ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00102

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 79 del 18/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: BARBANTI SEBASTIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
PRODANI ARIS MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
MUCCI MARA MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
FANTINATI MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
CURRO' TOMMASO MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
CATALANO IVAN MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00102
presentato da
BARBANTI Sebastiano
testo di
Mercoledì 18 settembre 2013, seduta n. 79

   La VI Commissione,
   premesso che:
    l'Enel riferendosi al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 ha inserito la clausola nei contratti per la quale ogni documentazione che superi le 100 righe necessita di una marca da bollo di ben 16 euro;
    lo stesso regolamento dell'ENEL consta di ben 22 pagine, superando oltremodo le 100 righe e costando ad ogni utente circa 160 euro;
    l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 31 dicembre 1982, n. 359, prevede che l'imposta di bollo sia dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda. Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione. Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato;
    lo stesso ente energetico non ha promosso una comunicazione ufficiale relativa all'aggiunta di costi, cercando di inserire gli stessi all'oscuro dell'utenza che ne viene a conoscenza solo alla stipula del contratto di servizio;
    altri enti erogatori non hanno aggiunto alcuna tassazione ai fruitori del servizio,

impegna il Governo:

   a chiarire in maniera inequivocabile la portata delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 e a porre in essere una verifica dei costi contrattuali e di applicazione del medesimo articolo 2 anche interessando le Autorità per l'energia elettrica e il gas e della concorrenza e del mercato;
   a rendere pubblici gli esiti di tale verifica e ad assumere le iniziative di competenza affinché l'Ente nazionale per l'energia elettrica restituisca, nel caso in cui risulti moroso, le somme già versate dagli utenti entro la data del 31 dicembre 2013 erogando assegni circolari all'intestatario del contratto e non utilizzando la politica dello storno sulle bollette future.
(7-00102) «Barbanti, Rizzetto, Prodani, Rostellato, Ciprini, Da Villa, Crippa, Mucci, Fantinati, Currò, Catalano, Vallascas, Brugnerotto, Baldassarre, Bechis».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DPR 1972 0642, ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA ( ENEL )

EUROVOC :

timbro ufficiale

clausola contrattuale

contratto di prestazione di servizi