ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00573

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 365 del 19/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: SANGA GIOVANNI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
GINATO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
CARBONE ERNESTO PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
GITTI GREGORIO PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
PASTORINO LUCA PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
ZOGGIA DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
MISIANI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015
TARANTO LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 19/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00573
presentato da
SANGA Giovanni
testo di
Lunedì 19 gennaio 2015, seduta n. 365

   La VI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), istituisce, a decorrere dal 1o gennaio 2015, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva;
    il nuovo regime fiscale agevolato sostituisce i vigenti regimi «di favore», ovvero il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il regime contabile agevolato di cui all'articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tuttavia, coloro che al 31 dicembre 2014 si avvalevano di uno dei citati regimi agevolativi potranno continuare ad avvalersene per il periodo residuo;
    il nuovo regime dei minimi presenta le seguenti caratteristiche:
     a) il reddito è determinato in modo forfetario, applicando all'ammontare dei ricavi e compensi il coefficiente di redditività individuato a seconda del codice Ateco 2007 dichiarato; al reddito imponibile così ottenuto, una volta dedotti i contributi previdenziali obbligatori, viene applicata un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali e dell'Irap del 15 per cento; per chi inizia una nuova attività il reddito imponibile è ridotto di un terzo per i primi tre anni di attività;
     b) il tetto massimo dei ricavi e compensi varia tra 15.000 e 40.000 euro in base all'attività esercitata;
     c) opera un regime di franchigia ai fini IVA, fatte salve alcune operazioni di carattere comunitario o estero;
     d) è disposto l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ma permane l'obbligo di conservare tutti i documenti emessi e ricevuti ed è prevista l'esenzione della presentazione della dichiarazione Irap e degli studi di settore;
     e) possono accedere al regime anche coloro che sostengono spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche a progetto, per importi complessivamente non superiori ad 5.000 euro lordi (in tale limite sono comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati);
     f) il regime opera come regime fiscale naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l'ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari;
     g) a differenza di quanto previsto nei vecchi regimi agevolativi i «nuovi minimi» possono operare anche con l'estero, nel presupposto che la peculiare tipologia di operazioni non rappresenti di per sé indice di una struttura organizzativa incompatibile con il regime forfetario;
     h) viene incrementata, da 15.000 euro a 20.000 euro, rispetto al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, la soglia massima di costi complessivi, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali, utile per poter usufruire dell'agevolazione fiscale;
    al fine di calcolare la convenienza di ciascun regime, va ricordato che mentre il regime di vantaggio, in vigore fino al 2014, pur limitando l'imposta dovuta al 5 per cento degli utili dichiarati, poteva essere mantenuto per cinque anni ovvero fino al compimento del 35o anno di età, il nuovo regime forfetario può essere invece mantenuto senza limiti di tempo;
    la relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità, nello stimare la perdita di gettito, prevede che il contribuente abbia convenienza ad aderire al nuovo regime anche a fronte di un aumento annuo di imposizione fino a 1.000 euro, ipotizzando che tale incremento impositivo sia compensato da un risparmio dei costi degli adempimenti contabili-fiscali;
    in sostanza, le nuove regole sui minimi, pur applicando una aliquota maggiore rispetto alla precedente, ampliano notevolmente i potenziali beneficiari, includendo coloro che non avrebbero potuto usufruire del precedente regime per sopraggiunti limiti di età o di reddito; tuttavia, la diversificazione della soglia dei ricavi e compensi, rischia di penalizzare talune categorie di contribuenti, in particolare quelle per le quali il limite è ora fissato a 15.000 o a 20.000 euro, in luogo dei precedenti 30.000 euro;
    è inoltre previsto, tra i requisiti necessari per poter accedere al nuovo regime agevolato, che nell'anno solare precedente il costo complessivo sostenuto, al lordo degli ammortamenti di beni mobili strumentali sia non superiore a 20.000 euro; diverse categorie, fra cui ad esempio gli agenti e rappresentanti di commercio, lamentano la difficoltà nel poter usufruire del regime agevolato anche per i primi anni di esercizio considerati gli ingenti costi iniziali necessari per avviare l'attività a fronte dei quali non sono previsti consistenti ricavi;
    il nuovo regime fiscale prevede, inoltre, la facoltà di applicare un regime contributivo agevolato in proporzione al reddito dichiarato e la soppressione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233;
    tuttavia, l'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dispone l'incremento delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018; per l'anno 2014, l'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva sospeso il previsto aumento dell'aliquota, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, lasciandola al 27 per cento in luogo del 28 per cento: tuttavia tale sospensione non è stata prorogata per cui essa salirà di 3 punti percentuali nell'anno in corso;
    è necessario evitare di penalizzare coloro che, già esposti all'incertezza per la precaria situazione lavorativa, si troveranno nel 2015 ad affrontare simultaneamente l'incremento delle aliquote previdenziali e l'impossibilità di accedere al nuovo regime dei minimi a causa dell'abbassamento delle soglie dei ricavi e compensi, con particolare riferimento ai lavoratori autonomi che esercitano la professione,

impegna il Governo

a innalzare, nella prossima iniziativa normativa utile, il tetto massimo dei ricavi e compensi previsto per accedere al nuovo regime fiscale agevolato per i settori le cui soglie sono attualmente fissate a valori inferiori a 30.000 euro, a partire dai lavoratori autonomi che esercitano la professione in via esclusiva, coordinando il nuovo regime tributario dei minimi con l'evoluzione temporale prevista per le aliquote contributive pensionistiche di tali categorie, in modo da tener sotto controllo ed evitare l'aumento della pressione fiscale complessiva su di esse.
(7-00573) «Sanga, Causi, Fregolent, Ginato, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Gitti, Lodolini, Moretto, Pastorino, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Zoggia, Gribaudo, Mariani, Misiani, Taranto».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica fiscale

lavoro autonomo

imposta sul reddito