ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00592

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 05/02/2015
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 05/02/2015
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/02/2015
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 05/02/2015
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 05/02/2015
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/02/2015
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 05/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 10/02/2015

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00592
presentato da
VACCA Gianluca
testo di
Martedì 10 febbraio 2015, seduta n. 374

   La VII Commissione,
   premesso che:
    sono definite scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali che, a partire dalla scuola dell'infanzia, sono coerenti con gli ordinamenti generali dell'istruzione e posseggono i requisiti fissati dalla legge 10 marzo 2000, n. 62;
    tra i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della parità scolastica da parte dello Stato vi sono anche:
   a) l'impiego di personale docente fornito del titolo di abilitazione;
   b) la stipula di contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore;
   c) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
   d) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
   e) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
   f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
    la parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal direttore dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti normativi vigenti, adottando motivato provvedimento entro il 30 giugno;
    il decreto del 29 novembre 2007, n. 267 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008, regolamenta la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento secondo le seguenti modalità:
   1) l'articolo 3, comma 1, prescrive che il gestore o il rappresentante legale della scuola paritaria, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, deve dichiarare al competente ufficio scolastico regionale, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti;
   2) l'articolo 3, comma 3, prescrive che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni previste dalle norme vigenti (l'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le disposizioni del decreto del 29 novembre 2007, n. 267, le disposizioni vigenti in materia di esami di Stato) ovvero di irregolarità di funzionamento, l'ufficio scolastico invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Aggiunge che, scaduto il termine di 30 giorni, senza che la scuola abbia provveduto a regolarizzare quanto prescritto, l'ufficio scolastico regionale dispone gli opportuni accertamenti;
   3) l'articolo 3, comma 6 prescrive che l'ufficio scolastico regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti dalle norme vigenti mediante apposite verifiche ispettive che potranno essere disposte in qualsiasi momento;
   4) l'articolo 3, comma 7, prescrive che nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine, di norma non superiore a trenta giorni;
   5) sempre l'articolo 3, comma 7 prescrive che, scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l'ufficio scolastico regionale provvede alla revoca del provvedimento con cui è stata disposta la parità;
    il decreto n. 83 del 10 ottobre 2008, concernente le linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale n. 267 emanato il 29 novembre 2007, aggiunge alle norme precedenti:
   1) al punto 5.10 la revoca del riconoscimento della parità scolastica ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo ed è disposta dal direttore dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio nei seguenti casi:
    a) libera determinazione del gestore;
    b) perdita anche di uno solo dei requisiti di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e all'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
    c) gravi irregolarità di funzionamento accertate;
    d) accertata violazione dell'articolo 1-bis, comma 3, della legge 3 febbraio 2006, n. 27;
    e) mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe (le classi attivate possono mantenere la parità fino alla conclusione del corso);
    f) mancata attivazione di una stessa classe per più di 2 anni scolastici consecutivi;

   2) al punto 5.11 che in caso di cessazione dell'attività della scuola, il gestore deve dare comunicazione all'ufficio scolastico regionale competente per territorio entro il 31 marzo con effetto dal successivo 1o settembre;
   3) al punto 5.12 che nel caso di passaggi di gestione, il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare tempestivamente all'ufficio scolastico regionale le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore, il trasferimento della sede legale dell'ente gestore, la modifica della natura giuridica dell'ente gestore assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità. L'ufficio scolastico regionale deve adottare i provvedimenti conseguenti, curando che gli atti di modifica di cui trattasi non interrompano la continuità del servizio, a salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della valutazione del servizio del personale ivi operante;
   4) al punto 7.7 che ai candidati che abbiano effettuato la preparazione in scuole o corsi di preparazione è fatto divieto di sostenere gli esami conclusivi presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. A tal proposito il gestore (o il rappresentante legale) e il coordinatore rilasceranno apposita dichiarazione (da inserire nel fascicolo personale del candidato);
    la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. 1878 del 30 agosto 2013 avente come oggetto le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2013/2014 chiarisce che qualora, dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie occorra ancora procedere alla copertura di personale docente, i dirigenti scolastici potranno far ricorso a personale, sempre fornito di titolo idoneo, che abbia presentato istanza di messa a disposizione;
    la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. 9594 del 2013 prevede che, qualora in un istituto siano presentate più domande di messa a disposizione, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati, secondo il punteggio previsto nelle tabelle di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati;
    l'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo in data 23 gennaio 2014 dirama una circolare avente come oggetto il piano di vigilanza per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il mantenimento della parità scolastica presso le istituzioni scolastiche paritarie;
    sia le scuole statali che le scuole paritarie sono tenute a rispettare le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in tema di supplenze;
    il numero di studenti della scuola italiana previsti per l'anno scolastico 2014/2015 sono 7.881.632 di cui circa 1.000.000 hanno frequentato la scuola paritaria; di questi studenti il 12 per cento frequenta la scuola secondaria di II grado;
    le scuole paritarie in Italia sono circa il 25 per cento, un quarto del totale, in prevalenza private;
    sono noti numerosissimi casi di violazione delle norme sulle scuole paritarie in quanto a giudizio dei firmatari del presente atto facilmente aggirabili e colpevolmente incomplete;
    nel novembre 2013 il professor Paolo Latella redigeva un articolato dossier in cui pubblicava una serie di testimonianze anonime di docenti di scuole paritarie, pubbliche e private, dislocate in diversi territori della penisola che, al fine di vedersi attribuito il punteggio in graduatoria per il servizio prestato, accettavano stipendi troppo bassi o addirittura non ricevevano alcun compenso;
    all'interno del dossier in questione sono presenti oltre 500 testimonianze anonime di docenti che ammettono di aver svolto la loro professione in scuole paritarie senza essere stipendiati o ricevendo paghe nettamente inferiori;
    già con l'interrogazione a risposta immediata in assemblea n. 3-00858 a prima firma della deputata Chimienti si denunciava quanto emerso dal dossier redatto dal professor Paolo Latella; nonostante il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia a conoscenza della problematica, non risulta ai firmatari del presente atto, ad oggi, alcun provvedimento che miri ad attenuare tale abuso sui lavoratori attraverso l'ausilio di ispezioni mirate;
    la scuola paritaria può avvalersi in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, di prestazioni volontarie di personale docente;
    nonostante tale agevolazione rispetto alla scuola statale riguardo alla possibilità di avvalersi di prestazioni volontarie di docenza a titolo gratuito, sono numerosissime le segnalazioni agli uffici scolastici regionali che denunciano situazioni contrattuali formalmente corrette ma che nascondono lo sfruttamento del lavoratore a tal punto che molti docenti, al fine di vedersi attribuito il punteggio in graduatoria per il servizio prestato, accettano stipendi al di sotto del minimo tabellare o addirittura pari a zero;
    il meccanismo con cui si attua questo abuso sul lavoratore è semplice: il docente riceve il versamento dei contributi previdenziali previsti per legge, ma accetta di non percepire alcuna retribuzione da parte della scuola paritaria. In questo modo l'istituto in questione risparmia ingenti somme;
    è evidente che i controlli effettuati sulla regolarità dei contributi previdenziali ed assistenziali non sono sufficienti, in quanto non garantiscono il reale rispetto dei contratti di docenza. È, quindi, necessaria una verifica sui bilanci delle scuole riguardo alla coerenza dell'ammontare delle risorse uscite per le retribuzioni dei docenti rispetto ai contratti di docenza effettivamente in essere;
    a quanto premesso si aggiunge l'ormai conosciuto fenomeno dei «diplomifici», vere e proprie aziende senza scrupoli che fanno profitti sfruttando giovani neolaureati per coprire il ruolo di docenza e vendendo, di fatto, titoli di studio;
    come ogni anno si apprende dai media nazionali questo fenomeno è sempre più diffuso: le cronache riportano pagamenti che si aggirano attorno ai sei-otto mila euro per ottenere un diploma e conseguire l'attestazione di frequenza a scuola;
    ciò causa vere e proprie migrazioni di studenti privatisti che, partendo da ogni parte di Italia, si recano verso questi istituti che hanno creato un mercato dei diplomi e del profitto a scapito della qualità della formazione;
    da anni i Governi stanziano finanziamenti alla scuola definita paritaria, ovvero le scuole private che svolgono funzioni pubbliche;
    il 26 agosto 2013 presso la scuola media paritaria «Sacro Cuore» di Avezzano un docente abilitato nella classe A033 ha presentato la disponibilità all'insegnamento nei modi previsti dalla normativa vigente;
    tale docente abilitato non è stato mai chiamato ad insegnare la disciplina A033, nonostante fosse più che probabile che nella scuola media paritaria «Sacro Cuore» l'insegnamento della disciplina A033 fosse stato assegnato ad un docente privo di abilitazione della classe di concorso A033 e non avente il titolo di laurea necessario per l'insegnamento della disciplina;
    in seguito a ciò, il docente che aveva presentato l'istanza di messa a disposizione, ha sollevato la questione presso l'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo con il fine di segnalare che un incarico di insegnamento era stato assegnato ad un docente non avente titolo;
    il 13 novembre 2013 l'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo invitava il legale rappresentante della scuola paritaria «Sacro Cuore» di Avezzano a sanare le irregolarità;
    l'11 dicembre 2013 la legale rappresentante dell'ente «Apostole del S. Cuore di Gesù», gestore della scuola paritaria «Sacro Cuore», risponde alla missiva dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo affermando che il docente con l'incarico di insegnamento di educazione tecnica era stato chiamato a completare la propria cattedra di disegno e storia dell'arte per la quale era abilitato specificando che all'istituzione scolastica non risultavano docenti abilitati disponibili;
    l'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo in data 23 gennaio 2014 dirama una circolare con cui si invitava tutte le scuole paritarie a rispettare le norme in possesso dell'abilitazione all'insegnamento da parte dei docenti assunti in servizio;
    nonostante la circolare, il docente privo di abilitazione e del titolo di studio necessario per insegnare la disciplina della classe A033, continua a svolgere il proprio servizio presso la scuola paritaria del Sacro Cuore di Avezzano;
    solo in data 27 giugno 2014 avviene la revoca dell'incarico al docente in servizio per la classe di concorso A033 e la sostituzione dello stesso con personale fornito sia di titolo di studio che della specifica abilitazione all'insegnamento;
    è evidente, quindi, che il docente, seppur sprovvisto di titolo e abilitazione, ha comunque svolto l'attività didattica a discapito, prima di tutto, degli studenti ledendo il legittimo diritto ad avere una buona didattica, ma anche a danno dei docenti abilitati che non hanno potuto assumere l'incarico di docenza;
    nel mese di dicembre 2014, da notizie apparse sulla stampa, si apprende che la Guardia di finanza ha sequestrato i prospetti e le istanze di finanziamento delle scuole paritarie Iri School College a Chieti e a Francavilla e del Nazareno a Pescara amministrate da Carmine De Nicola. Secondo le notizie di stampa da uno stralcio della relazione tecnica riportato nel decreto di sequestro «Negli anni dal 2009 al 2012 le società che gestivano il polo scolastico Iri School College omettevano di dichiarare ricavi attraverso la mancata fatturazione e sottofatturazione dei servizi didattici erogati almeno pari a 3 milioni e 999 mila euro». «Le società che gestivano il polo scolastico II Nazareno», si legge ancora nel decreto, «omettevano di dichiarare ricavi attraverso mancata fatturazione e sottofatturazione dei servizi didattici erogati almeno per 2 milioni e 215 mila euro. Può affermarsi che le omesse fatturazioni e sottofatturazioni venivano effettuate attraverso la manipolazione delle scritture contabili»;
    la «UCIS srl unione cristiana istituti scolastici IL NAZARENO» con sede legale a Pescara è sottoposta alla procedura di fallimento;
    l'istanze di fallimento della «UCIS srl unione cristiana istituti scolastici IL NAZARENO» è stata avviata da una docente che vantava un credito in seguito a sentenze definitiva di cause di lavoro;
    il docente-lavoratore che ha depositato l'istanza di fallimento vanta un credito pari a euro 45.426,70;
    la «UCIS srl unione cristiana istituti scolastici IL NAZARENO» in udienza davanti al tribunale competente non ha contestato il debito;
    la «UCIS srl unione cristiana istituti scolastici IL NAZARENO» che in un primo momento chiedeva un termine di tempo per il raggiungimento di un accordo stragiudiziale con il ricorrente rendendosi disponibile al pagamento, in realtà non è comparsa all'udienza, dimostrando di fatto una situazione di evidente impotenza economica della società la quale neppure è in grado di far fronte a debiti non particolarmente elevati;
    da alcuni atti si evince che la «UCIS srl unione cristiana istituti scolastici IL NAZARENO» non ha beni immobili intestati, tantomeno ha la disponibilità finanziaria per averne in gestione, tant’è che la stessa è stata oggetto di disposizione di apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili dell'impresa. Alla luce di ciò, nonostante per il mantenimento della parità scolastica sia necessario avere a disposizione i locali, gli arredi e le attrezzature didattiche, dal portale internet dell'Ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo si può verificare che IL NAZARENO figura nell'elenco delle scuole paritarie della provincia di Pescara a.s. 2014-2015;
    nel mese di agosto 2009 la «UCIS srl unione cristiana istituti scolastici IL NAZARENO» ha ceduto rami di azienda alla «S. Maria Assunta Srl»;
    l'ufficio scolastico regionale che non revoca la parità, qualora si ravvisi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme vigenti, o che ne ritarda la revoca, provoca, di fatto, un danno al sistema scolastico nazionale. Da un lato si contribuisce a prolungare la permanenza nel sistema di istruzione pubblica di istituti scolastici non all'altezza degli standard medi nazionali; dall'altro si provoca una concorrenza scorretta nei confronti di quelle scuole paritarie che rispettano le norme. Ma il danno maggiore ovviamente è per gli studenti frequentanti scuole non idonee a rilasciare i titoli di studio e ad assolvere gli obblighi scolastici;
    secondo tutte le rilevazioni, anche internazionali, la qualità dell'offerta formativa delle scuole private in Italia è di gran lunga inferiore rispetto a quella statale. La stessa OCSE nei vari report annuali rileva come la forbice tra le competenze degli studenti della scuola privata e quella della scuola statale sia più ampia in Italia che in quella degli altri paesi;
    quanto affermato è anche rilevabile dal sito di orientamento scolastico eduscopio.it della Fondazione Agnelli che, attraverso un indice che contempla il successo universitario degli studenti, ha redatto delle classifiche dalle quali si evince che in tutte le province italiane le scuole private sono sempre in fondo alle classifiche in tutte le tipologie di scuole;
    sono certi i tempi e le regole per il riconoscimento della parità, ma non sono altrettanto definite ed efficaci le regole per la revoca della parità scolastica, tant’è che anche nei casi in cui si riscontrano evidenti violazioni delle norme, la parità, spesso, permane;
    è evidente che esiste un vuoto normativo nel sistema, ad avviso dei firmatari del presente atto anche a causa delle inerzie degli uffici scolastici regionali, che permette alle scuole paritarie che non rispettano le regole di escogitare sistemi che, di fatto, sono tesi a mantenere il requisito della parità aggirando le norme vigenti;
    tale situazione potrebbe essere facilmente tamponata con interventi normativi e regolamentari, nonché con una seria e puntuale attività ispettiva da parte degli uffici scolastici regionali soprattutto nei casi in cui esistono segnalazioni;
    purtroppo tale servizio ispettivo dello Stato, in realtà, è ridotto al lumicino, e quindi i controlli riguardano esclusivamente la regolarità formale degli atti amministrativi presentate dalle scuole stesse per ottenere il riconoscimento e il mantenimento della parità, senza una reale verifica con riscontri ispettivi di quanto autodichiarato dalle scuole stesse,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per introdurre come requisito necessario per il riconoscimento della parità scolastica, l'obbligo di presentare la documentazione che attesti i pagamenti degli stipendi dei docenti;
   ad adottare iniziative normative che prevedano l'obbligo dell'accertamento periodico della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità delle scuole non statali;
   a eliminare la possibilità di impiegare personale scolastico gratuitamente nelle scuole;
   a predisporre iniziative volte a garantire, per tutto il personale docente impiegato nelle scuole paritarie, la stipula di regolari contratti di docenza rendendo obbligatoria la tracciabilità delle retribuzioni e di tutti gli oneri connessi;
   ad assumere iniziative per limitare il fenomeno della concentrazione delle iscrizioni per sostenere gli esami di maturità presso alcuni istituti paritari;
   ad assumere iniziative per limitare la possibilità di sostenere l'esame di maturità fuori dalla provincia di residenza del candidato, fatta eccezione per pochi casi, particolari ed eccezionali, legati a specifici indirizzi di studio non presenti nella provincia stessa, e per introdurre il divieto di «sdoppiamento orizzontale» delle classi terminali per ostacolare di fatto il fenomeno della proliferazione di iscrizioni alle classi terminali delle scuole paritarie, con il solo scopo di raggiungere il diploma con percorsi facilitati;
   ad assumere iniziative volte a rivedere le regole per la revoca della parità delle scuole soccombenti in caso di condanna da parte del giudice del lavoro, con sentenza definitiva, per violazione delle norme contrattuali, in modo tale da rendere certa e rapida la revoca della parità;
   ad assumere iniziative per revocare la parità delle scuole condannate dal giudice del lavoro a pagare gli stipendi dei docenti non erogati regolarmente, anche nel caso in cui sia avvenuta la cessione della scuola paritaria ad altro soggetto;
   ad assumere iniziative per rendere efficiente, efficace e tempestivo lo strumento di verifica dei requisiti di parità delle istituzioni scolastiche, così che possa essere revocata la parità alle scuole che non rispettano i requisiti stabiliti dalle norme, ed in particolar modo nei casi in cui è accertata l'inadempienza degli obblighi contrattuali nei confronti dei docenti, in presenza di condanne del giudice del lavoro o in presenza di assunzione di personale sprovvisto di abilitazione nonostante la contemporanea disponibilità di docenti abilitati;
   a istituire un registro pubblico consultabile anche on-line che contenga l'elenco degli enti pubblici e privati a cui è stata revocata la parità negli ultimi 5 anni, comprese le scuole che hanno rinunciato volontariamente alla parità e quelle che hanno cessato l'attività;
   ad assumere iniziative per rendere possibile la revoca della parità ad una scuola sottoposta a procedura di fallimento;
   ad assumere iniziative per verificare periodicamente l'operato degli uffici scolastici regionali in tema di assegnazione e revoca della parità, anche prevedendo un sistema di sanzioni per gli uffici scolastici regionali inadempienti;
   ad assumere iniziative per rendere automatica, in presenza di una o più segnalazioni di cittadini, e con tempi contenuti, la verifica dei requisiti per la parità previsti dalle norme;
   ad adottare le opportune iniziative normative per rendere effettivo, praticabile e trasparente il sistema di attribuzione, controllo, verifica e revoca della parità scolastica.
(7-00592) «Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Brescia, Chimienti, Di Benedetto».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

istruzione privata

insegnante

istituto di istruzione