ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00695

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 435 del 04/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: ROMANO PAOLO NICOLO'
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/06/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 04/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00695
presentato da
ROMANO Paolo Nicolò
testo di
Giovedì 4 giugno 2015, seduta n. 435

   La IX Commissione,
   premesso che:
    in attuazione dell'articolo 188 del codice dello strada, l'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, dispone che: «Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: “contrassegno di parcheggio per disabili” conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli (...)»;
    contrariamente a quanto sopradisposto le persone invalide si vedono quotidianamente costrette a rinunciare al proprio diritto alla mobilità, per non incorrere in sanzioni amministrative, ogniqualvolta transitano in zone a traffico limitato (ZTL) e o in zone di rilevanza urbanistica (ZRU) ormai diffusi in ogni comune per ridurre la cogestione del traffico e aumentare le entrate amministrative con gli accessi a pagamento;
    queste zone a traffico «de-limitato» sono controllati da sofisticati sistemi digitali di videosorveglianza dei varchi, che rilevano il numero di targa dei veicoli in transito e, pertanto, se questo non è inserito nel database degli autorizzati all'accesso automaticamente viene avviata la procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa e questo anche qualora risulti legittimamente esposto il sopracitato contrassegno;
    i disabili per non incorrere nel rischio di essere sanzionati iscrivono il numero di targa del loro veicolo nel sistema informatico del comune in cui risiedono o dove accedono con più regolarità. Spesso però succede che per varie ed impreviste ragioni sono costretti a transitare in ZTL e o ZRU comuni non preventivamente informati, poiché non vi si prevedeva il transito, oppure, pur informati, accedono con veicoli non propri, poiché accompagnati da altri conducenti. In questi casi il guidatore disabile o suo accompagnatore si vedono recapitare una o più sanzioni pur avendo il pieno diritto di accedere in quanto «il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale»;
    la giurisprudenza del nostro Paese ha in più occasioni ribadito con assoluta chiarezza il diritto del disabile al libero accesso in ZTL. Giova ricordare la sentenza della Corte di Cassazione n. 719/2008 per il quale la persona invalida «può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell'articolo 7, 1o comma, lettera b), [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada] il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale»;
    le multe comminate vengono annullate dal prefetto oppure dal giudice di pace quando è dimostrato l'utilizzo del proprio autoveicolo oppure quando è effettivamente dimostrata la presenza del disabile nel veicolo dell'accompagnatore sanzionato. Prova che spesso non è facile produrre e i cui oneri ricadono esclusivamente sui soggetti sanzionati. Sono numerosi, infatti, i casi di ricorsi non accolti dal prefetto o dal giudice di pace con enorme aggravio di spese per i disabili interessati;
    occorre precisare che il contrassegno rilasciato, in osservanza alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», è titolo sufficiente per accedere alle ZTL e non la targa dell'automobile. Pertanto il disabile può attraversare la ZTL con più veicoli (quello che guida, a bordo di un veicolo condotto da un familiare, da un amico ecc.) purché abbia con sé, ed esposto sul mezzo, il contrassegno che rappresenta il documento autorizzativo che i dispositivi ai varchi di accesso devono poter rilevare;
    il problema della mancata dotazione ai varchi di idonei ed uniformi strumenti di rilevazione dei contrassegni, rilasciati ai disabili è già stati sollevata nella scorsa legislatura con l'interrogazione n. 5-00371. Il Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti dell'ex Governo Berlusconi, Bartolomeo Giachino, in data 29 novembre 2008 rispondeva in merito sostenendo la non risolvibilità tecnica del problema in quanto: «In assenza di uno standard unico per i protocolli di comunicazione a corto raggio terra-veicoli, allo stato attuale non è possibile adottare uno strumento semplice di controllo telematico valido per il territorio nazionale. L'omologazione delle apparecchiature di controllo dei varchi, infatti, viene effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su istanza del produttore che è tenuto a rispettare le norme indicate dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 250/1999. Attualmente, sono ammesse tutte le tecnologie disponibili e non può essere privilegiata, per ovvi motivi legati all'assicurazione della concorrenza, una specifica modalità di comunicazione a corto raggio terra veicolo. L'adozione di uno standard unico di comunicazione, ancorché auspicabile, non può tuttavia essere imposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti essendo ricompresa nella competenza degli enti internazionali di unificazione». In sintesi:
     a) non esiste uno standard nazionale unico di comunicazione degli strumenti elettronici di rilevazione e che tutto sommato è bene che sia così in ossequio al principio della concorrenza del libero mercato;
     b) il Ministero non può fare niente perché le norme di omologazione delle apparecchiature sono di competenza internazionale e la gestione dei sistemi è degli enti locali;
    al fine di eliminare per quanto possibile i disagi, per una piena mobilità dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili, nella suddetta risposta il Sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti si assunse l'impegno di realizzare «un sito contenente i recapiti telefonici dei comuni che adottano il sistema automatico di controllo degli accessi, ai quali gli interessati potranno rivolgersi per ottenere tutte le informazioni utili in ordine alla comunicazione degli estremi identificativi dei veicoli al loro servizio»;
    è da stigmatizzare la decisione dell'allora Governo Berlusconi di anteporre l'esigenza di garantire la libera concorrenza dei costruttori dei dispositivi elettronici ad un assunto costituzionalmente sancito quale la libera circolazione delle persone (articolo 16 Cost.). Inoltre è stato immediatamente confutato in merito all'assenza «di uno standard unico per i protocolli di comunicazione a corto raggio terra-veicoli» in quanto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 1991 Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dallo stesso esponente del Governo citato nella sua risposta, prevede l'adozione di uno standard di rilevazione e di comunicazione omogenei e in conformità ai sistemi UNI 10772 e UNI 10607. L'unificazione di uno standard unico nel settore dell'elettronica di impianti che utilizzano immagini digitalizzate e di rilevazione dei dati utili per la comunicazione a corto raggio terra veicoli non impedisce di certo la presenza sul mercato di decine di marchi in concorrenza;
    il problema non può essere risolto semplicemente informando il disabile su dove e come segnalare al comune con ZTL la targa del suo autoveicolo ovvero quella del suo accompagnatore. Non è possibile pretendere che un disabile, che ha già molti impedimenti nella vita, si sobbarchi anche dell'incombenza di inoltrare ad ogni ufficio competente di ogni singolo comune le pratiche autorizzative per accedere nelle ZTL ogni qual volta ne necessita, anche perché spesso può non sapere con largo anticipo quali percorsi stradali dovrà effettuare;
    appare altrettanto riprovevole costringere una persona disabile a sostenere spese e disagi per farsi togliere una sanzione che non era elevabile se le autorità pubbliche, a tutti i livelli, si fossero prodigate a prevenire tali ostacoli al diritto costituzionale alla mobilità con rilevatori del traffico idonei a leggere i contrassegni oppure con specifici card/telepass;
    occorre adottare ogni iniziativa, eventualmente anche integrando le attuali disposizioni del codice della strada, affinché le caratteristiche del contrassegno, rilasciato ai sensi della surricordata legge n. 104 del 1992, consentano la piena mobilità della persona disabile all'interno delle ZTL istituite sull'intero territorio nazionale e che, di conseguenza, siano adeguati e uniformati i dispositivi digitali di controllo posti ai varchi di accesso in modo da poter leggere tali contrassegni ovvero card/telepass specificatamente assegnati,

impegna il Governo

ad istituire un tavolo tecnico con le Regioni e gli Enti Locali, aperta alla partecipazione volontaria delle Associazioni degli Utenti Disabili più rappresentative a livello nazionale, per elaborare una proposta risolutiva della problematica in premessa attraverso l'individuazione di soluzioni tecniche che assegnino al disabile un dispositivo elettronico personale, tipo card/telepass, rilevabile in tutti i varchi digitali del Paese ovvero il rilascio del contrassegno di cui alla legge n. 104 del 1992 con numerazione nazionale, da apporre in modo visibile sulla vettura e leggibile dai sistemi di rilevazione di videosorveglianza dei varchi d'accesso alle zone a traffico limitato.
(7-00695) «Paolo Nicolò Romano, Micillo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

disabile

veicolo

libera circolazione delle persone