ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00804

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 498 del 08/10/2015
Abbinamenti
Atto 7/00475 abbinato in data 20/10/2015
Atto 7/00822 abbinato in data 28/10/2015
Atto 7/00830 abbinato in data 28/10/2015
Atto 7/00832 abbinato in data 28/10/2015
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00145
Firmatari
Primo firmatario: ALLASIA STEFANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 08/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 08/10/2015
RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 03/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
03/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 20/10/2015
TARANTO LUIGI PARTITO DEMOCRATICO
DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE
VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 28/10/2015
DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO
POLIDORI CATIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
PARERE GOVERNO 03/11/2015
VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 03/11/2015
RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
DICHIARAZIONE VOTO 03/11/2015
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 20/10/2015

DISCUSSIONE IL 20/10/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 20/10/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 28/10/2015

DISCUSSIONE IL 28/10/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/10/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/11/2015

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 03/11/2015

PARERE GOVERNO IL 03/11/2015

DISCUSSIONE IL 03/11/2015

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 03/11/2015

VOTATO PER PARTI IL 03/11/2015

IN PARTE APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 03/11/2015

CONCLUSO IL 03/11/2015

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00804
presentato da
ALLASIA Stefano
testo di
Giovedì 8 ottobre 2015, seduta n. 498

   La X Commissione,
   premesso che:
    la direttiva 2006/123/CE, nota come «direttiva Bolkestein», in materia di servizi nel mercato interno, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che provvede a regolare anche il settore del commercio su aree pubbliche;
    le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, con l'obiettivo di salvaguardare l'impatto del commercio ambulante su aree pubbliche, introducono significative restrizioni all'accesso nel settore;
    l'articolo 16 (articolo 12 della direttiva europea), in particolare, oltre ad introdurre un limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili nella stessa area, stabilisce, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico dei titoli scaduti, creando serie difficoltà agli oltre 160.000 ambulanti che operano a livello nazionale, di cui circa 10.000 soltanto nei mercati regionali;
    l'equiparazione della nozione di «risorse naturali», sempre all'articolo 16, con quella di «posteggi in aree di mercato» risulta impropria ed ha avuto l'effetto di generare una forte concorrenza nel settore, questa non sostenibile per gli operatori ambulanti. Infatti, il suddetto articolo fa rientrare il suolo pubblico concesso per l'esercizio dell'attività di commercio ambulante su aree pubbliche nella nozione di «risorse naturali», assoggettandolo quindi alla procedura di selezione pubblica;
    alle suddette criticità si aggiungono quelle relative all'applicazione dell'articolo 70 del citato decreto legislativo, il quale riconosce l'accesso al settore anche alle società di capitali, rischiando di mettere fuori dal mercato le piccole aziende a conduzione familiare, che fino ad oggi hanno operato nel settore rendendolo fortemente competitivo;
    il 5 luglio 2012, ai sensi del comma 5, dell'articolo 70 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, è stata adottata un'intesa in sede di Conferenza unificata per la definizione della durata e del rinnovo delle autorizzazioni; in tale intesa, in particolare, viene stabilita la durata delle autorizzazioni da 9 a 12 anni e, soltanto in prima applicazione, viene data priorità al criterio della «professionalità acquisita». Essa, tuttavia, non supera del tutto le criticità di settore, continuando di fatto a far ricadere espressamente la fattispecie del commercio su aree pubbliche nell'ambito dell'articolo 12 della direttiva (articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2012);
    l'articolo 52, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, ammette, a seguito di un'intesa tra i competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni e i comuni, il riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, con la finalità di tutelare le aree di particolare valore culturale, anche in deroga alle eventuali disposizioni regionali in materia, nonché ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di conferenza unificata del 5 luglio 2012;
   il proliferare degli interventi legislativi ha creato profonda incertezza per gli operatori di settore sia rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale, antecedente all'adozione del decreto legislativo n. 59 del 2010, il quale ha rimesso in discussione, ad avviso dei firmatari del presente atto con una forzatura, la natura delle concessioni stesse, sia in merito all'intesa raggiunta in sede di conferenza unificata, arrecando un grave danno economico al settore in termini di riduzione di investimenti e di perdita di competitività,

impegna il Governo:

   a chiarire, con apposita iniziativa normativa, che i posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche non rientrano nella nozione di «risorse naturali» e che le relative concessioni non sono soggette all'applicazione del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
   ad assumere le necessarie iniziative normative per la modifica dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riservando l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone;
   a promuovere tavoli di confronto con le associazioni di categoria dei venditori ambulanti affinché siano al meglio risolte le problematiche da questi denunciate, anche al fine di mettere ordine alla normativa di settore per quanto concerne i criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, promuovendo, se necessario, apposite intese con le regioni e i comuni per una maggiore tutela degli interessi della categoria.
(7-00804) «Allasia, Caparini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

autorizzazione d'intesa

commercio ambulante

impresa familiare