Legislatura: 17Seduta di annuncio: 158 del 23/01/2014
Primo firmatario: ABRIGNANI IGNAZIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma POLIDORI CATIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 25/03/2014 ABRIGNANI IGNAZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE INTERVENTO GOVERNO 25/03/2014 BARRACCIU FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO) INTERVENTO PARLAMENTARE 25/03/2014 PRODANI ARIS MOVIMENTO 5 STELLE ABRIGNANI IGNAZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE PETITTI EMMA PARTITO DEMOCRATICO DICHIARAZIONE GOVERNO 25/03/2014 BARRACCIU FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO) PARERE GOVERNO 17/04/2014 BARRACCIU FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO) INTERVENTO GOVERNO 17/04/2014 BARRACCIU FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO) INTERVENTO PARLAMENTARE 17/04/2014 ABRIGNANI IGNAZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE PETITTI EMMA PARTITO DEMOCRATICO PRODANI ARIS MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 25/03/2014
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/03/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/03/2014
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/04/2014
ACCOLTO IL 17/04/2014
PARERE GOVERNO IL 17/04/2014
DISCUSSIONE IL 17/04/2014
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 17/04/2014
CONCLUSO IL 17/04/2014
La X Commissione,
premesso che:
l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, «legge europea 2013» prevede la possibilità di esercitare la professione di guida turistica su tutto il territorio italiano anche per le guide abilitate in altri Stati europei operando in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di autorizzazione o di abilitazione;
la suddetta legge applica alle guide turistiche la direttiva servizi 2006/123/CE anziché la direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali;
permettere alle guide di altri Stati membri di esercitare la propria professione sull'intero territorio nazionale del nostro Paese è dequalificante in quanto si tende a mettere sullo stesso piano due figure professionali diverse, quali sono la guida turistica e l'accompagnatore turistico, che richiedono una competenza e una specializzazione diversa limitata ad un territorio più ristretto e determinato (area-specific qualification);
ciò comporta una perdita inaccettabile di PIL per l'economia nazionale nonché una riduzione di entrate fiscali e previdenziali oltre che dequalificare anche il patrimonio culturale nazionale dal momento che per la ricchezza di beni culturali presenti sul territorio, è impossibile per una guida turistica padroneggiare approfonditamente tutte le conoscenze teoriche e la logistica di tutti gli itinerari;
la libera circolazione delle guide europee è già prevista da anni in Italia in base alla direttiva 2005/36/CE e la modifica prevista dall'articolo, 3 della legge europea 2013 non può essere imposta all'Italia visto che in materia di professioni e di beni culturali vige il principio di sussidiarietà che lascia allo Stato membro il potere di decidere come disciplinare l'accesso e l'esercizio della professione sul territorio;
la Corte di giustizia Europea con la sentenza del 26 febbraio 1991 ha stabilito che la corretta illustrazione del patrimonio culturale è parte integrante della sua tutela e rappresenta una restrizione della libera prestazione dei servizi oltre che stabilire che i musei e i monumenti storici richiedono l'intervento di una guida specializzata;
la suddetta sentenza è stata poi recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995 che ha stabilito che, ai fini di una migliore fruizione del valore del patrimonio storico e artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, siano definiti dalle regioni, com’è poi avvenuto con delibere regionali nel 1996;
applicando la legge europea del 2013 si privano gli italiani di opportunità di lavoro nell'ambito dell'illustrazione del patrimonio culturale nazionale favorendo i cittadini degli Stati europei e dequalificando il nostro Patrimonio culturale,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative dirette a far salvo il principio di sussidiarietà lasciando inalterate le caratteristiche essenziali della professione di guida turistica richieste dalle leggi nazionali;
ad intervenire nelle sedi decisionali dell'Unione europea allo scopo della corretta applicazione della direttiva sulle qualifiche professionali, eliminando l'erronea supposizione della violazione da parte dell'Italia della normativa interna a quella europea nell'ambito della procedura EU Pilot di pre-infrazione;
ad assumere in tempi brevi una iniziativa normativa di riordino organico e complessivo riguardante la professione di guida turistica prevedendo per quelle straniere la necessità di una specifica competenza differenziata a seconda della rilevanza dei siti culturali del nostro Paese;
ad assumere iniziative normative dirette a sospendere, in attesa di una nuova disciplina normativa della materia, l'efficacia dell'articolo 3 della legge europea n. 97 del 2013, permettendo l'applicazione della previgente legislazione statale e regionale.
(7-00228) «Abrignani, Polidori».
EUROVOC :guida turistica
libera prestazione di servizi
qualificazione professionale
Corte di giustizia CE
prestazione di servizi