ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00287

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 184 del 06/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: NUOVO CENTRODESTRA
Data firma: 06/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/04/2014
PAGANO ALESSANDRO NUOVO CENTRODESTRA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/04/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/04/2014

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00287
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Giovedì 6 marzo 2014, seduta n. 184

   La VI Commissione,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto-legge del fare») ha, tra, l'altro, apportate numerose modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativamente alla disciplina della riscossione coattiva dei debiti tributari mediante ruolo;
    in particolare, l'articolo 52 del predetto decreto-legge n. 69 del 2013 ha introdotto in tale materia una serie di disposizioni a favore del contribuente;
    nello specifico, il citato articolo 52 ha modificato la normativa sulla ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e sulle cause di decadenza dal beneficio della rateazione, aumentando nel contempo il numero massimo di rate da 72 a 120;
    inoltre, è stata introdotta l'inespropriabilità della prima casa, ed è stato innalzato da 20.000 a 120.000 euro il limite minimo di ammontare del credito tributario complessivo a partire dal quale si può procedere ad espropriazione forzata per gli immobili che non costituiscano l'unica casa di proprietà dove il contribuente risiede o per le abitazioni di lusso;
    ulteriori modifiche sono state apportate in materia di pignoramento dei beni strumentali e di limiti alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di emolumenti;
    Equitalia, al fine di raccordare la nuova normativa introdotta dal citato «decreto-legge del fare» con quella previgente, con nota del 1o luglio 2013 ha fornito talune indicazioni in merito al regime applicabile alle situazioni pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, mostrando un certo favore nei confronti del contribuente;
    in tale nota, tuttavia, non è risolta la questione relativa alle iscrizioni ipotecarie su beni immobili effettuate prima decentrata in vigore del decreto-legge del fare e alle espropriazioni immobiliari relative a crediti tributari di importo inferiore a 120.000 euro;
    nello specifico, tale vuoto normativo, ove non fosse risolto, determinerebbe una disparità di trattamento in danno di quei contribuenti che hanno subito tale iscrizione a ruolo prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge n. 69 in favore del contribuente;
    a questo riguardo appare urgente che il legislatore preveda la cancellazione d'ufficio delle iscrizioni ipotecarie nei casi in cui l'iscrizione a ruolo sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2013, anche al fine di evitare che gli effetti pregiudizievoli dell'iscrizione di ipoteca su tali immobili comporti conseguenze deleterie anche rispetto alla possibilità dei proprietari di accedere al credito,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative per estendere l'applicazione delle nuove norme in materia di riscossione coattiva contenute nel decreto-legge n. 69 del 2013 anche alle iscrizioni a ruolo effettuate precedentemente all'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, in particolare per quanto riguarda i limiti all'iscrizione di ipoteca su immobili e all'espropriazione immobiliare.
(7-00287) «Pagano».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

fiscalita'

ipoteca

revisione della legge

contribuente

debito