ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00799

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 498 del 08/10/2015
Abbinamenti
Atto 7/00511 abbinato in data 26/10/2016
Atto 7/00781 abbinato in data 26/10/2016
Atto 7/01091 abbinato in data 26/10/2016
Atto 7/01117 abbinato in data 26/10/2016
Atto 7/01133 abbinato in data 18/01/2017
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00217
Firmatari
Primo firmatario: PICCIONE TERESA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZAPPULLA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 08/10/2015
CAPODICASA ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 08/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Stato iter:
18/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/10/2016
PICCIONE TERESA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 26/10/2016
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
MUCCI MARA MISTO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/01/2017
FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
PILI MAURO MISTO
MENORELLO DOMENICO CIVICI E INNOVATORI
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
 
INTERVENTO GOVERNO 18/01/2017
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 18/01/2017
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
PARERE GOVERNO 18/01/2017
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/10/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/10/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 26/10/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/01/2017

DISCUSSIONE IL 18/01/2017

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/01/2017

ACCOLTO IL 18/01/2017

PARERE GOVERNO IL 18/01/2017

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 18/01/2017

CONCLUSO IL 18/01/2017

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00799
presentato da
PICCIONE Teresa
testo di
Giovedì 8 ottobre 2015, seduta n. 498

   La I Commissione,
   premesso che:
    il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rappresenta una struttura dello Stato ad ordinamento civile, che assicura anche servizi di difesa civile, di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento di altre attività assegnate dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 139 dell'8 marzo 2006;
    da diversi anni il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che tra l'altro svolge anche servizi di protezione civile, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vive una situazione di evidente difficoltà a causa della cronica carenza di personale;
    l'organigramma di tale Corpo è complessivamente composto da 3 grandi gruppi: i permanenti, i discontinui e i volontari; in particolare, le 2 ultime categorie di personale precario ammontano a circa 65.000 unità;
    i vigili discontinui sono tutti vigili del fuoco ex ausiliari che hanno effettuato il servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco oppure iscritti nei quadri provinciali discontinui dopo il superamento di un corso di addestramento pratico della durata di 120 ore presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    effettuano mediamente da 20 a 160 giorni di servizio attivo l'anno in periodi di 20 giorni rispettando la normale turnazione dei colleghi permanenti;
    questi uomini e donne dai 18 fino ai 45 anni di età e anche oltre, con centinaia di giorni e tanta esperienza alle spalle sono impiegati giornalmente in tutte le sedi di servizio operative sempre in prima linea con i colleghi permanenti per limitare la fortissima carenza di organico che insiste nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    i commi 519, 523 e 526 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) hanno disciplinato la stabilizzazione del precariato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    il Governo Prodi con l'articolo 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007, legge finanziaria per il 2008, promosse una normativa con lo scopo di stabilizzare il precariato nel pubblico impiego, prevedendo la possibilità di ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che aveva conseguito i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
    tra i requisiti per l'assunzione nel mondo del precariato dei vigili del fuoco vi è che il personale in questione debba essere iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio e che abbia una età non superiore ai 37 anni;
    il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'articolo 6, comma 1, lettera d), prevede, quale requisito anagrafico per l'iscrizione all'elenco del personale volontario un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 45 anni;
    l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – richiamata dai Trattati – dispone il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata «, in particolare, su... (omissis) l'età ...» e l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 definisce come «discriminazione diretta» il caso in cui «sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1 [religione, convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali], una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga»;
    se, da un lato, a livello europeo si è più volte sancito la illegittimità delle normative che fanno espressamente riferimento a limiti d'età per l'accesso ai concorsi pubblici nella pubblica amministrazione, dall'altro, si è convenuto, con alcune sentenze note, di ritenere legittima apposizione di un limite d'età per l'accesso a particolari professioni, quali le Forze armate e di polizia e i Corpi dei vigili del fuoco, se questa è atta a «garantire il carattere operativo ed il buon funzionamento». A tal fine, il considerando 18 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 testualmente poneva come limite alla propria applicazione, l'effetto di «costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi»;
    tuttavia, è recente la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-416/13, la quale ha rilevato che sebbene «secondo una costante giurisprudenza, il possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all'età», nulla consente di affermare che l'obiettivo di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento dei Corpi di polizia (nel caso di specie) sia raggiunto dal mantenimento di un simile limite per l'accesso ai concorsi pubblici, e nulla dimostra che le capacità fisiche richieste siano necessariamente collegate ad una fascia predeterminata d'età;
    in passato, in più occasioni, si è scelto di derogare al limite di età, in particolare, con la legge 31 marzo 2004, n. 87, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2004), per Lipari il limite di età venne abrogato, poiché i partecipanti erano vigili discontinui; un altro esempio è il concorso straordinario a 25 posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, per la società operante presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi bandito nel 2006, anche questo senza limiti di età,

impegna il Governo:

   a definire un programma di potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco, attingendo prioritariamente dal bacino degli operatori volontari e discontinui, prevedendo il riconoscimento dei periodi di servizio maturati da tali lavoratori e, in coerenza con la più recente giurisprudenza comunitaria, assumendo iniziative per il superamento degli attuali limiti anagrafici, anche attraverso la previsione di apposite prove di idoneità psicofisica che ne garantiscano la piena operatività nelle prestazioni di servizio o l'eventuale collocazione, anche con mansioni diverse, all'interno del quadro di attività legate al Corpo dei vigili del fuoco;
   a favorire, per quanto di competenza, processi di ricollocazione del suddetto personale presso le imprese private operanti nel settore delle attività antincendio, a tal fine attivando un'apposita sede di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e di rappresentanza dei datori di lavoro.
(7-00799) «Piccione, Zappulla, Capodicasa».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione civile

discriminazione basata sulle tendenze sessuali

sentenza della Corte CE