ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00790

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 493 del 30/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: GAROFALO VINCENZO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 30/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAUSIN ANDREA AREA POPOLARE (NCD-UDC) 30/09/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
27/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/01/2016
GAROFALO VINCENZO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
 
INTERVENTO GOVERNO 27/01/2016
DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
PARERE GOVERNO 27/01/2016
DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/01/2016

ACCOLTO IL 27/01/2016

PARERE GOVERNO IL 27/01/2016

APPROVATO IL 27/01/2016

CONCLUSO IL 27/01/2016

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00790
presentato da
GAROFALO Vincenzo
testo di
Mercoledì 30 settembre 2015, seduta n. 493

   La IX Commissione,
   premesso che:
    secondo il codice della navigazione l'assistenza a natanti in mare è obbligatoria oltre che in caso di pericolo, anche in termini generali, sussistendo un generico pericolo per le persone anche in caso di semplice avaria;
    nel caso di avaria una comunicazione con le autorità marittime è sempre opportuna, ma la guardia costiera, le capitanerie e le altre autorità marittime, non hanno tra i loro compiti quello di recuperare le unità in avaria, ma solo le persone che si trovano a bordo, salvo nel caso in cui, a causa in particolare delle pessime condizioni atmosferiche o del natante, l'armatore si rifiuti di abbandonare l'imbarcazione;
    si è creata pertanto una «zona grigia» nella quale operatori privati si avvalgono delle norme del codice della navigazione, che al tempo stesso impongono un obbligo di navigazione, assistenza, ma anche un diritto (articolo 491 del codice della navigazione) secondo il quale a chi presta soccorso spetta un'indennità proporzionata al valore dei beni recuperati, e quindi essenzialmente al valore commerciale dell'unità e degli oggetti che si trovano a bordo. Altre indicazioni aggiungono che tale compenso «sarà stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dall'unità soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato»;
    si tratta di un vuoto normativo segnalato ormai da molti anni, i cui effetti sono sempre più rilevanti a causa della rilevante crescita del diporto nautico e che genera abusivismo, insicurezza e molti contenziosi. Sussistono formule assicurative che consentono di limitare il costo di un eventuale salvataggio in mare, ma sono relativamente poco diffuse;
    i vertici delle capitanerie di porto, gli addetti al settore, le associazioni di nautica e le riviste specializzate chiedono e attendono la definizione di questa problematica da molto tempo;
    la Camera ha approvato il 23 settembre 2015 in via definitiva la delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto, nel testo pervenuto al Senato tenuto conto dei motivi di urgenza,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative, nel quadro della salvaguardia della vita umana in mare e della mediazione nel settore del diporto nautico, per introdurre disposizioni che regolamentino gli interventi di messa in sicurezza e rimorchio in mare effettuati dai privati, anche mediante opportuna integrazione delle vigenti norme del codice della navigazione, o che, eventualmente, stabiliscano che le autorità competenti possano, in determinate condizioni, trainare le imbarcazioni in difficoltà sulla base di un preciso tariffario.
(7-00790) «Garofalo, Causin».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice della navigazione

mare

prevenzione dell'inquinamento