ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00603

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 377 del 18/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: ZARATTI FILIBERTO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 18/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/02/2015
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00603
presentato da
ZARATTI Filiberto
testo di
Giovedì 19 febbraio 2015, seduta n. 378

   Le Commissioni VI e VIII,
premesso che:
l'11 febbraio 2015, la Corte Costituzionale, ha dichiarato, con la sentenza n. 10 del 2015, l'illegittimità costituzionale dell'addizionale IRES a carico dei soggetti operanti nei settori energetico, petrolifero e del gas (cosiddetta Robin tax), ex articolo 81, commi 16, 17 e 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
la «Robin tax» è stata introdotta dal decreto-legge 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e ha previsto un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell'energia elettrica. I soggetti passivi dell'addizionale, sono quelli che operano nei settori della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, della raffinazione del petrolio nonché della produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per vari usi, oli lubrificati e residuati, gas di petrolio liquefatto, gas naturale e energia elettrica. Poi negli anni la norma è stata modificata più volte, coinvolgendo anche le aziende del settore delle fonti rinnovabili;
le norme sulla «Robin tax» stabilivano inoltre il divieto di traslazione sugli utenti finali, prevedendo, a tal fine, una vigilanza affidata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AAEG) sull'osservanza delle norme. Un divieto comunque aggirato. Peraltro, l'Autorità non aveva alcun potere sanzionatorio nei confronti delle società che hanno trasferito sugli utenti la maggiorazione Ires;
la sentenza della Consulta dovrebbe comportare minori introiti per le casse dello Stato per 1-1,3 miliardi di euro l'anno;
la medesima sentenza comunque, limita gli effetti negativi per le entrate erariali in quanto esclude effetti retroattivi, e quindi eventuali restituzioni e rimborsi per le imprese che dal 2008 hanno versato l'addizionale Ires. La Corte sottolinea infatti come la retroattività delle pronunce di illegittimità rappresenti un principio generale, ma che debba essere temperato dalla necessità di tutelare un altro principio costituzionale, quale quello dell'equilibrio di bilancio (l'articolo 81 della Costituzione);
la necessità di recuperare il consistente gettito che viene a mancare in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale, deve essere l'occasione per introdurre nel nostro Paese nuove forme di fiscalità ambientale che rivedano le imposte sull'energia e sull'uso delle risorse ambientali nella direzione della sostenibilità e di una crescita verde;
le suindicate norme sulla fiscalità ambientale, si inseriscono in pieno nel solco di quanto emerso in ambito comunitario in tema di green economy, nonché della piena attuazione dei principio del «chi inquina paga», di cui all'articolo 174 del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
proprio al fine di migliorare la qualità del prelievo tributario negli Stati membri, la Commissione europea ha da tempo indicato proprio le imposte ambientali, tra gli strumenti in grado di attuare una redistribuzione virtuosa della composizione del prelievo, con impatto positivo sulla crescita (Annual Growth Survey, 2011);
lo studio dell'Agenzia europea per l'ambiente, «Environmental Tax Reform in Europe: implications for income distribution and opportunities for innovation» ha messo in evidenza come i governi potrebbero diminuire le tasse sul reddito, spingere l'innovazione e tagliare le emissioni introducendo tasse specifiche e molto ben mirate sulle singole attività inquinanti, reinvestendo il ricavato nel far crescere l'economia del futuro attraverso le nuove fonti e il risparmio energetico, i mezzi alternativi, e la riconversione delle linee di produzione nella direzione di nuovi prodotti a minore impatto ambientale;
Legambiente stima in 9,11 miliardi di euro l'anno i sussidi e i finanziamenti pubblici alle fonti fossili che il Governo italiano elargisce annualmente alle industrie del carbone, petrolio e gas. Di questi, 4,5 miliardi di euro rientrano nella categoria di sussidi diretti, ovvero distribuiti come aiuto economico ad alcune categorie. Tra questi la parte del leone va alle centrali da fonti fossili, a cui sono andati 2,34 miliardi nel 2011 tramite il meccanismo del CIP6 della componente A3 delle bollette di energia elettrica: il CIP6 era nato nel 1992 proprio per finanziare le fonti rinnovabili, ma poi era stato esteso alle fonti «assimilate»,

impegna il Governo:

ad avviare, anche al fine di compensare le minori entrate erariali conseguenti alla sentenza della Consulta, la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio (carbon tax);
a prevedere che il gettito riveniente dall'introduzione della carbon tax sia destinato prioritariamente agli interventi volti alla tutela dell'ambiente, in particolare alla diffusione delle tecnologie e delle produzioni a basso contenuto di carbonio e delle energie rinnovabili;
a rivedere e ridurre i sussidi e i finanziamenti pubblici alle fonti fossili climalteranti che vengono destinati annualmente, a cominciare dalle industrie del carbone, petrolio e gas.
(7-00603) «Zaratti, Paglia, Pellegrino».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

idrocarburo

gas naturale

energia rinnovabile