ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00632

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 395 del 19/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 19/03/2015
CENSORE BRUNO PARTITO DEMOCRATICO 19/03/2015
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 19/03/2015
MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO 19/03/2015
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 19/03/2015
ANZALDI MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 19/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/06/2015
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/06/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/06/2015

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00632
presentato da
OLIVERIO Nicodemo Nazzareno
testo di
Giovedì 19 marzo 2015, seduta n. 395

   La XIII Commissione,
   premesso che:
    il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 aprile 1985, n. 124 «Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste», dispone di personale operaio assunto a tempo indeterminato (O.T.I.) e determinato (O.T.D.) per la gestione delle aree naturali protette ed in supporto alle altre attività istituzionali del Corpo;
    agli operai a tempo indeterminato e determinato si applica un contratto di diritto privato, il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
    tale personale opera all'interno degli uffici dell'ispettorato generale, negli uffici del gabinetto del Ministro, ovvero nella scuola di formazione del CFS, nei comandi regionali e provinciali, nei comandi stazione, nei coordinamenti territoriali per l'ambiente e in tutti gli uffici territoriali per la biodiversità dislocati su tutto il territorio nazionale. Si tratta di 1.400 unità diverse, dall'operaio agrario e forestale al falegname, dall'operatore esperto antincendio all'addetto ai terminali evoluti, dall'addetto all'acquisizione e registrazione dati all'assistente tecnico di laboratorio di analisi, nonché all'operatore esperto per attività di divulgazione ed educazione ambientale;
    le mansioni svolte dagli OTI e OTD rientrano pienamente nei profili professionali degli operatori del Corpo forestale dello Stato così come enunciati nel decreto ministeriale 22 dicembre 1997, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57, recante «Individuazione dei profili professionali del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa» ancora in vigore;
    tale situazione è stata favorita dalla legge n. 124 del 1985 e prima ancora dalla legge n. 205 del 1962, che hanno consentito al Corpo forestale dello Stato l'assunzione di manodopera per assolvere i compiti istituzionali di cui all'articolo 68 e all'articolo 83 – in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale – del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fino all'entrata in vigore della legge di definizione di una disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve;
    nel 1986 con l'entrata in vigore della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, le competenze esercitate fino a quel momento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale sono state trasferite al Ministero dell'ambiente;
    con l'entrata in vigore della «Legge quadro sulle aree protette», legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono stati definiti i principi fondamentali per l'istituzione e per la gestione delle aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese;
    la legge n. 394 del 1991 definisce i criteri per la classificazione delle aree protette e istituisce un elenco ufficiale nel quale sono iscritte tutte quelle che rispondono ai criteri stabiliti; inoltre, nel mantenere ferme le competenze in materia di istituzione e di gestione delle aree protette di rilievo internazionale e nazionale in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne affida la sola sorveglianza (articolo 21) al Corpo forestale dello Stato;
    la legge 6 febbraio 2004, n. 36 recante: «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato», all'articolo 2, comma 1, elenca le competenze del Corpo prevedendo in particolare alla lettera g) del medesimo comma la «tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza internazionale e nazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale»;
    la medesima legge n. 36 del 2004 ha confermato la volontà della pubblica amministrazione di utilizzare il lavoro del personale operaio OTI e OTD prevedendo, al comma 1 dell'articolo 5, che l'assunzione di questo personale fosse finalizzato a consentirne il supporto alle attività istituzionali svolte elencate al citato comma 1, articolo 2, e non più, solo, ai compiti connessi al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;
    con l'obiettivo di eliminare il precariato nella pubblica amministrazione, generatosi anche a seguito delle norme emanate per contenere la spesa pubblica, come per esempio il blocco del turn over dei dipendenti pubblici, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 519 e 521 (finanziaria 2007), sono state introdotte norme per la stabilizzazione di quel personale avente contratti lavorativi a tempo determinato con la pubblica amministrazione; in tale occasione, anche se la normativa risultava applicabile alla fattispecie del personale operaio assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985, il Corpo forestale dello Stato non si è avvalso di questa opportunità, mantenendo inalterate le posizioni contrattuali;
    l'organico del Corpo forestale dello Stato è fissato complessivamente in 9.358 unità e al 1o gennaio 2015 risulta una carenza di circa 1476 unità;
    procedendo ad una rimodulazione dei ruoli, il personale operaio assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato potrebbe essere inserito nell'organico del Corpo forestale dello Stato, riducendone sostanzialmente la carenza organica, senza costi aggiuntivi per il bilancio se non quelli eventualmente derivanti dagli oneri contributivi,

impegna il Governo:

   ad individuare un percorso di stabilizzazione del personale operaio assunto a tempo indeterminato e del personale operaio assunto a tempo determinato che abbia prestato servizio almeno 150 giornate lavorative negli ultimi tre anni entro il limite definito dal comma 4, dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, fino ad esaurimento del ruolo stesso, generando un risparmio di spesa sulle retribuzioni da parte dello Stato, riducendo sostanzialmente la carenza organica del Corpo forestale dello Stato e mantenendo invariata la spesa attuale al netto degli eventuali oneri contributivi, anche in considerazione della mancata applicazione a tale personale delle norme previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 519 e 521 (finanziaria 2007);
   a non consentire più assunzioni di operai ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 124 del 1985, in quanto non esistono più i presupposti normativi per l'assunzione di personale diverso da quello di ruolo per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
(7-00632) «Oliverio, Sani, Censore, Cenni, Mongiello, Antezza, Anzaldi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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