ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00575

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 366 del 20/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: CARLONI ANNA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALENTE VALERIA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
MIGLIORE GENNARO PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
TARTAGLIONE ASSUNTA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
IMPEGNO LEONARDO PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
BONAVITACOLA FULVIO PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
PALMA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
PICCOLO GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
PICCOLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
ROSTAN MICHELA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
SGAMBATO CAMILLA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015
VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00575
presentato da
CARLONI Anna Maria
testo di
Martedì 20 gennaio 2015, seduta n. 366

   La IX Commissione,
   premesso che:
    come già richiamato nell'interpellanza urgente 2-00786, presentata dai deputati Valeria Valente, Carloni e Cinzia Maria Fontana e svolta nella seduta dell'Assemblea della Camera del 19 dicembre 2012, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 1998, adottato in attuazione della legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità ha individuato nella città di Napoli la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
    l'articolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, è intervenuto in materia di razionalizzazione dell'attività delle autorità indipendenti, prevedendo tra l'altro, nel testo iniziale, che entro il 30 settembre 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze individuasse uno o più edifici contigui da adibire a sede comune di diverse autorità indipendenti, tra le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
    la disposizione, prefigurando una sede comune per diverse autorità indipendenti, aveva suscitato numerose preoccupazioni in ordine alle conseguenze che ciò avrebbe comportato sull'operatività delle Autorità che hanno sede in città diverse da Roma, quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e l'Autorità di regolazione dei trasporti;
    nel corso della conversione del decreto la citata disposizione è stata riformulata nel senso di prevedere che le autorità indipendenti, ivi compresa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, gestiscano i propri servizi logistici nel rispetto di una serie di criteri volti ad una loro razionalizzazione;
    in particolare, viene richiesto che le autorità indipendenti individuino la loro sede in un edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito ovvero in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili; concentrino gli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione; abbiano una spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva; garantiscano, infine, una presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale;
    nel citato articolo 22 è stato, inoltre inserito un comma aggiuntivo con cui si prevede che le diverse autorità garantiscano il rispetto dei criteri entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione e quindi entro l'11 agosto 2015;
    appare chiaro che l'intenzione del legislatore, nel modificare, in sede di conversione, il testo dell'articolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014, è stata quella di mantenere la sede delle Autorità indipendenti nelle città in cui tale sede è stata individuata e di richiedere, per condivisibili esigenze di razionalizzazione, il potenziamento della sede principale, contestualmente alla riduzione delle dimensioni delle sedi secondarie e al contenimento delle relative spese;
    per quanto riguarda in modo specifico l'AGCOM si è invece assistito negli scorsi anni ad un progressivo ampliamento della sede secondaria di Roma, sia per quanto concerne il numero del personale in essa operante, sia per quanto riguarda la rilevanza delle attività in essa svolte, a discapito della sede principale di Napoli;
    con la citata interpellanza urgente n. 2-00786 si chiedeva pertanto al Governo:
     a) quale fosse lo stato di attuazione delle disposizioni del comma 9 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, con specifico riferimento alla sede principale dell'AGCOM, nella prospettiva di garantire un potenziamento di tale sede, sia per quanto concerne il numero del personale ivi operante, sia per quanto riguarda la rilevanza delle attività in essa svolte, in conformità con i criteri dettati dalle citate disposizioni;
     b) quali informazioni il Governo avesse in ordine ad eventuali iniziative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni finalizzate a trasferire a Roma la sede principale dell'Autorità stessa e, in tal caso, quali comportamenti intenda adottare per assicurare il mantenimento della sede principale dell'Autorità nella città di Napoli;
    in risposta all'interpellanza urgente 2-00786, il rappresentante del Governo, nella seduta dell'Assemblea della Camera del 19 dicembre 2014, ha affermato che l'Autorità, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, ha intenzione di confermare l'attuale distribuzione del personale, per la quale il 65 per cento dei dipendenti opera nella sede di Roma e il 35 per cento nella sede di Napoli; in questo quadro, il rappresentante del Governo ha altresì prospettato l'ipotesi che l'Autorità individui la sede di Roma come sede principale, anche in relazione all'applicazione dell'articolo 22 decreto-legge n. 90/2014, mentre la sede legale verrebbe mantenuta nella città di Napoli;
    al momento dell'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in attuazione della legge n. 481 del 1995 e della legge n. 249 del 1997, Napoli è stata individuata come la sede dell'Autorità stessa, in attuazione di una precisa volontà di distribuzione sul territorio nazionale delle Autorità, che ha trovato riscontro in analoghe scelte compiute in relazione alla sede delle altre Autorità di regolamentazione e vigilanza dei servizi di pubblica utilità; la sede dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è stata infatti stabilita a Milano, e, più di recente, la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è stata stabilita a Torino;
    la previsione di stabilire la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a Napoli non consente pertanto di distinguere tra sede principale, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014, e sede legale; ciò trova conferma, tra l'altro, nel fatto che sulla base dello stesso regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità gli organi collegiali dell'Autorità medesima devono riunirsi nella sede di Napoli; d'altra parte, la sede di Roma è stata istituita come sede di rappresentanza e, successivamente, nel 2007, è stata espressamente definita come sede secondaria operativa;
    le motivazioni addotte nella risposta del rappresentante del Governo alla citata interpellanza urgente, che fanno riferimento ad uno stato di fatto di prevalenza del personale operante presso la sede di Roma e all'esigenza di evitare trasferimenti forzosi di personale da una sede all'altra, non considerano che tale stato di fatto si è venuto a create a seguito di ripetute decisioni operative assunte in contrasto rispetto al dettato normativo per cui Napoli è la sede dell'Autorità e Roma è soltanto la sede secondaria; tali motivazioni non appaiono ai firmatari del presente atto d'indirizzo pertanto in alcun modo idonee a giustificare l'ipotesi di individuare in Roma la sede principale dell'autorità;
    questa ipotesi, per altro verso, pregiudicherebbe in modo irreparabile le relazioni e le sinergie che nel corso degli anni si sono sviluppate tra l'attività dell'Autorità, da un lato, la città e il comune di Napoli, la regione Campania, l'università Federico II, gli altri centri partenopei di studi superiori, dall'altro, traducendosi in rilevanti ricadute positive, sotto il profilo sociale, economico e culturale, per tutto il territorio;
    più in generale, comprometterebbe l'obiettivo, esplicitamente dichiarato nel momento in cui Napoli è stata individuata come sede dell'Autorità, di attribuire alla città un ruolo di riferimento per lo sviluppo del Mezzogiorno in uno dei settori tecnologicamente più avanzati ed economicamente più significativi, quale è il settore delle comunicazioni;
    anche se non si intende tener conto di queste evidenti considerazioni di opportunità, l'ipotesi di qualificare la sede di Roma come sede principale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni appare in ogni caso in contrasto, per le ragioni sopra esposte, con quanto previsto dalla normativa vigente e dai conseguenti atti attuativi e risulta pertanto eccedere i poteri di autonomia organizzativa riconosciuti all'autorità stessa,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative opportune per assicurare che, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente e dai conseguenti atti attuativi, la sede di Napoli sia considerata, a tutti gli effetti, come sede principale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e, di conseguenza, per garantire che con riferimento a tale sede trovino attuazione le misure previste dall'articolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014.
(7-00575) «Carloni, Valeria Valente, Migliore, Tartaglione, Impegno, Bonavitacola, Bossa, Capozzolo, Tino Iannuzzi, Manfredi, Palma, Paris, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Rostan, Sgambato, Valiante».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rappresentanza del personale

industria delle comunicazioni

concorrenza