ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00668

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 417 del 28/04/2015
Firmatari
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 28/04/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00668
presentato da
VILLAROSA Alessio Mattia
testo di
Martedì 28 aprile 2015, seduta n. 417

   La VI Commissione,
   premesso che:
    la sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, reca misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;
    al 1o ottobre 2014, in Italia, si contano 2.655 start-up innovative e 31 incubatori certificati; il tasso di crescita di questo sistema, pari a circa 30 unità per settimana per quanto concerne le start-up innovative, è tra i pochi a risultare positivo;
    il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob hanno già provveduto, rispettivamente con decreto ministeriale del 30 gennaio 2014 e con delibera n. 18592 del 12 luglio 2013 – «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online» –, a dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di equity crowdfunding;
    l'Italia è stato il primo Paese a dotarsi di una normativa specifica sul fenomeno del crowdfunding;
    l'esigenza di delineare una cornice giuridica al fenomeno è avvertita anche a livello europeo; al riguardo, la Commissione europea ha di recente promosso una pubblica consultazione con lo scopo di esplorare le modalità in cui l'azione europea può promuovere il crowdfunding in Europa (riconoscendo dunque il crowdfunding come uno strumento di finanziamento fondamentale per l'economia reale nonché di rafforzamento del tessuto imprenditoriale europeo). Nel documento di consultazione dello scorso 3 ottobre 2013, la Commissione europea ha segnalato, quali possibili aree di una eventuale regolamentazione, i seguenti principali punti critici: (i) i rischi di frode a danno degli investitori al momento dell'investi- mento, (ii) la mancanza di un mercato secondario per i titoli offerti mediante operazioni di equity crowdfunding, oltre alla potenziale diluizione dell'investimento a seguito di ulteriori operazioni e a difficoltà nell'esercizio dei diritti amministrativi connessi alla partecipazione acquisita, (iii) dal lato dell'impresa, i problemi connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale che vengono di fatto messi a conoscenza di una vasta e indistinta platea di investitori, (iv) infine, possibili aspetti connessi alle norme antiriciclaggio;
    in un successivo intervento, è stato altresì rilevato che un'eventuale regolamentazione a livello armonizzato dovrebbe: mantenere snello e veloce il processo di raccolta del capitale, comportare costi molto contenuti riguardo all'aspetto informativo e promozionale dell'operazione, consentire un accesso ampio al canale di raccolta online senza porre limiti di natura soggettiva riguardanti investitori e imprese né soglie di importo minimo investito o di importo massimo oggetto di raccolta;
    il Regolamento Consob disciplina alcuni importanti aspetti legati alla raccolta di capitali di rischio da parte delle start-up innovative tramite portali Internet nonché definisce i doveri e i requisiti che devono essere rispettati dai gestori dei portali;
    precisamente, riprendendo le disposizioni previste nel decreto «sviluppo-bis» (articolo 25 e seguenti decreto-legge n. 179 del 2012) il regolamento limita l'accessibilità di questo strumento di finanziamento alle sole start-up innovative (ovvero quelle start-up che hanno per oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico), iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese;
    prevede altresì che il crowdfunding debba essere realizzato tramite apposite piattaforme on line che possono essere: a) piattaforme web ordinarie; b) piattaforme web gestite da banche e società di investimento;
    le piattaforme web ordinarie sono soggette ad un obbligo di registrazione nell'apposito registro tenuto dalla CONSOB nonché al rispetto di una serie di requisiti di onorabilità e professionalità. Le piattaforme web gestite da banche e società di investimento, invece, devono essere semplicemente annotate in una sezione speciale del registro, in quanto già autorizzate a svolgere in via ordinaria attività di sollecitazione di pubblico risparmio. Le piattaforme web ordinarie possono gestire in autonomia operazioni di crowdfunding solamente per investimenti di importo limitato (articolo 17, comma 4, del regolamento Consob). In particolare, se l'investitore è una persona fisica l'importo massimo dell'investimento è fissato in 500 euro per singola operazione, con un limite annuale massimo di 1.000,00 euro. Se invece l'investitore è una persona giuridica, l'importo massimo dell'investimento è di 1.000,00 euro per singola operazione, con un limite annuale massimo di euro 10.000,00. Inoltre, è previsto un divieto di detenere denaro o strumenti finanziari di terzi da parte dei gestori di piattaforme web ordinari (articolo 30, comma 4, decreto-legge n. 179 del 2012): a tal fine, dunque, diventa necessario l'intervento di banche e intermediari finanziari per l'apertura di apposito conto a nome della società che propone l'investimento, con un vincolo d'indisponibilità della provvista sino a conclusione del crowdfunding;
    per le operazioni che superano i detti limiti, le piattaforme web ordinarie devono invece collaborare con banche o società di investimento, che cureranno la parte esecutiva dell'investimento, applicando le procedure MIFID, valutando il profilo di rischio dell'investitore, curando l'incasso e le procedure previste dalla normativa antiriciclaggio;
    viceversa, banche o società di investimento possono gestire in piena autonomia gli investimenti, dotandosi di apposite infrastrutture web;
    infine, l'articolo 24, comma 2, del Regolamento, prevede che una quota dell'aumento di capitale da sottoscrivere via internet è riservata agli investitori professionali, alle fondazioni bancarie o agli incubatori certificati. Si tratta del 5 per cento degli strumenti finanziari offerti al pubblico. La norma introduce, dunque, una condizione dal cui avveramento dipende l'efficacia del crowdfunding fino a quando non si ha la certezza che la quota di riserva del 5 per cento è stata raggiunta, l'operazione di crowdfunding non può dirsi perfezionata, i sottoscrittori non assumono la qualifica di azionisti, il denaro raccolto non può essere utilizzato dalla società target;
    il crowdfunding rappresenta un'importante fonte di finanziamento per milioni di progetti che altrimenti non riceverebbero mai i fondi per essere realizzati; esso rappresenta, dunque, un valido strumento di finanziamento dell'economia reale alternativo alle tradizionali fonti di finanziamento. Attraverso il crowdfunding, in Europa sono stati raccolti fondi per oltre un miliardo di euro. In Italia, il valore complessivo dei progetti finanziati attraverso le piattaforme supera ad oggi i 30 milioni di euro;
    le cifre raggiunte nel nostro Paese mostrano tutte le potenzialità del crowdfunding. Tuttavia, se confrontate con i risultanti raggiunti a livello mondiale (ove sono stati raccolti oltre 5 miliardi di dollari solo nel 2013), dimostrano come il crowdfunding interno sia ancora in uno stato embrionale;
    la causa principale va forse ricercata nella scarsa cultura sul fenomeno presente nel nostro Paese e nell'inadeguatezza dell'informazione. Ma anche negli stringenti limiti e vincoli previsti dalla normativa vigente in materia, che di fatto ostacolano il pieno sviluppo del fenomeno: si pensi ai valori massimi degli investimenti previsti per le piattaforme web ordinarie (soli 500 e 1.000 euro); alla quota di riserva del 5 per cento in favore di banche ed investitori qualificati, che potrebbe non perfezionare la procedura; all'applicazione dell'istituto alle sole start-up innovative, con l'esclusione di milioni di imprese con progetti altrettanto interessanti ed appetibili;
    sarebbe auspicabile, dunque, l'adozione di misure normative volte da un lato a sensibilizzare la collettività in merito alle opportunità del crowdfunding; dall'altro, dirette ad agevolare l'accesso al crowdfunding, ampliando la platea degli investitori e dei soggetti finanziati e riducendo al contempo i rischi degli investimenti,

impegna il Governo:

   a potenziare l'autonomia gestionale delle piattaforme web ordinarie elevando i limiti attualmente previsti per gli investimenti di persone fisiche e giuridiche in particolare:
    a) per gli investitori persona fisica, ad assumere iniziative per elevare il limite per singolo ordine a cinquemila euro ed il limite annuale di ordini a diecimila euro;
    b) per gli investitori persona giuridica, ad assumere iniziative per elevare il limite per singolo ordine a cinquantamila euro ed il limite annuale di ordini a centomila euro;
   ad assumere iniziative per ampliare la platea dei soggetti beneficiari della normativa permettendo l'accesso ai portali anche alle start-up operanti in settori più tradizionali ma non meno strategici per lo sviluppo imprenditoriale del nostro Paese e, a regime, a tutte le piccole e medie imprese;
   ad assumere iniziative per eliminare, anche a seguito delle direttive europee sullo snellimento dei processi, l'obbligo che prevede che almeno il 5 per cento dell'offerta venga sottoscritto da investitori professionali, rimuovendo una condizione in pieno contrasto con lo spirito liberale e alternativo del crowdfunding, nato proprio per superare la complessità dei tradizionali strumenti finanziari;
   a potenziare le campagne mediatiche in tema di crowdfunding, evidenziandone gli effetti positivi in tema di finanziamenti alle imprese e d'impatto sull'economia reale.
(7-00668) «Villarosa, Cancelleri, Alberti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sistema di finanziamento

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investimento