ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00571

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 364 del 16/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2015
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2015
CARBONE ERNESTO PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2015
CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2015
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2015
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2015
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2015
GINATO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2015
GITTI GREGORIO PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2015
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2015
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2015
PASTORINO LUCA PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2015
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2015
PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2015
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2015
SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2015
ZOGGIA DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00571
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Venerdì 16 gennaio 2015, seduta n. 364

   La VI Commissione,
   premesso che:
    il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», e successive modificazioni;
    per il finanziamento dei comuni, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 23 del 2011 disciplina due nuove forme di imposizione municipale, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, rappresentate dalla imposta municipale propria e dalla imposta municipale secondaria;
    in particolare, l'imposta municipale secondaria è volta a sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
    la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, secondo il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 2011, è rimessa ad un regolamento governativo, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel quale sarà dettata la regolamentazione del tributo in base ai seguenti criteri specificamente indicati nella norma:
     a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;
     b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione; se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;
     c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:
      1) durata dell'occupazione;
      2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
      3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;
     d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto per l'imposta municipale propria;
     e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;
     f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni, in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo;
    la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 714, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha modificato i termini di decorrenza dell'imposta municipale secondaria, originariamente previsto a decorrere dal 2014: per effetto della modifica all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il nuovo tributo viene introdotto «a decorrere dall'anno 2015»;

con la risoluzione n. 1/Df del 12 gennaio 2015 il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che i comuni possono istituire l'IMU secondaria solo a seguito dell'emanazione del regolamento governativo previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 23 del 2011; tuttavia i tributi e i canoni locali, destinati ad essere sostituiti dall'IMU secondaria, restano dovuti; continuano pertanto ad applicarsi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;
    ad oggi i comuni italiani non sono posti in condizione di procedere alla applicazione dell'imposta municipale secondaria, in quanto al momento della presentazione del presente atto di indirizzo non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto governativo che dovrebbe regolamentare il tributo, e ritenuto pertanto che tale incertezza applicativa possa gravare pesantemente sul meccanismo delle entrate fiscali e sui bilanci delle amministrazioni locali;
    il Governo, in occasione della discussione della legge di stabilità 2015, ha assunto l'impegno a rivedere, nel corso del 2015, l'impianto complessivo della tassazione comunale,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per ridisegnare, nell'ambito della prospettata revisione della tassazione comunale, anche la disciplina di tutti i tributi minori e, in particolare, dell'imposta municipale secondaria, secondo i principi – già contenuti nella delega fiscale – di semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote, accorpamento o soppressione di fattispecie particolari, coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale, prevedendo, nel frattempo, un ulteriore differimento della decorrenza per la sua applicazione al 2016;
   in alternativa, a procedere alla pronta emanazione del decreto contenente la disciplina attuativa del nuovo tributo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 2011, affinché i comuni siano messi nelle condizioni di predisporre in tempo utile i propri bilanci.
(7-00571) «Fragomeli, Causi, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pastorino, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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