ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00175

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 122 del 20/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: VIGNALI RAFFAELLO
Gruppo: NUOVO CENTRODESTRA
Data firma: 20/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGANO ALESSANDRO NUOVO CENTRODESTRA 20/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00175
presentato da
VIGNALI Raffaello
testo di
Mercoledì 20 novembre 2013, seduta n. 122

   Le Commissioni VI e X,
   premesso che:
    nel corso degli ultimi decenni il settore dei piccoli birrifici si è fortemente sviluppato nel nostro Paese, quale realtà artigianale di alto livello qualitativo che registra crescite annuali maggiori del 20 per cento ed una partecipazione all'intero mercato della birra pari a circa il 2 per cento in termini di volume, con punte di export che si attestano intorno al 10 per cento del volume di vendita;
   attualmente, le imprese attive sul territorio nazionale sono circa seicento, con una media di circa tre dipendenti ed un fatturato medio di trecentomila euro annui;
   le dimensioni ridotte delle imprese comportano elevati costi, sui quali la liquidazione delle accise – peraltro tra le più alte d'Europa – ha un impatto assai significativo;
   l'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, cosiddetto «Semplificazioni fiscali», convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto metodi semplificati di accertamento dell'accisa sulla birra per i microbirrifici, ossia fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri;
   la stessa disposizione ha imposto che il prodotto finito venga obbligatoriamente confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad accisa assolta. Ciò rappresenta una significativa criticità per i piccoli stabilimenti, poiché la disposizione limita fortemente l'operatività del singolo produttore, creando un contrasto con analoghe situazioni produttive presenti in molti Paesi europei. Tale obbligo implica infatti che i piccoli produttori di birra non possano mettere in atto economie di scala, derivanti ad esempio dalla condivisione di impianti di imbottigliamento o infustamento fra più birrifici, né consente la possibilità di realizzare ricette particolari come blend fra birre di diversa provenienza, pratica estremamente diffusa in tutto il mondo birrario artigianale europeo;
   a seguito dell'introduzione di questa norma, i microbirrifici italiani hanno visto aggravarsi il gap competitivo esistente nei confronti dei concorrenti internazionali operanti nel medesimo settore – già fortemente avvantaggiati da un regime fiscale agevolato e da costi di produzione meno pesanti – soprattutto in una fase in cui è alta l'attenzione del mercato birrario internazionale nei confronti della produzione italiana;
   tale disposizione, anche alla luce degli assetti dei depositi fiscali stabiliti dalla determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, ex articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 16 del 2012, non comporterebbe alcun vantaggio per l'Agenzia stessa,

impegnano il Governo

a promuovere ad una revisione della norma prevedendo la soppressione dell'obbligo di confezionamento della birra nella stessa fabbrica di produzione, al fine di rimuovere gli ostacoli alla concorrenza che si sono di fatto prodotti a sfavore dei microbirrifici italiani a seguito dell'approvazione dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.
(7-00175) «Vignali, Pagano».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0016

EUROVOC :

birra

accisa

politica fiscale

imbottigliamento

produzione artigianale

restrizione alla concorrenza