ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00764

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 478 del 09/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: TANCREDI PAOLO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 09/09/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 09/09/2015


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/09/2015
TANCREDI PAOLO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
 
INTERVENTO GOVERNO 16/09/2015
MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 16/09/2015
PALESE ROCCO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
TANCREDI PAOLO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/09/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/09/2015

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00764
presentato da
TANCREDI Paolo
testo di
Mercoledì 9 settembre 2015, seduta n. 478

   La V Commissione,
   premesso che:
    le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 192 del 2014, modificando l'articolo 1, comma 573, della legge n. 147 del 2013, prevedono che «... gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della stessa disposizione (1o marzo 2015), non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine previsto di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono ripropone, entro il 30 giugno 2015, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico»;
    alla data di entrata in vigore della normativa appena richiamata (1o marzo 2015), diversi enti locali avevano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ma non era ancora decorso il termine di 90 giorni di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL e, allo scadere dello stesso termine, il consiglio dell'ente o non si è pronunciato, oppure ha rigettato il piano di riequilibrio;
    il tenore letterale dell'articolo 1, comma 573, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal decreto-legge n. 192 del 2014, lascia margine di applicazione anche per gli enti che si sono venuti a trovare nella condizione sopra indicata, in quanto nella norma si fa espresso riferimento ad un termine finale (30 giugno 2015) potenzialmente compatibile con la ripresentazione del piano ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL o comunque con l'adozione di misure idonee ad evitare il dissesto finanziario per quegli enti per i quali il termine di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis sia scaduto dopo il 1o marzo 2015;
    diversi enti locali si trovavano in prossimità della scadenza elettorale, prevista il 31 maggio ed il 1o giugno 2015, e la vicinanza di tale scadenza ha portato i consigli comunali uscenti a non procedere all'approvazione dei piani di riequilibrio, lasciando ai consigli comunali subentranti l'onere e la responsabilità di procedervi;
    al riguardo si può richiamare il caso di un comune della Sicilia interessato sin dal 2014 da varie e puntuali sollecitazioni da parte della sezione regionale della Corte dei conti di Palermo, finalizzate alla adozione di provvedimenti utili al riequilibrio strutturale del bilancio dello stesso ente: dopo tali sollecitazioni, il precedente consiglio comunale, in data 24 febbraio 2015, aveva provveduto ad adottare una delibera di avvio delle procedure di riequilibrio finanziario previsto dall'articolo 243-bis del TUEL; successivamente, entro i 90 giorni previsti dalla norma (termine ultimo 25 maggio 2015, a ridosso delle elezioni amministrative previste il 31 maggio e 1o giugno 2015) il consiglio comunale – in scadenza – non ha provveduto all'approvazione dello stesso piano di riequilibrio;
    la nuova amministrazione, subentrata a seguito delle elezioni amministrative, ha provveduto a portare in consiglio comunale, il 26 giugno 2015,il piano di riequilibrio, procedendo in tempi rapidissimi (a 7 giorni dal suo insediamento, avvenuto il 19 giugno 2015), a differenza di quanto fatto dalla precedente amministrazione, all'approvazione del piano di riequilibrio;
    il legislatore e la giurisprudenza si sono più volte espressi in favore del ricorso alla procedura di riequilibrio previsto all'articolo 243-bis del TUEL, in luogo della procedura del dissesto finanziario, in quanto nella prima, l'assunzione e la gestione delle iniziative per il risanamento sono affidate agli stessi organi dell'ente;
    ad oggi, non risultano esserci interventi legislativi, regolamentari e/o giurisprudenziali in grado di chiarire l'efficacia e l'applicabilità della deroga introdotta dall'articolo 1, comma 573, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal predetto decreto-legge n. 192 del 2014, rispetto agli enti locali che si trovano nella condizione sopra richiamata;
    in tale contesto sarebbe paradossale, nonché eticamente opinabile, che per una mera interpretazione restrittiva della norma, interpretazione peraltro non autentica, si procedesse a penalizzare intere comunità e nuove amministrazioni che hanno dato prova di efficienza amministrativa, approvando i piani di riequilibrio che erano stati accantonati da precedenti amministrazioni,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per modificare la norma di cui all'articolo 1, comma 573, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, in termini tali da consentire l'applicazione di tale normativa anche a quegli enti locali per i quali, alla data di entrata in vigore della suddetta norma (1o marzo 2015), non era ancora decorso il termine dei 90 giorni di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL.
(7-00764) «Tancredi, Pagano».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione locale

elezioni locali

comune