ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00332

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 204 del 03/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: VELLA PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00332
presentato da
VELLA Paolo
testo di
Giovedì 3 aprile 2014, seduta n. 204

   L'VIII Commissione,
   premesso che:
    il settore del turismo all'aria aperta è un settore molto importante in termini di fatturato e occupazione;
    l'offerta open air italiana, secondo dati FAITA FederCamping, ha registrato mediamente nelle ultime stagioni turistiche circa 8 milioni di ospiti ed oltre 60 milioni di presenze;
    sono 2.510 le aziende turistico ricettive presenti sul nostro territorio, che mettono a disposizione degli ospiti una capacità complessiva di 1.358.000 posti letto, con circa 43.000 addetti impegnati, per un fatturato di circa 2,7 miliardi di euro;
    nell'ultimo decennio si è fatto strada un nuovo profilo delle aziende caratterizzato dall'utilizzazione di case mobili e bungalow, che hanno ormai raggiunto circa un 35 per cento del totale della domanda;
    nell'ultima stagione, dei circa 8 milioni di ospiti di campeggi e villaggi turistici il 43 per cento ha alloggiato in case mobili;
    da quando sono stati immessi sul mercato i «veicoli ricreazionali», chiamati comunemente «case mobili», i gestori posizionano tali manufatti leggeri sulle piazzole e le affittano ai turisti, senza particolari formalità, in quanto ritengono che tale attività rientri nella ordinaria gestione di un campeggio autorizzato;
    numerosi gestori di campeggi sono ultimamente soggetti a procedimenti penali e sanzionatori amministrativi ritenendo alcune autorità ed enti che per svolgere l'attività di posizionamento di manufatti leggeri sulle piazzole siano necessari ulteriori e specifici titoli edilizi;
    la norma espressamente richiamata nei rinvii a giudizio e nei procedimenti è il comma 2, punto e.5, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, modificato dal decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (cosiddetto decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 n. 98, che recita «l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti»;
    tale norma viene interpretata in modo tale da classificare l'installazione di roulottes e ogni altro manufatto leggero sul terreno come «attività edilizia di trasformazione del territorio» e come tale soggetta al rilascio di permesso a costruire;
    l'intenzione del legislatore non poteva in alcun modo essere quella di considerare il posizionamento di roulottes e veicoli ricreazionali sul terreno come «attività edilizia di trasformazione del territorio» in quanto così facendo avrebbe aggravato le procedure autorizzative, in aperto contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal decreto del fare;
    le roulotte e i «veicoli ricreazionali» tra cui le cosiddette «case mobili» sono da considerarsi per loro natura temporanei;
    a questo proposito si richiama la nota dell'ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 3703 CI 02.01.00/55.5 del 19 febbraio 2014, firmata dal Consigliere Dott. Paolo Carpentieri, capo dell'ufficio legislativo, che chiarisce in modo esaustivo come la modifica apportata all'articolo 3, comma 2, punto e.5 del testo unico dell'edilizia decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 dal decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, stabilisce che i manufatti in questione, quando utilizzati per attività turistica all'interno dei campeggi, essendo destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, non necessitano di titoli edilizi abilitativi,

impegna il Governo

tenuto conto anche dell'approssimarsi della stagione estiva, ad affrontare con urgenza la questione, in modo da chiarire l'equivoco e ristabilire, se necessario anche con opportune iniziative normative giustizia ed equità di comportamenti tra le diverse amministrazioni.
(7-00332) «Vella, Bergamini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

licenza edilizia

interpretazione del diritto

infrastruttura turistica

veicolo da campeggio

turismo