ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00260

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 170 del 10/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/02/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00260
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo di
Lunedì 10 febbraio 2014, seduta n. 170

   La XIII Commissione,
   premesso che:
    i regimi di aiuto agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune per il periodo 2014-2020, conformemente agli obiettivi principali della riforma, si articolano in diverse componenti attraverso le quali la Commissione europea intende erogare un sostegno adeguato a sostenere la redditività delle aziende agricole nazionali, salvaguardando al contempo il lavoro dei tanti piccoli agricoltori che contribuiscono alla conservazione e alla vitalità delle zone rurali;
    come noto, la riforma della politica agricola comune ha disposto il passaggio dai titoli storici ai titoli uniformi, introdotto nuove tipologie di pagamenti diretti, quali il greening e il pagamento ridistributivo e mantenuto, ancorché in via facoltativa per lo Stato membro, alcuni regimi già esistenti come il pagamento accoppiato;
    l'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, prevede la facoltà per gli Stati membri di concedere un pagamento accoppiato per settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e sociali e solo nella misura necessaria ad incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione;
    la previsione di un sostegno accoppiato è estremamente importante posto che un sistema esclusivamente disaccoppiato, e pertanto commisurato soltanto alla superficie agricola, configura una impalcatura degli aiuti funzionale alla rendita e come tale del tutto estranea alle esigenze delle imprese agricole;
    in ragione delle peculiarità del sistema agricolo nazionale e in considerazione delle risorse disponibili, stimate in un massimale di circa 550 milioni di euro, al fine di evitare la concessione di contributi in settori nei quali l'impatto degli importi risulterebbe irrilevante, sarebbe opportuno accordare il pagamento accoppiato alle produzioni di qualità, a quelle che favoriscono l'occupazione e il recupero delle aree abbandonate e il ripristino delle sostanze organiche del terreno;
    ammettendo al pagamento accoppiato il solo grano duro, ad esempio, a fronte del minor lavoro per ettaro impiegato in questa coltura, si produrrebbe un beneficio trascurabile e di nessun impatto significativo sull'occupazione; stessa considerazione può farsi per il settore lattiero: sulla base dei dati riferiti alla precedente programmazione, si stima che, erogando risorse a tutto il comparto, il beneficio per azienda sarebbe irrilevante, mentre concentrando il sostegno sul solo latte di montagna e su quello proveniente da filiera corta, l'importo per litro erogato sarebbe considerevole;
    ulteriori comparti nei quali i benefici derivanti dal sostegno accoppiato sarebbero considerevoli sono l'allevamento estensivo, il settore ovicaprino, l'olio di oliva a denominazione protetta e tutti quei settori colturali in grado di generare una ripresa della mangimistica e il ripristino dei suoli, oltre alle colture arboree storiche e di pregio paesaggistico,

impegna il Governo:

   ad attivare il pagamento accoppiato di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, nella misura massima del 13 per cento del massimale nazionale annuo, fermo restando il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 53 del citato regolamento;
   ad accordare pagamenti accoppiati ai seguenti comparti e colture:
    a) al settore lattiero-caseario di montagna e al latte crudo; proveniente da filiera corta;
    b) al settore degli ovicaprini al fine di incentivare la pastorizia e la zootecnia di montagna ed evitare l'ulteriore spopolamento delle aree rurali e la riduzione del presidio territoriale;
    c) al settore della carne bovina IGP;
    d) al settore degli oli di oliva DOP e IGP per contribuire a sostenere i volumi produttivi di alcune delle eccellenze che rappresentano una significativa quota del prodotto interno lordo nazionale;
    e) a colture proteoleaginose e a culture miglioratrici;
    f) a colture arboree storiche e di pregio paesaggistico.
(7-00260) «Gallinella, Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Parentela».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

sostegno agricolo

sostegno dei prezzi agricoli

regime di aiuto

politica agricola comune

settore agricolo

riforma della PAC