ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00543

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 347 del 10/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 10/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FAENZI MONICA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 10/12/2014
CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 10/12/2014
DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 10/12/2014
GALLO RICCARDO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 10/12/2014
RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 10/12/2014
GIORGETTI ALBERTO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 10/12/2014
LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 10/12/2014
ROMANO FRANCESCO SAVERIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 10/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00543
presentato da
SAVINO Sandra
testo di
Mercoledì 10 dicembre 2014, seduta n. 347

   Le Commissioni VI e XIII,
   premesso che:
    la decisione del Governo di rinviare il pagamento dell'imposta municipale unica – IMU, sui terreni agricoli ex montani, a seguito della rivolta corale delle associazioni agricole e degli operatori del settore, rileva nel complesso, l'acuirsi di uno stato confusionale particolarmente evidente da parte del Governo Renzi, nell'ambito delle politiche fiscali per gli locali, che conferma anche le contraddizioni riferite all'orientamento di semplificare l'ordinamento tributario e l'accorpamento del numero complessivo delle imposte che gravano sui contribuenti;
    l'annuncio interlocutorio del sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze onorevole Baretta, reso noto la scorsa settimana, relativo alle intenzioni di sospendere il pagamento previsto il prossimo 16 dicembre dal decreto interministeriale del 28 novembre 2014, (come stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che individua i comuni nei confronti dei quali, si applica il regime di esenzione dell'IMU per i terreni agricoli), denota infatti il disordine con il quale l'Esecutivo in carica, disciplina le misure di carattere fiscale, alimentando la distanza di collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente;
    se il rinvio del pagamento indicato dal Governo, inizialmente previsto la prossima settimana, dettato dall'esigenza di modificare il suindicato decreto-legge n. 6 del 2014, sembrava essere differito al giugno del 2015, come riportato dal Sole 24 Ore, (il 4 dicembre 2014), con un articolo pubblicato il 5 dicembre, (sebbene si conferma il rinvio del pagamento dell'IMU sui terreni ex montani), il medesimo quotidiano evidenzia tuttavia, che il differimento non potrà protrarsi fino al prossimo giugno, a causa delle regole di contabilità europea, che non permettono di accertare nell'anno in corso, un'entrata destinata a diventare effettiva così tardi, ipotizzando pertanto il differimento del termine al prossimo 26 gennaio 2015;
    tale scadenza ravvicinata, evidenziata anche dalla ragioneria dello Stato, stabilita per rivedere l'intera disciplina fiscale e dividere con criteri più razionali, i terreni agricoli paganti da quelli esenti, (il cui riordino previsto potrebbe essere retroattivo) prevede che i pagamenti di gennaio potrebbero tuttavia essere considerati «provvisori» o successivamente si potrebbe procedere con i rimborsi (o conguagli) una volta decisi i criteri definitivi;
    la richiamata decisione di rinvio, intrapresa per evitare una serie di evidenti difficoltà che si sarebbero manifestate per una vasta platea di soggetti contribuenti agricoli proprietari terrieri, non sembra tuttavia essere soddisfacente né risolutiva se, come sostiene il Sole 24 Ore, è stato sufficiente poco tempo, per comprendere come il differimento dei termini, non possa ritenersi ancora determinante ai fini di definire l'annosa questione, ancor più a seguito delle intenzioni iniziali del Governo di una proroga a giugno, che si sono scontrate con le regole contabili;
    la riscrittura dei parametri, che causerebbe la perdita dell'esenzione totale in oltre 2 mila comuni, cambiando le regole in altrettanti, risulta infatti, necessaria per recuperare la cifra pari a 350 milioni di euro, che lo Stato ha già utilizzato nelle coperture del cosiddetto «bonus-IRPEF»;
    il nuovo obbligo di pagamento, pertanto, si trasformerebbe in un una riduzione del trasferimento del medesimo importo per gli stessi enti locali, impegnati a recuperare le risorse dai nuovi soggetti agricoli contribuenti ai fini IMU;
    a tal fine, la proroga potrebbe rinviare il pagamento ma non il taglio operato sui comuni, che altrimenti determinerebbe uno squilibrio nei conti pubblici; conseguentemente,  le  amministrazioni comunali dovrebbero poter iscrivere nel bilancio in modo «convenzionale» un'entrata che si manifesterebbe solo successivamente;
    il suesposto meccanismo contabile, prevede la trasformazione in un incasso entro il prossimo mese di gennaio, per consentire che il gettito derivante dall'entrata fiscale, sia considerato nel bilancio consolidato pubblico, che l'Italia presenterà in sede europea, (come riporta, il citato articolo di stampa);
    tale procedura risulta peraltro confermata da un precedente avvenuto di recente, riconducibile alla cosiddetta «mini-IMU» e alla maggiorazione TARES, i cui pagamenti furono richiesti ai contribuenti nel gennaio del 2014, in quanto la relativa entrata era stata contabilizzata nell'anno precedente;
    le conseguenze di tale vicenda, che confermano anche in questa occasione relativa al pagamento dell'IMU per i terreni agricoli, un labirinto di procedure e di contraddizioni nell'operatività del sistema tributario e dei conseguenti adempimenti fiscali, indubbiamente schizofrenico, evidenziano pertanto, un impianto normativo così complesso e ambiguo, nel processo decisorio del Governo, riconducibile sia all'introduzione di ulteriori nuove imposte, che soprattutto nelle comunicazioni relative alle istruzioni del pagamento per i contribuenti soggetti all'IMU agricola, talmente ravvicinate alla scadenza, da disorientare in modo inequivocabile e irrispettoso gli stessi soggetti su cui grava l'imposta;
    la scadenza dei termini di pagamento per i nuovi contribuenti che, come rilevato in precedenza dal Sole 24 Ore, dovrebbe essere fissata al prossimo 26 gennaio (come in precedenza indicato, senza spostare tuttavia, quella del saldo IMU sui terreni agricoli che già pagavano con le regole precedenti) pone inoltre il problema dell'aliquota nei tanti comuni che non l'hanno mai stabilita in precedenza, in quanto i terreni agricoli rientranti nel perimetro geografico di loro pertinenza erano esenti che in questi casi dovrebbe essere quello standard, pari al 7,6 per mille;
    il quadro d'incertezza complessivamente esposto, rileva pertanto l'esigenza d'attivazione in tempi rapidi e certi, di una complessiva rivisitazione della normativa fiscale sui terreni agricoli attualmente esentati dall'IMU, in considerazione che tale decisione appare più una pretesa fiscale dettata dall'esigenza di «fare cassa», che colpisce un settore quale l'agricoltura, particolarmente rilevante per la crescita del prodotto interno lordo;
    l'urgenza di correzioni normative e di interventi precisi e più espliciti, appaiono a tal fine, quanto mai urgenti e necessari, sia nei riguardi di una numerosa platea di proprietari terrieri direttamente interessati dal pagamento dell'IMU (i quali dopo circa un ventennio di esenzione da imposte patrimoniale dovranno versare l'imposta alle amministrazioni locali coinvolte), che nei confronti dei 3.524 comuni, fino ad oggi considerati «montani» dall'ISTAT, i cui terreni agricoli sono esenti dall'IMU, (nonché nei riguardi di alcune aree dei 652 comuni ritenuti invece, «parzialmente montani»);
    nell'attuale congiuntura negativa, caratterizzata dalla persistente crisi economica e finanziaria nel Paese, dalla crescita irrilevante, dalla domanda interna estremamente debole, l'introduzione di un ulteriore imposta nei confronti del settore agricolo, già interessato negativamente da decisioni normative penalizzanti introdotte nel presente anno, risulta pertanto iniqua oltre che irragionevole, considerato che violerebbe ancora una volta il principio stabilito dallo «Statuto del contribuente» in relazione al quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata prima del sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse previsti;
    a tal fine, occorre rivedere l'intero impianto normativo riferito a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che individua i comuni nei confronti dei quali, si applica il regime di esenzione dell'IMU per i terreni agricoli, affinché si possano prevedere misure compensative in favore dei comuni, sopprimendo al contempo in via definitiva il medesimo tributo nei confronti di aree agricole, la cui introduzione determinerebbe riflessi economici e produttivi altamente dannosi,

impegnano il Governo:

   a prevedere in tempi rapidi iniziative dirette alla sospensione, del versamento dell'imposta municipale propria per l'anno 2014, prevista per il 16 dicembre 2014, per i soggetti individuati sulla base delle disposizioni previste dal decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2014;
   ad assumere iniziative per abrogare l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introducendo di conseguenza misure di compensazione volte ad attribuire il minor gettito complessivo derivante dall'entrata tributaria pari a 350 milioni di euro, in favore dei 3.524 enti locali (considerati montani) i cui terreni a destinazione agro-silvo-pastorale rientrano nell'elenco predisposto dall'ISTAT, e sono attualmente esentati dal pagamento dell'IMU, nonché per i 652 comuni valutati invece «parzialmente montani»;
   ad assumere iniziative per prevedere, in caso contrario, una revisione dei criteri di calcolo di esenzione per le aree agricole interessate, rendendoli più equi ed equilibrati, attraverso l'eliminazione della scelta dell'altimetria dal centro abitato quale unico criterio di distinzione, che penalizza gravemente i terreni, ed in particolare quelli collinari e montani, caratterizzati da rilevanti dislivelli;
   a prevedere specifici interventi finalizzati a sostenere il comparto agricolo e agroalimentare e a promuoverne la competitività, anche avendo riguardo a misure per finanziare la ricerca e l'innovazione in agricoltura;
   ad assumere le iniziative di competenza dirette a favorire la produzione agricola e agroalimentare di qualità, che vive una gravissima crisi economica e occupazionale.
(7-00543) «Sandra Savino, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terreno agricolo

imposta locale

regione agricola