ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00577

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 369 del 23/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: SPADONI MARIA EDERA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015
BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015
BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 27/03/2017

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00577
presentato da
SPADONI Maria Edera
testo presentato
Venerdì 23 gennaio 2015
modificato
Lunedì 27 marzo 2017, seduta n. 767

   La III e la IV Commissione,
   premesso che:
    il 18 aprile 2016 è stata trasmessa, da parte del Governo, la Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2015 (Doc. LXVII, n. 4); da essa si evince chiaramente un aumento del 200 per cento per le autorizzazioni all'esportazione definitiva di armamenti il cui valore complessivo è salito a 7,9 miliardi di euro dai 2,6 miliardi del 2014; tale documento è stato trasmesso alle competenti commissioni permanenti, affari esteri, difesa e attività produttive;
    nelle precedenti legislature, fino al 2012, è stato elaborato il cosiddetto «Rapporto del Presidente del Consiglio sui lineamenti di politica del Governo in materia di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento», curato dall'ufficio del consigliere militare (servizio di coordinamento della produzione di materiali di Armamento);
    nella relazione viene a mancare il fondamentale rapporto tra Governo e associazioni sul controllo delle esportazioni di armamenti, senza citare il passaggio presente nei passati Rapporti, ovvero l'impegno del Governo a «continuare il dialogo con i rappresentanti delle Organizzazioni Non Governative (ONG) interessate al controllo delle esportazioni e dei trasferimenti dei materiali d'armamento con la finalità di favorire una più puntuale e trasparente informazione nei temi d'interesse»;
    quello che era l'Allegato C di precedenti relazioni sul tema, che per diversi anni ha riportato l'elenco dei «Paesi ritenuti dall'Onu responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o che destano preoccupazione sotto tale profilo», risulta mancante da alcuni anni. Spesso è stato inserito, in sua vece, un lungo elenco di Risoluzioni ONU che però non fa capire quali siano gli effettivi «Paesi ritenuti dall'Onu (e dal Governo) responsabili di gravi violazioni dei diritti umani»;
    peraltro, proprio su tale assenza, nel corso dell'audizione tenutasi il 22 marzo 2016 in Commissione affari esteri della Camera dei deputati, del direttore dell'Uama (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), il dottor Azzarello, ha, tra le altre cose, affermato: «Sull'Allegato C confesso che non lo ricordo... Ne prendiamo nota. È, una cosa dovuta... Una mancanza in buona fede a cui porremo rimedio»;
    sempre nel corso della citata l'audizione, il Ministro plenipotenziario Azzarello ha sostenuto che l'Uama tende a evitare dei dinieghi formali in quanto questi comportano la loro registrazione nella banca dati dell'Unione europea, mentre solitamente viene dato un preavviso di diniego dopo il quale l'operatore ha la possibilità di ritirare l'istanza, oppure richiedere il diniego formale; il diniego formale alle autorizzazioni assumerebbe un valore politico e comporterebbe dunque una diminuzione del commercio di armi;
    con la modifica della legge n. 185 del 1990, allo stato attuale, le banche non sono più obbligate a chiedere l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, indispensabile strumento di verifica e di trasparenza, per i trasferimenti bancari collegati a operazioni in materia di armamenti in quanto allo Stato basta una semplice comunicazione via web delle transazioni effettuate; il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, ha, infatti, apportato modifiche alla citata legge n. 185 (nella fattispecie all'articolo 27) in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'Unione europea di prodotti per la difesa e punta ad agevolare la circolazione dei prodotti destinati alla difesa, enumerati in un apposito allegato, modificata poi da successive direttive;
    le banche estere, che non hanno alcuna autoregolamentazione in materia, vengono favorite con il novellato articolo 27 della legge suddetta: Deutsche Bank, con oltre un miliardo di euro di importi segnalati, seguita da Unicredit con 508,2 milioni di euro, e il Gruppo Bnp Paribas con 407,5 milioni di euro. Insieme controllano il 72,5 per cento delle transazioni;
    tra l'altro, l'Uama comunica un codice per ogni operazione sia al Ministero dell'economia e delle finanze che all'Agenzia delle dogane, utile per la tracciabilità e il controllo anche parlamentare, ma non lo trascrive nella Relazione al Parlamento;
    nella relazione governativa non è stato più inserito dal 2008, da parte del Ministero dell'economia e finanze (Dipartimento del Tesoro) il «Riepilogo in dettaglio suddiviso per Istituti di Credito»: questo è stato sostituito da un «Riepilogo in dettaglio suddiviso per Aziende» che non rende possibile conoscere i dettagli delle singole operazioni autorizzate agli Istituti di credito rendendo così impossibile il controllo parlamentare sulle conformità delle operazioni autorizzate dal Ministero dell'economia e finanze con il dettato legislativo; la suddetta sostituzione ha sottratto informazioni di primaria importanza; essa, infatti, indicava i Paesi contraenti e i valori per compensi di intermediazione bancaria per ogni singola operazione autorizzata. È rimasta quindi solo la tabella con i valori generali delle operazioni svolte dalle banche, un dato troppo generico per poter mettere in atto precise pressioni sulle banche;
    la riduzione delle informazioni presenti nella Relazione governativa sta continuando a favorire i gruppi bancari esteri che operano in Italia e soprattutto quelli che non hanno emanato direttive e non offrono alcuna rendicontazione sulle operazioni finanziarie nel settore degli armamenti e sulle esportazioni di sistemi militari;
    a quanto risulta il Governo italiano non avrebbe mai reso noti nella Relazione all'Unione europea – come sarebbe invece richiesto – i dati sulle consegne (« exports») di armi suddivisi nelle 22 categorie di sistemi militari rendendo così impossibile conoscere quali tipologie di armamenti siano state effettivamente esportate dal nostro Paese;
    il 1o aprile 2013 è stato approvato e sottoscritto in seno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il trattato sul commercio internazionale delle armi (Arms Trade Treaty, A.T.T.);
    per quanto riguarda l'esportazione, l'articolo 7 dell'A.T.T. impone un onere di attenta valutazione della destinazione che le armi avranno nel Paese importatore. Il trasferimento si articola in tre livelli: a) valutazione del rischio di utilizzo improprio delle armi nel Paese di destinazione. Se l'utilizzo illecito è ben noto allo Stato esportatore allora opera il divieto di cui all'articolo 6; per tutti gli altri casi invece l'autorizzazione a esportare non è comunque libera, ma richiede un onere di indagine circa le finalità perseguite dallo Stato che intende importare le armi richieste; b) se in effetti sussiste un pericolo di utilizzo improprio delle medesime, il livello intermedio impone il dialogo. Lo Stato esportatore deve valutare la possibilità di adottare misure di confidence-building ovvero accordi internazionali di reciproco impegno in controllo e garanzia dai pericoli evidenziati; c) solo laddove i primi due livelli si siano presentati con esito negativo lo Stato esportatore può manifestare il proprio diniego al trasferimento delle armi;
    ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della citata legge 185, «l'esportazione, il transito, il trasferimento, intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi Internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere; b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione; c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); d) verso i Paesi i cui Governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa; e) verso i Paesi che ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali;
    l'elenco dei destinatari dell’export bellico italiano comprende Paesi le cui forze di sicurezza governative, spesso impegnate in conflitti armati interni o internazionali, sono regolarmente accusate di sistematiche violazioni dei diritti umani dai principali organismi internazionali di monitoraggio;
    nell'ultimo anno, è triplicata la vendita di armi italiane all'estero e sono aumentate le forniture verso Paesi in guerra: in particolare, quelle verso l'Arabia Saudita (salito a 257 milioni di euro dai 163 del 2014: +58 per cento), peraltro condannata dall'Onu per crimini di guerra nel conflitto in Yemen e per la quale il Parlamento europeo ha chiesto un embargo sulla vendita di armamenti; verso gli Emirati Arabi Uniti, che si confermano il principale cliente mediorientale (con 304 milioni di euro come l'arma precedente), mentre c’è stato un forte incremento di vendite al Bahrein (da 24 a 54 milioni di euro) e soprattutto al Qatar (da 1,6 a 35 milioni di euro). Il Kuwait, nel 2015, appare ancora tra i clienti minori, ma è evidentemente destinato a scalare la classifica dopo la firma di un contratto multimiliardario per la fornitura di 28 cacciabombardieri prodotti da Finmeccanica; verso la Turchia (da 53 a 129 milioni di euro) che bombarda i curdi fuori e dentro i suoi Confini con gli elicotteri T129 costruiti su licenza Finmeccanica; verso la Russia (da 4 a 25 milioni di euro); verso il Pakistan (da 16 a 120 milioni di euro); inoltre una new-entry, l'Iraq che esordisce nel 2015 con vendite per 14 milioni di euro; è inesistente all'interno della relazione governativa un elenco dei Paesi verso i quali sono state vietate, rifiutate e sospese (anche temporaneamente), le esportazioni di armamenti perché «in conflitto»;
    tabelle nella relazione in oggetto dovrebbero avere un carattere di intelligibilità, mentre allo stato attuale contengono sigle tecniche, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, non chiare per un'analisi parlamentare, contro ogni principio di trasparenza,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni iniziativa di competenza necessaria per incrementare le ispezioni e ogni forma di controllo sugli operatori che commerciano armi e sui Paesi destinatari e per ridiscutere insieme agli altri Stati sulle modalità e l'uso della relativa banca dati europea;
   a rispettare il dettato della legge n. 185 del 1990 e il Trattato sul commercio internazionale delle armi (Arms Trade Treaty, A.T.T.) e quindi a effettuare un'attenta valutazione della destinazione delle armi, vietando conseguentemente l'esportazione nei Paesi in conflitto, in quelli con violazioni dei diritti umani e in quelli verso cui, è stato emesso un provvedimento di embargo;
   a inserire di norma, nelle prossime relazioni annuali sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, i codici comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia delle dogane relativi a ogni singola operazione; ad assumere iniziative volte a ridiscutere la questione relativa alla necessità del ripristino del testo del previgente articolo 27 della legge n. 185 del 1990;
   a prevedere che, nelle prossime relazioni al Parlamento, siano di nuovo presenti:
    l'impegno del Governo a continuare il dialogo con i rappresentanti delle Organizzazioni non governative interessate al controllo delle esportazioni e dei trasferimenti dei materiali d'armamento con la finalità di favorire una più puntuale e trasparente informazione nei temi d'interesse;
    l'Allegato C, summenzionato, contenente l'elenco dei Paesi ritenuti dall'Onu responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o che destano preoccupazione sotto tale profilo e il riepilogo in dettaglio suddiviso per istituti di credito;
    a pubblicare la citata relazione in formato digitale così da potere più agevolmente analizzare la grande mole di dati in essa contenuti.
(7-00577) «Spadoni, Basilio, Manlio Di Stefano, Corda, Di Battista, Scagliusi, Sibilia, Paolo Bernini, Del Grosso, Rizzo, Grande, Tofalo, Frusone».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

controllo delle esportazioni

diritti umani

commercio di armi