ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00717

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 451 del 30/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: LENZI DONATA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FOSSATI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 30/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00717
presentato da
LENZI Donata
testo di
Martedì 30 giugno 2015, seduta n. 451

   La XII Commissione,
   premesso che:
    il decreto ministeriale 24 aprile 2013, in seguito alle indicazioni del decreto-legge 158 del 2012, definisce le caratteristiche dalla attività amatoriale e ludico motoria, dell'attività non agonistica e della attività ad alto livello cardio vascolare, prevedendo per accedere a ciascuna attività una diversa certificazione medica;
    la legge n. 98 dell'agosto 2013, all'articolo 42-bis, prevede: «al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e SSN di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale...»;
    il decreto del Ministro della salute dell'8 agosto 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2014, n. 243 contiene le Linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica che prevedono per i praticanti detta attività una certificazione basata su una serie rilevante di accertamenti clinici e diagnostici, fra cui la presentazione di un elettrocardiogramma a riposo, in qualunque data effettuato;
    il succitato decreto ministeriale 24 aprile 2013, dopo averle riservate ai non tesserati alle associazioni sportive del Coni, indica come caratteristiche delle attività ludico motorie l'essere «individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi»;
    tali caratteristiche corrispondono ad una parte significativa, spesso maggioritaria, delle attività proposte dalle associazioni sportive dilettantistiche, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione, ai propri soci, a termini di statuto, di legge, di ordinamento sportivo, essendo comprese ai fini sportivi, lavoristici, fiscali, in quanto non appartenenti alle attività esplicitamente dichiarate agonistiche dalle federazioni sportive e dagli enti riconosciuti dal Coni in base al decreto ministeriale 18 febbraio 1982, fra le attività non agonistiche;
    molte associazioni e palestre non affiliate a organismi sportivi, non riuscendo dunque a cogliere la distinzione fra attività non agonistiche e ludico motorie in termini di impegno fisico del praticante, caratteristiche e tipologia dell'attività, e temendo di trovarsi in situazione irregolare, richiedono comunque una certificazione medica per attività non agonistica, la quale risulta quindi spesso essere inappropriata oltreché onerosa;
    si è creata una tendenza «difensiva» diffusa fra i medici certificatori, che moltiplica la richiesta, solo per i tesserati alle Asd, di numerosi e diversi accertamenti preventivi alla certificazione non agonistica producendo inappropriatezza e costi inutili per il cittadino e per il SSN;
    in questo senso desta molte perplessità tra gli operatori la previsione, requisito obbligatorio per la certificazione, dell'elettrocardiogramma «una volta nella vita», intervento di scarsa efficacia preventiva e di nessuna utilità, data l'assenza di programmi strutturati, supportati da rigorosi studi propedeutici e da un continuo monitoraggio dei risultati, ai fini di accertamento sanitario preventivo a livello di popolazione;
    l'obbligatorietà di una certificazione sanitaria per accedere a determinate attività è una misura impegnativa e onerosa, dissuasiva verso un comportamento, la pratica dell'attività motoria e sportiva, universalmente riconosciuto come un fenomeno di alto valore sociale e civile, oltreché fondamentale per la diffusione di sani stili di vita e per la prevenzione sanitaria e dovrebbe, pertanto, essere utilizzata in modo rigoroso e non utilizzata per surrogare, con un atto medico-legale, la necessità di una presa in carico della persona che assicuri controllo, indicazioni ed assistenza costante da parte del medico sulle ricadute sanitarie di ogni scelta relativa ai liberi comportamenti individuali degli assistiti;
    l'onerosità di tale certificazione obbligatoria discrimina le persone con un basso livello di reddito e quei soggetti, in particolare disabili e minori che avrebbero più necessità di accedere alla pratica motoria;
    la prescrizione di un gran numero di elettrocardiogrammi a riposo finalizzati al rilascio del certificato, anche se spesso diversamente motivati, provoca l'aumento delle liste d'attesa e un aggravio immotivato dei costi per il sistema sanitario nazionale;
    alcune regioni, tra cui Veneto, Toscana, l'Emilia Romagna, hanno deliberato interpretando le norme si sono attrezzate per garantire a minori e disabili la gratuità del rilascio delle certificazioni di idoneità non agonistica e la possibilità di accedere agli esami necessari in tempi ragionevoli, comunque entro i 30 giorni;
    queste criticità sono state più volte evidenziate da medici, cittadini, associazioni sportive e da diverse regioni. Le regioni hanno chiesto di tornare sull'argomento con una nota esplicativa. Il gruppo di lavoro all'uopo costituito dal Ministero della salute ha prodotto dopo un contrastato processo una nuova nota esplicativa delle linee guida dell'agosto 2014;
    la nota esplicativa del Ministero della salute emessa in data 17 giugno 2015 ha introdotto, nell'ambito delle attività non agonistiche, tre categorie di tesserati alle Asd, demandando al Coni la definizione e si suppone l'elencazione delle attività non agonistiche regolamentate e riservando la certificazione sportiva ai tesserati praticanti le stesse, mentre ne sarebbero esentati i tesserati che «svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico» e quelli «che non svolgono alcuna attività sportiva»;
    tale nota non chiarisce cosa si possa intendere per assenza di impegno fisico in ambito sportivo;
    tale nota non chiarisce se i tesserati partecipanti alle attività di carattere ludico motorio organizzate e promosse dalle asd di appartenenza siano considerabili come «tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva»;
    tale nota, aldilà di una positiva volontà, rischia di rendere ancora più complicata la situazione;
    il decreto ministeriale di agosto 2014 e i successivi atti eludono il tema più volte sollevato della differenza di trattamento tra le attività organizzate da associazioni e società sportive iscritte al registro del Coni e le medesime attività proposte al di fuori dell'organizzazione sportiva, ancorché organizzate da soggetti privati for profit o associativi non sportivi per le quali non viene richiesta alcuna certificazione ai praticanti, differenziando così la tutela della salute degli sportivi in relazione all'organizzatore e non al tipo di attività,

impegna il Governo:

   ad intraprendere iniziative urgenti per:
    a) garantire l'uniformità dell'applicazione del decreto ministeriale citato in premessa su tutto il territorio nazionale, riaffermando con chiarezza la scelta del legislatore di separare la auspicabile valutazione ed il monitoraggio delle condizioni di salute di coloro che vogliano svolgere attività ludico motoria dall'inopportuna certificazione di tipo medico-legale che non deve essere assolutamente richiesta;
    b) contrastare la proliferazione di accertamenti clinici e diagnostici conseguente all'aumento delle certificazioni medico sportive inappropriate che stanno creando inefficienze nel sistema sanitario, oneri a carico dei cittadini, grave diminuzione dell'avviamento e mantenimento nella pratica sportiva e motoria soprattutto per le fasce più disagiate della popolazione;
    c) definire caratteristiche e tipologia delle attività non agonistiche, onde evitare la richiesta di certificazioni non appropriate ai praticanti attività ludico motorie che svolgono tali attività nell'ambito di associazioni e società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, e modificare la disposizione di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2013 che, di fatto, prevede una diversa tutela sanitaria per i cittadini, che svolgono identica attività, in relazione all'appartenenza associativa e allo status dell'organizzatore;
    d) assicurare almeno per i minori, anziani e i disabili la gratuità delle prestazioni sanitarie finalizzate all'avviamento, al mantenimento ed alla sicurezza nella pratica motoria e sportiva.
(7-00717) «Lenzi, Fossati».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione sportiva

politica sanitaria

sport