ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00569

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 363 del 15/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/01/2015
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 15/01/2015
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/01/2015
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/01/2015
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 15/01/2015
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 15/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00569
presentato da
LOREFICE Marialucia
testo di
Giovedì 15 gennaio 2015, seduta n. 363

   La XII Commissione,
   premesso che:
    il TAR Lazio si è pronunciato su di un ricorso per l'annullamento del decreto ministeriale 4 maggio 2012 con la sentenza n. 7078 del 16 luglio 2013 emessa nel proc. n. 9717/12. In tale occasione, il giudice adito ha respinto in parte il ricorso, accogliendolo in merito all'articolo 5, comma 2, del decreto, annullando la norma nella parte in cui esclude dalle transazioni coloro che abbiano subito una trasfusione in epoca anteriore al luglio 1978;
    con successive sentenze n. 1501, 1502, 1503, 1504, 1505 e 1506 depositate il 28 marzo 2014 il Consiglio di Stato ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, annullando le sentenze con le quali il Tar Lazio aveva sancito la parziale illegittimità del decreto moduli, in quanto le contestazioni sollevate dai danneggiati ricorrenti avrebbero dovute essere proposte avanti il tribunale civile e non amministrativo;
    la seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato con quattro pareri, rispettivamente n. 11/2015, 12/2015, 13/2015 e 14/2015, depositati il 5 gennaio, si è occupata del secondo fondamentale criterio di esclusione dalle transazioni, ovvero della presenza di un evento trasfusionale anteriore al 24 luglio 1978. La sezione evidenzia che tale criterio introdotto nel decreto moduli non solo «si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma è illegittimo perché contravviene al rapporto gerarchico, che si instaura tra il regolamento del 2009 e l'atto attuativo non avente natura regolamentare, in quanto introduce un nuovo caso di inammissibilità della transazione, non previsto dall'articolo 3 decreto ministeriale n.132 del 2009»,

impegna il Governo

a recepire, in tempi brevi, attraverso un'apposita iniziativa normativa quanto disposto dalla Suprema Corte in più occasioni e dal Consiglio di Stato nei suoi ultimi pareri espressi annullando la prescrizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale del 4 maggio del 2012.
(7-00569) «Lorefice, Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Di Vita, Dall'Osso, Cecconi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasfusione di sangue