n. 64 del 15 gennaio 1994, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ha come fine di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente e di garantire che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti;
    con l'espressione «sottrazione internazionale di minori» si indica la situazione in cui un minore viene illecitamente condotto all'estero da chi non esercita la potestà esclusiva, senza alcuna autorizzazione, oppure non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all'estero;
    la sottrazione internazionale di minori viene comunemente definita «attiva» quando il minore viene illecitamente condotto dall'Italia all'estero o non è ricondotto in Italia – quale Paese di residenza abituale – a seguito di un soggiorno all'estero e «passiva» quando un minore viene illecitamente condotto dall'estero in Italia, o è qui trattenuto;
    alla sezione statistiche sul sito del Ministero della giustizia, si legge che i casi pervenuti relativi alla citata Convenzione (sottrazione internazionale di minori – rimpatrio e diritto di visita – relativi al 2014) sono 240, comprensivi di casi «attivi» e casi «passivi»;
    la sottrazione e il trattenimento all'estero di minore costituisce ipotesi di reato in base all'articolo 574-bis del codice penale, ove non si ravvisi altro, più grave reato (come prevede, ad esempio, l'articolo 605 del codice penale); tuttavia, il sequestro di minore, come figura autonoma di reato, dovrebbe prevedere, invece, una pena elevata e più congrua che si differenzi dalle attuali sanzioni irrisorie previste per i reati ai quali tale condotta è ascritta;
    in data 2 febbraio 2005 alla Camera dei deputati fu depositata la mozione n. 1-00421, modificata il successivo 9 febbraio e approvata nella stessa data con la quale si impegnava il Governo:
     a promuovere iniziative e soluzioni normative che riconoscano il minore quale vittima della sottrazione e consentano di attivare tutti gli strumenti sia investigativi che coercitivi al fine di rintracciare e tutelare tempestivamente il minore indebitamente sottratto ad un genitore;
     a verificare i percorsi normativi per giungere alla costituzione di un fondo per il gratuito patrocinio per le vittime di sottrazione;
     a promuovere trattati bilaterali con gli Stati non aderenti alla Convenzione dell'Aja in materia di sottrazione internazionale del minore;
     ad adottare iniziative perché siano unificate le competenze istituzionali in un unico organo o ad affidargli funzione di coordinamento;
     a verificare con le ambasciate italiane modalità per rafforzare le iniziative da intraprendere in caso di sottrazione di un minore italiano e al fine di garantire il diritto di visita del genitore italiano;
     a rafforzare il sistema dei controlli per il caso di espatrio di minori attraverso frontiere e aeroporti italiani»,
    in attesa che il Parlamento legiferi in un settore così delicato, è opportuno che il Governo assuma iniziative di competenza per contrastare il fenomeno in questione,

impegnano il Governo:

   ad assumere iniziative normative per prevedere l'istituzione di una sezione dedicata all'intero delle Procure, specializzata nelle sottrazioni internazionali di minori, dotata di personale di maggiore esperienza, senza oneri aggiuntivi, ovvero senza assumere nuovo personale;
   ad assumere iniziative per definire nuovi trattati bilaterali con gli Stati aderenti e non aderenti alla Convenzione de L'Aja, soprattutto in ragione del fatto che la snellezza degli accordi tra due soli Paesi contraenti comporta un criterio di reciprocità a tutto vantaggio della rapida soluzione dei singoli casi, e nell'interesse primario del minore a tutela della garanzia dell'esercizio del diritto di visita da parte del genitore italiano all'estero;
   a promuovere l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Comitato diretto da un commissario straordinario, per la sottrazione internazionale dei minori, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1998, che riunisca tutte le competenze di autorità centrale dello Stato, così come definita dalla Convenzione de L'Aja, elaborando e diramando a tutte le ambasciate italiane nel mondo un protocollo di intesa sulle iniziative da intraprendere nel caso di sottrazione di un minore italiano;
   ad agire in ambito europeo e internazionale affinché siano previste sanzioni verso i Paesi inadempienti agli obblighi derivanti dalle convenzioni, e siano studiate e messe in atto iniziative diplomatiche e politiche adeguate in modo che tali Stati abbiano un atteggiamento più collaborativo nell'esclusivo interesse dei bambini coinvolti, e a tutela di una vera garanzia dell'esercizio del diritto di visita da parte del genitore italiano all'estero;
   ad adottare iniziative che permettano l'immediata individuazione, la segnalazione e il divieto di espatrio del minore sottratto già ai terminal di porti e aeroporti, facilitando così l'applicazione dell'articolo 97 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
(7-00927) «Scagliusi, Bonafede, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Sarti, Agostinelli, Colletti, Lupo, Lombardi, Grande, Tripiedi, Cominardi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sequestro di persona

diritto di affidamento

minore eta' civile