ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00127

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 95 del 11/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: L'ABBATE GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/10/2013
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 11/10/2013
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 11/10/2013
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 11/10/2013
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 11/10/2013
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 11/10/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00127
presentato da
L'ABBATE Giuseppe
testo di
Venerdì 11 ottobre 2013, seduta n. 95

   La XIII Commissione,
   premesso che:
    come disposto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009, la vendita di uova extra fresche da parte di piccoli allevatori locali al produttore finale è ammessa soltanto nei casi in cui essa avvenga nel luogo di produzione o nell'ambito della regione di produzione, in un mercato pubblico locale, o nella vendita porta a porta;
    da suddetta disposizione deriva il divieto per gli allevatori di galline ovaiole di vendere le uova presso punti vendita di alimenti o dettaglianti locali, modalità queste che ne favorirebbero la commercializzazione rispetto alla vendita in azienda o porta a porta per evidenti comodità sia per il consumatore, che non sarebbe così costretto a recarsi in fattoria, sia per il produttore dati i costi da sostenere per la vendita itinerante;
    la vendita nei modi sopra descritti è inoltre possibile, per il piccolo allevatore che non dispone di un centro imballaggio, soltanto se possiede una quantità di galline inferiore a 50 unità, vincolo che limita ulteriormente la commercializzazione in quanto, con un quantitativo di prodotto così ristretto, il costo da sostenere per attuare una distribuzione ben organizzata e pubblicizzata sarebbe così elevato da rendere antieconomica la vendita;
    sarebbe auspicabile, anche al fine di incentivare il consumo di alimenti sani e nutrienti, permettere la vendita di tali uova extra fresche presso i rivenditori locali esclusivamente nell'ambito dei circuiti di filiera corta;
    la anzidetta possibilità di vendita oltre ad incrementare gli introiti del produttore, facilita la fruizione da parte del consumatore di un prodotto di altissima qualità, posto che gli allevamenti sono assoggettati ad autorizzazione e vigilanza secondo le norme vigenti e le eventuali fasi di manipolazione e mantenimento necessarie ad organizzare la vendita del prodotto presso i rivenditori locali potranno essere minuziosamente registrate e disciplinate con procedure e prassi già ampiamente collaudate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rivedere la normativa in materia di commercializzazione delle uova extra fresche al fine di consentire, nel rispetto della disciplina comunitaria, la vendita di tali uova presso rivenditori locali esclusivamente nell'ambito dei circuiti di filiera corta.
(7-00127) «L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

piccola azienda agricola

regolamentazione commerciale

allevamento

limitazione della commercializzazione

vendita

gruppo di produttori

pollame da uova