ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00689

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 432 del 21/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 21/05/2015
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/05/2015
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/05/2015
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 21/05/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00689
presentato da
LOREFICE Marialucia
testo di
Giovedì 21 maggio 2015, seduta n. 432

   La XII commissione,
   premesso che:
    è stato concluso l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee guida nazionali per gli interventi con gli animali (IAA)»;
    la pet therapy in Italia è stata riconosciuta come cura ufficiale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, che ha sancito per la prima volta nella storia del nostro Paese il ruolo che un animale può avere nella vita affettiva di una persona, nonché la valenza terapeutica degli animali da compagnia;
    il termine «interventi assistiti con gli animali» è un termine generale che include in sé sia le terapie assistite dagli animali (TAA), che le attività assistite dagli animali (AAA);
    le attività assistite dagli animali sono degli interventi di tipo ricreativo che hanno l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di coloro che ne usufruiscono senza perseguire un obbiettivo terapeutico;
    le terapie assistite dagli animali sono interventi che hanno degli obiettivi terapeutici specifici ed in cui un animale, che risponde a determinati requisiti, è parte integrante del setting la cui relazione viene «somministrata» al fine di coadiuvare il raggiungimento dell'obbiettivo terapeutico. Le terapie assistite, inoltre, rispetto alle attività, presentano una maggiore complessità se non altro procedurale e come tutti i trattamenti terapeutici, si basano su una diagnosi e su di un obbiettivo prescritto da un terapeuta;
    per le terapie assistite dagli animali si rende necessario che, nell'ambito delle terapie assistite dagli animali (taa) ed in particolare nelle terapie ad alta complessità così come definite dalle linee guida sulle attività riabilitative della regione Campania DGRC 482 del 23 marzo 2001 ed in corso di psicoterapie, che la conduzione dell'animale sia effettuata esclusivamente dal medico veterinario, considerando che: come citano le linee guida: «Le Terapie Assistite dagli Animali sono tutte quegli Interventi finalizzati alla cura dei disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti affetti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica». La presenza dell'animale ne definisce la sua specificità;
    le terapie assistite dagli animali per la complessità delle patologie verso le quali comunemente è orientata la pet therapy e per la complessità stessa del setting, richiedono professionisti che siano abilitati alla funzione sanitaria e terapeutica;
    nella «Linee guida nazionali per gli interventi con gli animali (IAA)» non c’è una reale differenza sul metodo di lavoro, o sulla scelta dei componenti dell’équipe, così come sulla formazione che è necessaria per gli operatori coinvolti nelle terapie. Gli unici parametri necessari che vengono presi in considerazione sono la non aggressività ed i segnali di stress da infezione. A questo proposito va sottolineata l'assenza di protocolli sanitari standardizzati e differenziati in base alle specie e soprattutto alla pericolosità del setting pensando che la pet therapy spesso è rivolta a persone ammalate come tossicodipendenti o bambini, i primi immunodepressi e i secondi con un sistema immunitario non ancora completo. Con linee guida nazionali per gli interventi con gli animali (IAA) rischia di passare un modello tecnico, per il quale fare la terapia con l'animale sarà lavorare in maniera superficiale e riduttiva a cui siamo oramai abituati sia nei modelli formativi che sanitari;
    recentemente, secondo quanto formulato dall'Organizzazione mondiale della sanità, si è passati da un concetto di salute basato solo sull'assenza di malattia a un'idea più completa di salute quale stato di benessere fisico, psichico e sociale e quindi non solo assenza di malattia. Il nuovo concetto di salute, quindi, favorisce lo sviluppo di una medicina diretta a promuovere lo stato di salute indipendentemente dalla malattia ed è qui che si inseriscono le Terapie assistite dagli animali (TAA);
    il modello riabilitativo del Sistema sanitario (OMS) viene definito bio-psico-sociale inquadrando la malattia dell'individuo in una dimensione più complessa, all'interno di questo modello, nel settore che corrisponde agli interventi riabilitativi la pet therapy (zooterapia per il modello da noi proposto) troverebbe il suo inserimento avendo tutti i requisiti di un intervento riabilitativo organico, psichico e sociale (ICF International classification of functioning, disability and health 2001 – linee guida attività di riabilitazione 2008);
    la formazione universitaria del medico veterinario è tale da formare un professionista in grado di operare del settore della salute. Inoltre, il medico veterinario ha chiari i concetti di salute e malattia, la sua formazione gli conferisce quella «forma maentis» che gli consente di procedere allo screening e alla diagnosi differenziale, capacità che appartiene alle sole categorie che si sono formate in tale senso. Il veterinario è un professionista in possesso di laurea sanitaria professionalizzante in grado di effettuare monitoraggi sanitari e diagnosi differenziali sullo stato di salute dell'animale in corso di terapia. È l'unica figura professionale in grado di tutelare la salute e il benessere animale (legge 20 luglio 2004, n. 189, che modifica il codice penale) e l'unica figura professionale abilitata a tutelare la salute dell'uomo dai rischi di qualsiasi attività dell'animale (articolo 1 del codice deontologico del medico veterinario), nonché un professionista che risponde ad un ordine professionale. Le terapie assistite dagli animali rientrano nelle competenze della sanità pubblica veterinaria («OMS Ginevra 1974 La SPV) e quella parte dell'attività di sanità pubblica che ha come scopo l'applicazione delle capacità, conoscenze e risorse professionali della veterinaria ai fini della protezione e del miglioramento della salute umana». Il Comitato nazionale di bioetica definisce il veterinario l'unico garante della relazione uomo/animale;
    le terapie con animali devono essere considerate alla stregua delle altre terapie per cui devono essere eseguite esclusivamente da figure professionali sanitarie (come citano le linee guida sulla disabilità) e opportunamente formate, che possono cioè eseguire una terapia. Le terapie con animali sono, inoltre, terapie di relazione e quindi sono processi che prevedono la partecipazione dell'animale che è un essere vivente complesso, diverso, altro dall'uomo, per cui deve necessariamente essere guidato nella relazione terapeutica solo da un veterinario opportunamente formato e non dal coadiutore, come invece citano le linee guida;
    la formazione dell’équipe che dovrà servire a formare le figure professionali destinate a lavorare nelle terapie assistite dagli animali, deve essere di tipo interdisciplinare, orientata, quindi, alla formazione delle rispettive figure professionali operanti all'interno di un setting terapeutico zoo antropologico: per il medico veterinario, sarà tesa alla formazione della coppia uomo/animale per consentirgli l'interpretazione delle finalità coterapeutiche indicate dagli esperti della relazione umana, che avere la capacità di condurre un setting zooterapeutico operando in sinergia. Poiché il setting zooterapeutico e interspecifico, tutti gli operatori devono essere in grado di lavorare in équipe, di interagire e di integrare le loro competenze al fine di costruire la terapia con uno sguardo sistemico. Il lavoro con un animale se eseguito da personale qualificato esprime tutte le sue potenzialità che sono enormi non essendo solo un'attività che ha una valenza facilitativa nei confronti di altre terapie. Questa terapia, infatti, è in grado di attivare l'affettività ed altre dimensioni della capacità di relazione dell'individuo per cui il suo svolgimento e la modalità con cui si compie è estremamente complesso e richiede competenza e formazione. Lo zooterapeuta veterinario oltre ad interfacciarsi direttamente anche con il paziente dovrà sapersi relazionare anche con le persone a lui vicine (madre-familiari-insegnanti e altri soggetti coinvolti), oltre che con il clinico umano, del quale deve comprenderne e condividerne il linguaggio sanitario. Dovrà cogliere, in ogni singola seduta, gli elementi su cui poter lavorare ed i giusti canali che, in quel momento, possono enfatizzare la relazione con l'animale. Inoltre qualora nascessero spunti di dialogo deve saperli cogliere cercando di coinvolgere il paziente o il resto del gruppo;
    le terapie assistite dagli animali, rappresentano l'espressione di quel mutamento epistemologico del quale si sente da più parti l'esigenza e che viene rappresentato dall'affacciarsi di figure professionali con competenze multidisciplinari che approccino al lavoro e alla conoscenza con una visione sistemica. Le terapie assistite dagli animali, infatti, vedono l'obbligatorietà della presenza dell’équipe multidisciplinare, poiché l'obbiettivo terapeutico è fornito dal clinico umano che sia il geriatra, il neuropsichiatra infantile o lo psicoterapeuta eccetera, che viene interpretato dal veterinario zooterapeuta con l'animale. Il processo terapeutico inoltre deve essere documentato, valutato e modificato in base alle risposte che si ricevono. Le linee guida, nel paragrafo dedicato all’équipe multidisciplinare, individuano le figure professionali e gli operatori coinvolti per le terapie assistite dagli animali nel responsabile di progetto, che coordina l’équipe, e nel referente d'intervento, che prende in carico la persona durante la seduta, individuata fra le figure professionali dell'area sanitaria di cui al D.I. 19 febbraio 2009 o appartenente alle professioni sanitarie (ex legge n. 43 del 2006 e decreto ministeriale 29 marzo 2001) e di «documentata esperienza e competenza». L'espressione, quest'ultima, quanto mai generica e superficiale. Chiunque operi nell'ambito della formazione sa che l'intuizione, la creatività, la capacità d'intervento, come l'interpretazione di una situazione sono abilità professionali che maturano con il metodo e la formazione adeguata e non sono solo espressione del talento individuale;
    ci sono però altre figure professionali strettamente correlate al lavoro di pet therapy anche se non presenti nel setting terapeutico quelle dell'istruttore cinofilo e degli equidi ed il veterinario comportamentalista. La scelta dell'animale che va coinvolto nelle attività di cura, infatti, è un momento importantissimo, richiede la collaborazione di queste due figure professionali basilari che dovrebbero lavorare in tandem. L'istruttore, a nostro avviso, è la figura professionale che meglio può valutare l'idoneità degli animali in base all'osservazione delle loro dinamiche relazionali, che forma gli allevatori circa le modalità di approccio e di allevamento e forma l'animale per ottenere una relazione equilibrate e soddisfacente per egli stesso, mentre il veterinario comportamentalista è il professionista che si affianca all'educatore nella scelta del singolo animale per verificarne l'assenza di patologie comportamentali, se queste fossero eventualmente presenti ne diagnostica la gravità, decide se accettare o meno il suo coinvolgimento nelle relazioni di cura e dovrebbe essere colui che, a cadenza mensile, sovraintende ad una seduta di pet therapy per verificare durante il suo svolgimento l'assenza di atteggiamenti che indicano problematiche comportamentali o di sofferenza dell'animale;
    la definizione di sanità pubblica veterinaria secondo OMS (Ginevra 1974) e la seguente «La SPV è quella parte dell'attività di sanità pubblica che ha come scopo l'applicazione delle capacità, conoscenze e risorse professionali della veterinaria ai fini della protezione e del miglioramento della salute umana»,

impegna il Governo:

  nell'ambito delle terapie assistite dagli animali (TAA) ed in particolare nelle terapie ad alta complessità:
   a distinguere rigorosamente dagli altri interventi con gli animali le terapie assistite dagli animali, in quanto essendo processi terapeutici di relazione, sono attività complesse che innescano dinamiche articolate che devono pertanto essere riconosciute e opportunamente guidate;
   a riconoscere che le terapie con gli animali sono vere e proprie prestazioni sanitarie, all'interno del settore che corrisponde ad interventi riabilitativi, perché finalizzate alla salute, utilizzate per integrare obiettivi terapeutici e riconosciute come facenti parte delle prestazioni della sanità pubblica veterinaria (definizione OMS-Ginevra 1974);
   a definire, anche tenuto conto delle linee guida tracciate dalle regioni, la necessità che la conduzione dell'animale sia effettuata esclusivamente dalla figura del medico veterinario;
   ad assumere iniziative affinché la formazione delle figure professionali coinvolte in un setting terapeutico sia di tipo universitario ed interdisciplinare tale da consentire di interagire in un setting interspecifico come quello delle terapie con animali;
   rispetto ai parametri considerati oggi per valutare l'infettività dell'animale, a stabilire nell'immediato dei protocolli sanitari standardizzati e differenziati in base alle specie e soprattutto alla pericolosità del setting;
   ad assumere iniziative affinché figure professionali strettamente correlate al lavoro di pet therapy, non presenti nel setting terapeutico, cioè quelle dell'istruttore cinofilo e degli equidi esperto in pet therapy ed il veterinario comportamentalista, abbiano il primo una competenza riconosciuta da enti accreditati alla formazione, e il secondo una formazione di tipo universitario ed interdisciplinare.
(7-00689) «Lorefice, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Fico».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terapeutica

benessere degli animali

politica sanitaria