ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00585

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 372 del 05/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: BARGERO CRISTINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BONOMO FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 05/02/2015
GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2015
DALLAI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2015
CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2015
MONTRONI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2015
CANI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2015
BERGONZI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2015
BECATTINI LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2015
COPPOLA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2015
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2015
BERLINGHIERI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 29/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00585
presentato da
BARGERO Cristina
testo di
Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372

   La X Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 10, comma 11 della legge n. 183 del 2011 ha normato dal 1o gennaio 2012 l'esercizio delle attività professionali in forma societaria, confermando la chiara volontà del legislatore di superare un anacronistico divieto risalente ai tempi oscuri del fascismo ed alle logiche delle leggi razziali;
    peraltro, il divieto di esercizio di attività professionali in forma societaria posto dall'articolo 2 della legge n. 1815 del 1939 era già stato abrogato, con immediata efficacia, dall'articolo 24 della legge n. 266 del 1971 (cosiddetta legge Bersani);
    a seguito della predetta abrogazione ed in attesa dell'emanazione del previsto decreto attuativo le società di ingegneria, alla stregua della propria disciplina speciale, che ammette una operatività in forma societaria non più limitata ai pubblici appalti a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 415 del 1998 (la cosiddetta Merloni-ter, che a tale riguardo ha – significativamente – soppresso l'inciso «ai fini della presente legge»), hanno stipulato centinaia di contratti anche con committenti privati, al punto che – stando ai dati dello studio condotto dal Centro Europa Ricerche sugli associati OICE (l'associazione aderente a Confindustria che riunisce le società di ingegneria italiane) – più del 40 per cento del fatturato 2013 di tali società consegue a contratti stipulati con committenti privati;
    la piena conformità della stipula di contratti fra società di ingegneria e committenti privati alla normativa vigente fin dal 1997 è riconosciuta dalla giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione (Cass., 1o ottobre 1999, n. 10872; Cass., 10 luglio 2003, n. 10860; Cass., 10 ottobre 2008, n. 24912) e del Consiglio di Stato (Cons. Stato, 30 agosto 2002, n. 4383; Cons. Stato, 4 settembre 2002, n. 4433), anche in sezione consultiva per gli atti normativi (Cons. Stato, 9 marzo 1998, n. 35);
    tuttavia, alcune recenti pronunce (in particolare, tribunale di Torino, sentenza del 17 dicembre 2013, che ha dichiarato la nullità del contratto fra un committente privato e una società di ingegneria sottoscritto nel 2006) rischiano di ingenerare una pur non giustificata incertezza giuridica che avrebbe ripercussioni negative anche in termini di crescita e di sviluppo per quel che concerne gli investimenti nel settore privato;
    i possibili problemi si potrebbero a loro volta riverberare sul fronte dell'occupazione costringendo le società oggetto di possibili contenziosi ad intervenire sul fronte occupazionale;
    inoltre, sono più di 6.000 le società di ingegneria iscritte presso Inarcassa alla contribuzione oggettiva (4 per cento del totale del corrispettivo di ogni fattura viene versato alla Cassa previdenziale) e quindi l'eventuale incertezza che potrebbe determinarsi a valle dell'orientamento del giudice torinese avrebbe conseguenze negative anche sui bilanci di Inarcassa in ordine a possibili azioni di ripetizione di indebito,

impegna il Governo

ad assumere con urgenza ogni utile iniziativa normativa a carattere di interpretazione autentica, tesa a chiarire espressamente che l'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, (norme in materia di attività di assistenza e consulenza) deve essere interpretato nel senso della immediata e definitiva abrogazione del divieto di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n. 266, anche in assenza del successivo decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 24, con espressa salvezza dei rapporti contrattuali intercorsi dal 1997 ad oggi.
(7-00585) «Bargero, Bonomo, Gadda, Dallai, Carrescia, Montroni, Cani, Bergonzi, Becattini, Coppola, Cova, Berlinghieri».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti di obbligazioni

contratto

fascismo