ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00258

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 170 del 10/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: DALL'OSSO MATTEO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/02/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
DADONE FABIANA MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
TONINELLI DANILO MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
SORIAL GIRGIS GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
BATTELLI SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00258
presentato da
DALL'OSSO Matteo
testo di
Lunedì 10 febbraio 2014, seduta n. 170

   La XII Commissione,
   premesso che:
    la direttiva (2011/24/Ue), approvata nel mese di marzo 2011 dal Parlamento di Strasburgo e dal Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che i cittadini dell'Unione potranno curarsi liberamente anche in Stati diversi da quello di residenza;
    gli Stati membri dell'Unione avrebbero avuto due anni di tempo per recepire la norma e rendere attuative, a livello nazionale, le disposizioni europee;
    le persone bisognose di cure, potranno richiedere, tramite il proprio Paese di residenza, assistenza sanitaria a un qualunque Stato membro dell'Unione europea. Questo per garantire ai cittadini un'ulteriore protezione della salute, soprattutto nei casi di estrema necessità, laddove il proprio Paese di residenza non riesca a soddisfare specifiche richieste di cura ad esempio per mancanza di strutture, di macchinari adeguati, o per la presenza di lunghe liste d'attesa che possano mettere a repentaglio la salute delle persone;
    la revisione dei piani sanitari in Italia è sempre stata attuata a danno degli utenti, a favore delle grandi strutture, impoverendo territori spesso già sofferenti e garantendo solo in parte minimale i servizi alla persona, «barricandosi», il Governo e le amministrazioni regionali, dietro lo slogan della spending review;
   con l'applicazione della stessa direttiva (2011/24/Ue):
    a) si garantisce la libera circolazione delle persone. Può capitare, infatti, che per motivi geografici la struttura sanitaria più vicina e idonea al trattamento di una malattia si trovi al di là del confine in cui il cittadino risiede;
    b) si assicura ai pazienti maggiore vicinanza alla famiglia. È il caso delle persone che decidono di curarsi nel Paese dell'Unione dove vivono i familiari;
    c) si può accedere a nuovi metodi di cura. In questo modo il cittadino avrà la possibilità di ricevere un tipo di cura diverso da quello previsto dal proprio Stato di residenza;
    d) si garantiscono ai cittadini elevati standard di cura e protezione della salute. Ciò significa che gli Stati membri sono tenuti, sul loro territorio, a prestare ai cittadini un'assistenza sanitaria sicura, di qualità elevata, efficiente e quantitativamente adeguata;
   la direttiva è tesa a garantire anche e soprattutto i principi qui di seguito elencati:
    a) qualità. Tutti i sistemi sanitari dell'Unione europea cercano di offrire un'assistenza adeguata. Ciò attraverso: la formazione continua del personale sanitario (medici, infermieri, specialisti), l'innovazione e la ricerca di nuovi metodi di cura, il monitoraggio costante della qualità delle strutture e del personale preposto alle cure;
    b) sicurezza. Prima di essere assegnate alle persone, le cure, sono sottoposte a rigidi controlli che evidenziano eventuali fattori di rischio. Tutti i prodotti per la tutela della salute, quali ad esempio i farmaci, sono inoltre svincolati da qualunque forma di pubblicità ingannevole che induca in errore o crei inutili aspettative;
    c) accessibilità. Gli Stati membri dell'Unione europea garantiscono parità di accesso alle cure, assicurando un trattamento equo di tutti i pazienti, indipendentemente dalla nazionalità. Le priorità dell'assistenza sanitaria sono fissate in modo da raggiungere un equilibrio fra i bisogni delle singole persone e le risorse finanziarie disponibili per le cure dell'intera popolazione. Gli Stati non possono inoltre accordare priorità a un paziente, se questo reca danno ad altri, creando ad esempio un allungamento dei tempi di attesa;
    d) coinvolgimento del paziente. Tutti i sistemi sanitari dell'Unione europea mettono al centro le persone. Ciò significa che i cittadini devono sentirsi coinvolti nel loro percorso di cura e non diventare semplice «bersaglio passivo» di trattamenti medici e sanitari. Alla gente bisognerebbe ad esempio offrire, per quanto possibile, libertà di scelta riguardo la struttura sanitaria o lo specialista a cui affidarsi per il trattamento della propria malattia. E a ciascun cittadino dovrebbero essere esposti in maniera chiari i diritti di cui avvalersi in caso di spostamento da uno Stato membro all'altro;
    e) risarcimento. Le persone dovrebbero aver diritto a un risarcimento qualora si verifichino eventi negativi. Ciò include la possibilità di avvalersi di una procedura di ricorso equa e trasparente e di disporre di informazioni chiare sulle responsabilità e sulle forme specifiche di risarcimento. In linea di massima è lo Stato di residenza a risarcire eventuali danni causati al paziente a seguito di un trattamento;
    f) riservatezza. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e le diverse leggi nazionali vigenti nei singoli Stati riconoscono il diritto di tutti i cittadini alla riservatezza dei dati personali. In questo modo si tutelano i dati cosiddetti «sensibilissimi», relativi cioè allo stato di salute, da eventuali appropriazioni indebite. Il diritto alla riservatezza consente a questi dati di circolare tra uno Stato membro e l'altro nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona;
   alcune regioni hanno già dato avvio autonomamente, vedasi il Friuli Venezia Giulia, ad accordi transfrontalieri con i Paesi viciniori al fine di tutelare quanto più possibile il paziente,

impegna il Governo:

   ad assumere le iniziative di competenza per dare attuazione immediata alla direttiva (2011/24/Ue);
   a supportare sin da subito le azioni di cooperazione messe in atto dalle regioni;
   ad incentivare azioni autonome delle regioni considerato anche il fatto che 3 regioni confinarie su 7 sono a statuto autonomo;
   ad assumere iniziative volte a valorizzare anche pro futuro l'autonomia nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale senza svilirne, in nessuna occasione o riforma il ruolo e la specialità.
(7-00258) «Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Cecconi, Dieni, Dadone, Cozzolino, Toninelli, Businarolo, Ciprini, Sorial, Battelli, Basilio, Rizzo, Alberti, Pesco, Villarosa».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

trattamento sanitario

protezione del consumatore

libera circolazione delle persone

diritto alla salute

politica sanitaria

indennizzo

parita' di trattamento

professione sanitaria