ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00796

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 497 del 07/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: DE ROSA MASSIMO FELICE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/10/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 07/10/2015
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 07/10/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 07/10/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/10/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 07/10/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00796
presentato da
DE ROSA Massimo Felice
testo di
Mercoledì 7 ottobre 2015, seduta n. 497

   L'VIII Commissione,
   premesso che:
    la redazione dei piani relativi al traffico, alla «zonizzazione» e al risanamento acustico (piano urbano del traffico, programma attuativo annuale, piano di risanamento acustico) è regolata dalla legge per le finalità di tutela della salute umana e della protezione dell'ambiente; il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 36, commi 1 e 4, dispone che i comuni con più di 30.000 abitanti sono tenuti ad adottare piani urbani del traffico finalizzati ad ottenere miglioramenti nella circolazione e nella sicurezza stradale e riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico;
    il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, adottato ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995 per «il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1o giugno 2004;
    i criteri previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004 per la «zonizzazione» acustica del territorio comunale autorizzano i comuni a consentire, nelle arterie stradali comunali, livelli di rumore pari a 70 dB(A) nelle ore diurne e 60 dB(A) nelle ore notturne, a fronte di un limite fissato per le nuove autostrade in 65 dB(A) nelle ore diurne;
    ad esempio, nel 2013, il comune di Segrate ha approvato i piani di «zonizzazione» (PUT, PAA, PRA) inquadrando l'asse stradario «Cassanese» nella classe «D» – per la quale il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004 prevede valori di rumorosità di 70 dB(A) per le ore diurne e 60 dB(A) per le ore notturne – ancorché la suddetta strada attraversi un'area completamente residenziale;
    i valori di rumorosità ammessi dal comune di Segrate per la via Cassanese sono quindi superiori persino a quelli assegnati a nuove autostrade come l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano (Bre.Be.Mi), per la quale sono previsti i limiti di 65 dB(A) per le ore diurne e di 55 dB(A) per le ore notturne;
    l'inquinamento acustico misurato più volte sulla via Cassanese a Segrate è tale da costituire pericolo per la salute: infatti, i valori di rumore misurati su detta arteria sono risultati superiori a 70 dB(A) nelle ore diurne e a 60 dB(A) nelle ore notturne;
    è provato che il rumore non insidia solo il sonno, ma è causa di tachicardia, variazione della pressione arteriosa e della capacità respiratoria, gastriti, alterazioni visive e nervose e – non ultimo – della perdita di udito; la persistenza dell'inquinamento acustico nell'ambiente abitativo, oltre a provocare disturbo, fino a configurarsi nei rapporti privatistici come «molestia nel possesso di immobile» tutelato dall'articolo 1170 del codice civile, costituisce soprattutto un motivo di grande sofferenza per i cittadini;
    l'articolo 32 della Costituzione tutela il diritto alla salute come inviolabile e assoluto; la Corte di cassazione, in ripetute sentenze, ne ha specificato l'interpretazione, asserendo che esso non ha come oggetto solo la incolumità fisica, ma si identifica soprattutto con il diritto ad un ambiente salubre, che non è suscettibile di compressione ad opera di interessi di ordine collettivo o generale; il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004 appare pertanto, secondo i firmatari del presente atto, non compatibile con i principi costituzionali per manifesto contrasto con il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione: infatti, le pertinenti disposizioni, nel definire fasce pertinenziali e limiti di immissione di rumore che ignorano sia le regole della generazione e della diffusione del rumore, sia le conseguenze di disturbo della popolazione ad esso esposta, sono ben lontane dall'assicurare effettivamente ed efficacemente la prevenzione e la riduzione del rumore generato dal traffico veicolare;
    i casi in cui si prescrivono gli interventi di mitigazione ex post attraverso i piani previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, risultano in larga misura correlati alla presenza di ricettori particolarmente protetti (non sempre, per altro, garantendo il conseguimento dell'obiettivo fissato dalla norma) e talora sono riferiti all'esigenza di rispettare i minori limiti di rumore fissati per le ore notturne;
    per conseguenza, l'evidente sopravvalutazione delle esigenze, anche finanziarie, delle società concessionarie e degli enti titolari delle infrastrutture, comporta che per decine di migliaia di chilometri quadrati di territorio nazionale (un'estensione stimata tra il 20 e il 25 per cento della superficie complessiva del territorio dello Stato) risulti normativamente sancita l'ammissibilità di livelli di rumorosità dai più ritenuti intollerabili,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative per modificare le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, al fine di adeguare i limiti del rumore derivante dal traffico veicolare e del conseguente inquinamento acustico in base alle esigenze di tutela della salute, assicurando il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.
(7-00796) «De Rosa, Mannino, Micillo, Busto, Zolezzi, Terzoni, Daga».