ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00564

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 361 del 13/01/2015
Firmatari
Primo firmatario: TARICCO MINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2015
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2015
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2015
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2015
DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2015
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2015
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2015
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 13/01/2015
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 15/01/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 15/01/2015

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00564
presentato da
TARICCO Mino
testo di
Giovedì 15 gennaio 2015, seduta n. 363

   Le Commissioni VI e XIII,
premesso che:
la legge 11 marzo 2014, n. 23, delega il Governo ad attuare una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita in relazione ai valori medi ordinari espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore della nuova disciplina;
si reputa necessaria un'analoga revisione per le tariffe d'estimo stabilite, per ciascuna qualità e classe di terreno, sia per il reddito agrario che dominicale, in modo strutturale ed organico, che tenga presente anche la significativa modificazione delle relazioni economiche tra le varie tipologie di coltivazioni, la ubicazione territoriale, e la reintroduzione di forme di imposizione patrimoniale che hanno come riferimento proprio le rendite catastali;
le richieste di rettifica e perequazione relative ai redditi di terreni, richieste dai comuni secondo l’iter previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e sue norme attuative, risultano spesso di durata anche di molti anni;
nel corso degli anni le diversificazioni di redditività, e quindi di valore patrimoniale, anche all'interno di analoghe classi e qualità di coltura sono venute significativamente crescendo anche in funzione dell'aumento della forbice di valore tra le singole cultivar e varietà soprattutto nell'ambito del comparto ortofrutticolo e viticolo e dette diversificazioni in moltissimi casi non trovano più rispondenza nei riferimenti catastali;
sino a gran parte del 2014 relativamente alla applicazione o esenzione dall'imposta comunale IMU si faceva riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 che stabilisce l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina il riferimento per identificare quali territori ricadano in tale definizione fosse la circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, che presenta in allegato un elenco dettagliato dei comuni interessati;
l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, ha introdotto la previsione di un decreto attuativo che individuasse i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applicasse tale esenzione, tenendo conto anche dell'altitudine riportata nell'elenco ISTAT ed eventualmente riservando un trattamento di favore ai terreni, posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola;
con decreto 28 novembre 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'interno ha dettato le disposizioni di attuazione della legge n. 89 del 2014;
detto decreto stabilisce che diversamente dal passato sono esenti dall'imposta i terreni agricoli dei comuni con sede comunale ad una altitudine superiore ai 600 metri, individuandoli appunto sulla base dell’«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto appunto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)», e prevede anche l'esenzione per i terreni agricoli in possesso di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, nei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri individuati sulla base del succitato elenco ISTAT;
il decreto ministeriale conferma l'esenzione dell'IMU per i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al decreto ministeriale, non ricadono nelle esenzioni delle zone montane e di collina;
gli introiti IMU derivanti dalla nuova materia imponibile non costituiranno una effettiva maggiore entrata per il bilancio del comune, in quanto lo Stato ridurrà in misura equivalente i trasferimenti ad ogni ente;
il criterio dell'altitudine non rappresenta un reale discrimine tra aziende e territori necessitanti di tutela fiscale e aziende e territori non necessitanti di tale attenzione, e che nei diversi territori lo svantaggio si coniuga ed articola con modalità e parametri anche altri, oltre a quello dell'altitudine, e che addirittura in alcuni casi vede terreni e territori di particolare pregio, anche patrimoniale, proprio in aree ad alta altimetria ma non per questo svantaggiate;
il TAR Lazio ha accolto le richiesta di sospensiva di ANCI Umbria, Liguria, Veneto ed Abruzzo sul provvedimento, e che il giudizio nel merito è atteso il 21 gennaio 2015, mentre la scadenza del versamento è attualmente prevista il 26 gennaio 2015;
lo «Statuto del contribuente» di cui alla legge n. 212 del 2000, all'articolo 3, comma 2, prevede che «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore»;
la nuova modalità prevista per il versamento dell'IMU sui terreni agricoli è stata introdotta alla fine di una annata agraria che ha visto notevoli difficoltà per tutti i comparti, sia per le conseguenze dei prezzi e dei consumi legati alle condizioni economiche generali, sia per l'impatto delle complicazioni connesse a vario titolo all’export, sia per le numerose situazioni legate alle fitopatie in essere, sia per il difficile andamento climatico,

impegnano il Governo:

ad assumere iniziative dirette a rinviare la scadenza del 26 gennaio per il versamento per un tempo congruo a permettere un approfondimento della materia, per la individuazione di criteri capaci di superare i limiti e le sperequazioni che il quadro attuale parrebbe evidenziare;
a rivedere la scelta del solo criterio altimetrico, anche eventualmente riprendendo in considerazione i riferimenti della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, con allegato un elenco dettagliato dei comuni interessati anche eventualmente riveduta, corretta ed integrata;
ad avviare una revisione organica e complessiva delle tariffe d'estimo stabilite, per ciascuna qualità e classe di terreno, sia per il reddito agrario che dominicale, su tutto il territorio, con una armonizzazione tra colture e tra territori, che tenga conto della intervenuta modificazione delle relazioni economiche e competitive sui territori stessi e tra le filiere settoriali;
ad attivare tavoli di confronto con le organizzazioni agricole e con le rappresentanze degli enti locali al fine di individuare criteri e riferimenti maggiormente capaci di «fotografare» la situazione di valore agricolo, patrimoniale e competitivo dei terreni e delle aziende agricole, anche per dar corso alla revisione di cui al punto precedente;
a non considerare, fino a conclusione dell’iter di definizioni delle nuove classificazioni, il maggior gettito stimato in capo ai comuni, non procedendo quindi a riduzioni di trasferimenti nei confronti di suddetti comuni nei quali ricadono i terreni per i quali si richiede una revisione di classificazione e conseguentemente di applicazione dell'IMU;
a prevedere specifici interventi finalizzati a sostenere il comparto agricolo e agroalimentare e a promuoverne la competitività, anche avendo riguardo a misure per finanziare la ricerca e l'innovazione in agricoltura;
ad assumere le iniziative di competenza dirette a favorire la produzione agricola e agroalimentare di qualità, che vive una gravissima crisi economica e occupazionale.
(7-00564) «Taricco, Venittelli, Romanini, Oliverio, Antezza, Dal Moro, Cova, Lodolini, Terrosi, Cenni».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale

prezzo al consumo

terreno agricolo