ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00176

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 122 del 20/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 20/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE 20/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00176
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Mercoledì 20 novembre 2013, seduta n. 122

   La VI Commissione,
   premesso che:
    negli ultimi anni, il settore RCA è stato interessato da diversi interventi di carattere legislativo e regolamentare finalizzati alla rimozione degli ostacoli ad un maggior sviluppo concorrenziale e all'incremento di un più efficace confronto competitivo, a vantaggio dei consumatori finali;
    nonostante vi sia una graduale diminuzione del numero di incidenti e di mortalità a seguito di sinistro stradale e una costante diminuzione della gravità degli stessi, i costi delle polizze per la copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada subiscono continui rincari;
    le compagnie di assicurazione cercano di addossare la causa dell'aumento dei premi delle polizze al costo delle riparazioni quando invece, come evidenziato da una indagine di alcune associazioni bresciane, pare che i danni di carrozzeria incidano solamente per il 10 per cento del costo complessivo, il 60 per cento è da imputare alle lesioni e interventi legali ed un ulteriore 25 per cento invece è a carico dei costi di gestione;
    per contenere i costi delle riparazioni, le compagnie assicurative, a detta di molti danneggiati, stanno adottando inspiegabili comportamenti per svincolarsi dall'applicazione dell'istituto che consente la cessione del credito, spingendo gli assicurati, in caso di sinistro, a recarsi presso le strutture convenzionate, pena il non completo risarcimento del danno;
    sulla questione è recentemente intervenuta la Corte di cassazione che, con sentenza 22601, del 3 ottobre 2013, ha ribadito la liceità e la legittimità del ricorso all'istituto della cessione del credito, ex articolo 1260 e seguenti del codice civile, per il risarcimento del danno non patrimoniale derivato da sinistro stradale;
    al danneggiato dovrebbe essere sempre garantita, in linea anche con gli orientamenti comunitari, la libertà di scelta in merito alle riparazioni del proprio veicolo, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2058 del codice civile, il quale prevede che sia facoltà del danneggiato richiedere o meno il risarcimento in «forma specifica»;
    il risarcimento in «forma specifica» consente alle compagnie assicurative di offrire al danneggiato una prestazione di riparazione presso officine convenzionate, rendendo la scelta più appetibile con l'applicazione di uno sconto sulla polizza assicurativa; è evidente che tale prassi alimenta una forma di concorrenza sleale nei confronti delle imprese artigiane indipendenti, alterando la libera concorrenza nel mercato dell'autoriparazione e limitando al contempo la libertà di scelta dell'assicurato;
    i rincari applicati sui premi assicurativi sono strettamente collegati al fenomeno, sempre più preoccupante, sopratutto nelle zone del Mezzogiorno, delle frodi assicurative. Se pur è stato dimostrata la forte incidenza del peso delle frodi sui costi delle polizze, questa non può tuttavia rappresentare un elemento di giustificazione dell'incremento delle stesse, a danno degli assicurati;
    nella scorsa legislatura, gli interventi nel settore delle assicurazioni sono stati operati con il decreto-legge n. 1 del 2012 (il cosiddetto decreto liberalizzazioni) e con il decreto-legge n. 179 del 2012 (cosiddetto decreto crescita). Con il decreto-legge n. 1 del 2012, in particolare, sono stati previsti diversi interventi di riforma del settore volti a renderlo maggiormente concorrenziale e trasparente al fine di ridurre il costo delle polizze, anche attraverso il contrasto delle frodi;
    l'insieme degli interventi adottati non sembra aver avuto effetti decisivi rispetto all'obiettivo del contenimento dei costi delle polizze a beneficio dei consumatori, anche perché necessitano di diversi regolamenti attuativi, non ancora emanati;
    l'articolo 32, introduce la possibilità per le imprese assicurative di richiedere l'ispezione volontaria del veicolo prima della stipula del contratto, prevedendo in tal caso una riduzione delle tariffe, nonché la possibilità di installare, con il consenso dell'assicurato, meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, e ne consentano il monitoraggio (cosiddetta scatola nera);
    con particolare riferimento all'impiego della «scatola nera» dovrebbe essere chiaramente specificato, nell'ambito della normativa di regolamentazione, che ai fini del riconoscimento dello sconto sul premio annuo, l'impiego di tale dispositivo non condiziona la scelta degli automobilisti incidentati di ricorrere o meno alla rete delle carrozzerie convenzionate della compagnia assicuratrice; sarebbe altresì da scongiurare l'eventualità che l'assicurato possa venire tracciato nel suo stile di guida;
    al fine di garantire una maggiore concorrenza nel settore assicurativo è necessario evitare la canalizzazione dei veicoli incidentati verso la rete delle carrozzerie convenzionate, che potrebbe verificarsi attraverso il dispositivo della scatola nera, impedendo la nascita di un vero e proprio oligopolio di compagnie assicurative;
    dovrebbe essere sempre garantita la possibilità di ricorrere all'istituto della «cessione del credito» nel settore RC auto,

impegna il Governo:

   ad adottare specifiche iniziative normative affinché venga scoraggiata l'eventuale adozione da parte delle compagnie assicurative di comportamenti tendenti a limitare o a negare la libertà di scelta del cittadino automobilista oltre alla possibilità di ricorrere all'istituto della «cessione del credito» nel settore RCA;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative finalizzate all'introduzione dell'obbligo del ripristino dell'efficienza del veicolo, qualora il danno determini tale necessità in termini di sicurezza e tutela dell'ambiente e salvaguardia del parco veicolare circolante;
   ad adottare misure più efficaci ed incisive per favorire la riduzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati.
(7-00176) «Busin, Caparini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

compagnia d'assicurazioni

premio d'assicurazione

concorrenza

lotta contro la criminalita'

protezione del consumatore

ribasso dei prezzi

veicolo

frode