Legislatura: 17Seduta di annuncio: 75 del 11/09/2013
Primo firmatario: PASTORELLI ORESTE
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 11/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MATARRESE SALVATORE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 17/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 18/09/2013 PASTORELLI ORESTE MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) INTERVENTO PARLAMENTARE 18/09/2013 MAZZOLI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO MATARRESE SALVATORE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE PASTORELLI ORESTE MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO DICHIARAZIONE GOVERNO 18/09/2013 CIRILLO MARCO FLAVIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) INTERVENTO PARLAMENTARE 25/09/2013 REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 26/09/2013 REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 17/09/2013
DISCUSSIONE IL 18/09/2013
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/09/2013
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/09/2013
DISCUSSIONE IL 25/09/2013
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/09/2013
DISCUSSIONE IL 26/09/2013
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/09/2013
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 26/09/2013
CONCLUSO IL 26/09/2013
L'VIII Commissione,
premesso che:
secondo l'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 1, nella sua formulazione in vigore dal 25 dicembre 2010, il materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali paglia, sfalci, potature, e altro), che non venga utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia, rientra nella gestione dei rifiuti speciali, in quanto derivanti da attività agricole e agro-industriali;
così articolata, la disciplina in questione non consente più l'eliminazione di detto materiale mediante l'uso del fuoco, pratica che così va a configurare il reato di illecito smaltimento dei rifiuti;
tale disciplina ha creato non poca incertezza, posto che le regioni, nell'ambito dell'elaborazione dei propri piani di prevenzione degli incendi boschivi, hanno spesso disciplinato in senso opposto in ordine a tali pratiche, configurando come lecite (in certi orari e con determinate modalità) la pratica dell'abbruciamento di detto materiale vegetale di scarto;
al momento, stante in materia di tutela dell'ambiente la chiara prevalenza della normativa statale su quella regionale (più volte sancita dalla stessa Corte costituzionale, cfr. sentt. nn. 307 del 2003, 246/2006, 378/2007), dove la prima costituisce un limite invalicabile per la seconda, detto materiale deve essere trattato, secondo le vigenti previsioni di legge, alla stregua di rifiuto speciale;
le aziende agricole italiane, in modo particolare quelle di modeste dimensioni, sono messe in una situazione di grave di difficoltà dalla normativa nazionale citata in premessa, posto che devono sopportare costi aggiuntivi per lo smaltimento di materiale vegetali del tutto naturali;
in particolare, dette aziende spesso non sono nelle condizioni di poter produrre, secondo quanto previsto dall'articolo 185 citazione «energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana», dati gli elevati costi che tali processi comportano, e stante anche l'assoluta genericità delle condizioni poste dalla stessa normativa (che determinato una notevole incertezza negli stessi operatori economici nel settore agricolo);
a fronte dei notevoli costi che le aziende agricole sono costrette a sopportare, specialmente nel presente periodo di grave crisi economica, per lo smaltimento di paglie, potature ed altro materiale vegetale simile, l'alternativa (del tutto inaccettabile) per dette imprese al momento è la commissione del reato di illecito smaltimento dei rifiuti;
nell'attuale quadro di incertezza, quindi, sulle possibili condotte lecite alternative che le aziende possono adottare in merito alla presente questione, il rischio è che detto materiale non venga ne raccolto né in qualche modo smaltito, aumentando così il rischio di incendi derivanti dall'essicazione di quest'ultimo e l'innalzamento delle temperature;
le condizioni estremamente delicate nella quali si trova il settore agricolo nazionale impongono un'attenzione particolare sulle problematiche di questo da parte delle istituzioni nazionali, ivi comprese quelle legate alla gestione e smaltimento dei rifiuti,
impegna il Governo
a prendere opportune iniziative, di qualsiasi natura e nell'ambito delle proprie competenze, al fine di mettere in condizione le imprese agricole di poter smaltire autonomamente, e pur sempre nei rispetto dell'ambiente, paglia, sfalci, potature, nonché materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi, ivi inclusi quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, che non vengano utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia.
(7-00089) «Pastorelli, Matarrese».
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 2006 0152
EUROVOC :bioenergia
settore agricolo
gestione dei rifiuti
rifiuto agricolo
rischio industriale