ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00594

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 375 del 11/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: DELLAI LORENZO
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 11/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SANTERINI MILENA PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 11/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00594
presentato da
DELLAI Lorenzo
testo di
Mercoledì 11 febbraio 2015, seduta n. 375

   L'XI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, prevede il congedo dal lavoro per malattia del figlio, non retribuito, da usufruire per entrambi i genitori in maniera alternativa;
    in particolare, il testo dispone che in caso di malattia del bambino i genitori naturali hanno diritto ad astenersi dal lavoro, alternativamente e senza limiti di tempo, fino al compimento dei 3 anni di età del bambino, e successivamente, per 5 giorni lavorativi all'anno, per ciascun genitore, per i figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni;
    l'articolo 50 del medesimo decreto estende il congedo per malattia del bambino anche alle adozioni e agli affidamenti, elevando al sesto anno di età del bambino, il limite per cui i genitori possano astenersi dal lavoro alternativamente, senza limiti temporali e senza retribuzione, mentre dai 6 agli 8 anni d'età del bambino, in caso di malattia dello stesso, entrambi i genitori hanno diritto alternativamente a soli 5 giorni di congedo l'anno non retribuiti e coperti da contributi figurativi;
    lo stesso articolo 50, comma 3, infine, precisa che, qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per malattia del bambino è fruibile nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore;
    i periodi di assenza dal lavoro per la malattia del figlio e quindi i casi testé citati, non danno diritto a retribuzione anche se, nel pubblico impiego, tali permessi, fino al compimento dei 3 anni del bambino, sono retribuiti al 100 per cento per i primi 30 giorni e sono senza retribuzione per i giorni successivi;
    nella realtà delle adozioni nazionali ed internazionali e dell'affidamento accade, tuttavia e purtroppo sempre più spesso, che esse riguardino bambini non piccolissimi, affetti talvolta da varie patologie croniche, spesso non conosciute né dai genitori né dall'Ente incaricato al momento dell'adozione e diagnosticate dopo un notevole lasso di tempo dall'arrivo in Italia;
    soprattutto in questi casi, la presenza del genitore è indispensabile per poter accompagnare il bambino ad effettuare le necessarie terapie, ad eseguire accertamenti clinici continuativi e cicli di riabilitazione, anche perché il bambino adottato o accolto in affidamento, è già portatore di un disagio affettivo che rende ancora più indispensabile la presenza della figura genitoriale in momenti così delicati;
    a compensare questa situazione di già forte disagio, che spesso costringe, nei casi più estremi, il genitore adottivo o affidatario alla rinuncia al posto di lavoro, non è sufficiente quanto già previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, che, all'articolo 4, comma 2, riconosce ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati la possibilità di richiedere fino a due anni di permesso, nell'intera vita lavorativa, «per gravi e documentati motivi familiari», perché trattandosi di un permesso non retribuito e senza contributi le conseguenze negative che ne derivano, anche sul piano economico non sono comunque scongiurate;
    né sembra esaustivo il congedo straordinario fino a due anni, previsto dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di cui hanno diritto a fruire anche il padre o la madre anche adottivi, perché accordato solo in casi di grave disabilità,

impegna il Governo:

   a sostenere le coppie nel cammino adottivo, soprattutto considerando l'innalzamento dell'età media dei bambini adottabili, garantendo a chi ha adottato un bambino non più piccolissimo, anche se minore, in condizioni di salute difficili, di usufruire, se necessario, di più ampi periodi di congedo parentale;
   a valutare, come da tempo sostenuto anche dalle organizzazioni familiari adottive o affidatarie attive sul territorio italiano, la possibilità di assumere iniziative per rivedere la normativa del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e in particolare l'articolo 50, al fine di spostare il limite temporale entro il quale i genitori adottivi o affidatari possono fruire del periodo di permessi non retribuiti in caso di malattia del bambino, dai tre anni, attualmente previsti, agli otto anni dall'ingresso in famiglia del bambino e comunque non oltre la maggiore età dello stesso, in modo tale da sostenere con una azione concreta e positiva famiglie che adottano o accolgono in affidamento bambini che presentano patologie.
(7-00594) «Dellai, Santerini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

congedo per malattia

retribuzione del lavoro

adozione di minore