Legislatura: 17Seduta di annuncio: 423 del 08/05/2015
Atto numero: 8/00116
Primo firmatario: DE ROSA MASSIMO FELICE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 08/05/2015 DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 08/05/2015 MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/05/2015 MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 08/05/2015 TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/05/2015 ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 08/05/2015 CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 08/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 10/06/2015 CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 10/06/2015 VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
DISCUSSIONE IL 10/06/2015
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 10/06/2015
ACCOLTO IL 10/06/2015
PARERE GOVERNO IL 10/06/2015
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 10/06/2015
CONCLUSO IL 10/06/2015
L'VIII Commissione,
premesso che:
i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici (talvolta citati anche semplicemente con l'acronimo RAEE), sono rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata, o obsoleta e dunque destinata all'abbandono;
in Italia la materia è regolamentata dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
al capo I del decreto legislativo 49 del 2014, «Sistemi di gestione dei RAEE», la formulazione attuale del comma 3 dell'articolo 9 («I sistemi individuali») e del comma 10 dell'articolo 10 («I sistemi collettivi») è poco chiara, e potrebbe quindi creare qualche dubbio interpretativo. La ratio della norma è quella di prevedere un'adeguata certificazione che garantisca la correttezza dell'operato dei sistemi: sebbene l'interpretazione corretta sia quindi quella di prevedere una sola certificazione (ISO o EMAS o altro sistema), l'attuale formulazione potrebbe determinare qualche incertezza tra i soggetti interessati;
non esplicitando in maniera chiara che una certificazione esclude le altre, qualora fosse attuata in modo erroneo (nel senso cioè di imporre ai sistemi collettivi o individuali sia le certificazioni ISO 9001 e 14001 sia la registrazione EMAS), questa disposizione comporterebbe un inutile aggravio di costi e procedure, essendo ciascuno dei due sistemi di certificazione, da solo, sufficiente a garantire il raggiungimento dei requisiti richiesti dal decreto,
impegna il Governo:
ad assumere un'iniziativa normativa al fine di chiarire che è sufficiente possedere una delle certificazioni previste ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 49 del 2014, in modo da superare le criticità interpretative della norma attuale.
(7-00679) «De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Carrescia».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):rifiuti
materiale elettrico
applicazione del diritto comunitario