ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00622

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 389 del 11/03/2015
Abbinamenti
Atto 7/00246 abbinato in data 09/04/2015
Atto 7/00284 abbinato in data 09/04/2015
Atto 7/00435 abbinato in data 09/04/2015
Atto 7/00504 abbinato in data 05/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: ZACCAGNINI ADRIANO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 11/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/04/2015
ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 09/04/2015
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 05/05/2015
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/07/2015
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 25/03/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 09/04/2015

DISCUSSIONE IL 09/04/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/04/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 05/05/2015

DISCUSSIONE IL 05/05/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 05/05/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/07/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/07/2015

DISCUSSIONE IL 29/07/2015

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00622
presentato da
ZACCAGNINI Adriano
testo di
Mercoledì 11 marzo 2015, seduta n. 389

   La XIII Commissione,
   premesso che:
    la direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;
    in applicazione dell'articolo 6 del predetto decreto legislativo è stato predisposto il Piano di azione nazionale, PAN, per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il Piano è stato adottato in data 22 gennaio 2014 a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale;
    il PAN si propone di ridurre i rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari, promuovendo un processo di cambiamento delle tecniche di utilizzo dei prodotti verso forme più compatibili e sostenibili in termini ambientali e sanitari;
    sebbene con l'adozione del PAN vi sia una rinnovata attrazione sull'utilizzo ed i controlli dei prodotti fitosanitari, l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione dell'ambiente, ISPRA, lancia l'allarme con il «Rapporto nazionale pesticidi nelle acque. Dati – 2011-2012. – Edizione 2014», nel quale si rileva che, nonostante la vendita di pesticidi sia diminuita, nelle acque sono state registrate 175 diverse sostanze e in alcune rilevazioni fino a 36 sostanze contemporaneamente: un miscuglio chimico di cui, ad oggi, ancora non si conoscono precisamente gli effetti. In merito alla nostra non adeguata conoscenza degli effetti, che un miscuglio di numerose sostanze può avere sugli ecosistemi, si legge dal dossier dell'ISPRA che: «...nei campioni sono spesso presenti miscele di sostanze diverse: ne sono state trovate fino a 36 contemporaneamente. L'Uomo, gli altri organismi e l'ambiente sono, pertanto, esposti a un “cocktail” di sostanze chimiche di cui non si conoscono adeguatamente gli effetti, per l'assenza di dati sperimentali... »;
    le modalità operative previste nel PAN, per perseguire l'ottenimento degli obiettivi dati dall'Unione Europea in tema di corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari, sono:
     a) la formazione obbligatoria dei venditori, dei consulenti e degli operatori;
     b) informazione e sensibilizzazione per la popolazione;
     c) controlli funzionali sulle macchine per la distribuzione;
     d) adozione di misure specifiche per la tutela delle acque;
     e) misure specifiche per la riduzione dell'uso dei fitofarmaci;
     f) buone pratiche di manipolazione ed uso dei fitofarmaci durante tutto il loro «ciclo di vita»;
    nonostante le linee guida contenute nel PAN, la normativa sui prodotti fitosanitari è molto stringente riguardo alla loro immissione in commercio, alle modalità di vendita e di stoccaggio dei prodotti, ai residui negli alimenti, al divieto di trattamenti durante la fioritura per non causare danni alle api, ma dice poco o niente sulla esecuzione dei trattamenti. Sono esplicitamente vietati solo i trattamenti in prossimità dei pozzi, mentre per i trattamenti in prossimità di abitazioni e giardini esistono alcuni regolamenti comunali e delibere che valgono naturalmente solo sul territorio del comune che li ha emanati, nonché le disposizioni del codice civile e del codice di procedura penale, in riferimento a danni a persone o cose determinati da modalità operative sconsiderate o comunque da negligenza nell'uso. Esistono, poi, le disposizioni sulla sicurezza sul lavoro decreto legislativo n. 81 del 2008 e decreto legislativo n. 106 del 2009, che prevedono anche di evitare danni a persone terze, ad esempio vietando l'ingresso nell'area di un cantiere o, come nel nostro caso in esame, evitando di disperdere nell'ambiente sostanze potenzialmente tossiche. Queste procedure possono variare da azienda ad azienda e possono essere sottoposte a verifica da parte degli uffici competenti delle aziende sanitari locali, ASL;
    visto il vuoto normativo, si è cercato anche nel PAN di risolvere il problema in via «amicale» con l'agricoltore, chiedendogli di adottare alcune attenzioni: evitare i trattamenti quando c’è vento; controllare che la nuvola dei trattamenti non raggiunga le zone abitate; avvisare prima dei trattamenti in modo che i residenti possano chiudere porte e finestre; raccogliere i panni stesi, coprire l'orto con teli e non sostare nelle vicinanze dell'appezzamento da trattare. Tuttavia non vi è esplicito divieto o una normativa nazionale uguale per tutti i comuni, né una reale campagna di sensibilizzazione, informazione e formazione dell'agricoltore per espletare, idoneamente, i trattamenti e non recare danno alla popolazione immediatamente prossima ai terreni agricoli. La problematica si acuisce quando alcuni comuni sono soliti autorizzare trattamenti e irrorazioni con diserbanti nei parchi cittadini e nelle vicinanze di molte abitazioni;
    quando si esegue un trattamento fitosanitario soltanto una parte esigua della miscela contenente la sostanza attiva raggiunge il bersaglio, mentre il resto viene disperso nell'ambiente;
    nel merito della domanda relativa alle distanze di sicurezza per il rischio di contaminazione, va precisato che qualcosa in merito lo si ritrova solo nel Regolamento (CE) n. 889/2008 inerente la produzione biologica, che fra l'altro, non indica una distanza specifica di sicurezza;
    l'articolo 63 — Regime di controllo e impegno dell'operatore – del Titolo IV – Controlli – Capo I – requisiti minimi di controllo – fa, infatti, riferimento alle misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore;
    in concreto, nel caso in cui gli appezzamenti coltivati secondo il metodo biologico siano contigui a coltivazioni convenzionali (possibili fonti di inquinamento per fenomeni di deriva) spetta all'agricoltore che produce in biologico adottare misure precauzionali (quali la predisposizione di barriere sui confini a rischio e/o fasce di rispetto) per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzate dai disciplinari tecnici. Dunque una normativa che si presenta alquanto debole per quel che concerne il biologico sul fronte dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari è del tutto assente la previsione di una distanza di sicurezza ben definita;
    il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui, LMR, di fitofarmaci nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale o animali e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, applica i nuovi limiti di residui di antiparassitari negli alimenti. Ai sensi della legislazione comunitaria vigente l'utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura deve sottostare a parametri e limitazioni d'uso che escludano, nei limiti delle conoscenze disponibili, la presenza di rischi per la salute del consumatore. In particolare, la direttiva del Consiglio n. 414/91/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, stabilisce che possono essere usate solo sostanze di cui sono valutati i rischi possibili per i consumatori attraverso un insieme di studi tossicologici a breve-lungo termine,

impegna il Governo:

   ad assumere una iniziativa normativa sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari più stringente, rispetto a quella oggi in vigore, che iniziative introduca, a livello nazionale, divieti ed eventuali sanzioni, superando la logica delle raccomandazioni, ma sancendo distanze certe e determinate tra i luoghi oggetto di irrorazione con fitofarmaci e i centri abitati e le coltivazioni biologiche e biodinamiche, al fine di garantire il diritto alla salute;
   ad assumere iniziative normative per introdurre il divieto esplicito di utilizzo dei prodotti fitosanitari nei parchi pubblici come già avviene in altri Paesi dell'Unione europea;
   ad adottare una campagna informativa più efficace, attraverso una cartellonistica chiara e leggibile, in grado di avvertire la popolazione circa il luogo di dove è stato fatto uso di pesticidi, indicando, tra l'altro, le eventuali malattie che essi comportano e il periodo di carenza al fine di evitare di cagionare danni alla salute umana, con il partenariato del Ministero della salute, sulla base di altre campagne messe già in atto come quella contro il fumo, avvalendosi anche del servizio pubblico radiotelevisivo e delle maggiori testate giornalistiche nazionali;
   ad assumere iniziative normative per introdurre le specifiche distanze di sicurezza, fra campi coltivati dove sono utilizzati i prodotti fitosanitari e i campi dove non se ne fa utilizzo, che al momento non sono disciplinate a livello nazionale;
   ad effettuare, avvalendosi di enti pubblici e della collaborazione dei centri di ricerca e studi indipendenti, un monitoraggio sugli effetti a lungo termine di determinati prodotti impiegati con particolare riguardo al «cocktail di fitosanitari», così come descritto nel dossier dell'ISPRA;
   ad assumere un apposita iniziativa normativa al fine di obbligare gli agricoltori che praticano l'agricoltura convenzionale e, quindi, che utilizzano i fitofarmaci, al rispetto delle distanze di sicurezza fra le colture, al fine di evitare che le produzioni biologiche e biodinamiche vengano contaminate.
(7-00622) «Zaccagnini, Franco Bordo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto fitosanitario

legislazione fitosanitaria

norma di commercializzazione