ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00900

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 559 del 01/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: BENEDETTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2016
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2016
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2016
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2016
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2016
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2016
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 01/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00900
presentato da
BENEDETTI Silvia
testo di
Lunedì 1 febbraio 2016, seduta n. 559

   La XIII Commissione,
   premesso che:
    il regolamento n. 607 del 2009 reca le modalità di applicazione del regolamento n. 479 del 2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. In particolare all'allegato XV parte B riporta l'elenco delle varietà di uve da vino e dei loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 4;
   i nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte B, del suddetto regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un Paese terzo;
   la direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione europea sta valutando una revisione delle regole applicabili ai vari comparti della produzione agroalimentare al fine di perseguire l'obiettivo dell'allineamento normativo e della coerenza tra settori, alla, luce delle riforme introdotte dal Trattato di Lisbona. In particolare, per il settore vitivinicolo, si dovrà fare riferimento agli atti delegati e agli atti esecutivi così come previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
   in particolare, la direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione europea ha rilevato che menzioni come «Aglianico», «Cesanese», «Lambrusco» non si riferiscano all'elemento geografico della denominazione protetta così come richiesto dall'articolo 62 paragrafo 4 del regolamento (CE) 607/2009 per poter essere inseriti nella lista di cui all'allegato XV lettera B dello stesso, e ha perciò sollevato dubbi sulla correttezza giuridica di tale menzione, ipotizzandone lo stralcio attraverso una eventuale futura modifica del regolamento in esame. Allo stesso modo ha argomentato per altri vitigni che attualmente si trovano contenuti nella medesima lista;
   secondo questa interpretazione della direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione europea in «Cesanese del Piglio» l'elemento geografico è «Piglio», non «Cesanese»; pertanto, questo escluderebbe il vitigno dalla lista di cui all'allegato XV lettera B, esponendo questo ed altri vitigni con lo stesso vulnus alla liberalizzazione della loro indicazione in etichetta. Se un viticoltore straniero decidesse di ricorrere alla Corte di giustizia europea per poter indicare sull'etichetta di prodotti senza nessuna indicazione geografica nomi di vitigni come Cesanese, Aglianico, Lambrusco, rischierebbe di vedersi riconosciuto tale diritto, con seri danni per la tutela delle denominazioni di origine,

impegna il Governo:

   alla luce dei rilievi sollevati dalla Commissione europea, ad assumere iniziative per impedire che venga stravolto l'attuale quadro normativo ed evitare che si realizzi una indiscriminata liberalizzazione dell'utilizzo della menzione di un vitigno fino ad ora regolamentato ex articolo 62 del regolamento n. 607/2009;
   ad assumere iniziative per individuare una opportuna correzione normativa che dia piena, effettiva e definitiva tutela al carattere locale e alla peculiarità dei vitigni di cui in premessa e delle produzioni vinicole DOP e IGP che da essi prendono il nome, rafforzandone il vincolo reciproco e con il territorio di cui sono originari e scongiurando il rischio di un pronunciamento giudiziale che, prendendo come fondamento i dubbi già espressi dalla Commissione europea, li privi della adeguata protezione.
(7-00900) «Benedetti, Paolo Nicolò Romano, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

denominazione di origine

politica agricola comune

viticoltura