ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00068

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 55 del 17/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO ELENA
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 17/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALMIERI ANTONIO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00068
presentato da
CENTEMERO Elena
testo di
Mercoledì 17 luglio 2013, seduta n. 55

   La VII Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, ha previsto l'obbligo di integrazione (mediante successivo accordo tra Miur, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata) tra le Anagrafi regionali degli studenti e l'Anagrafe nazionale degli studenti, per la realizzazione di un Sistema Nazionale delle Anagrafi degli studenti;
     per la realizzazione dell'integrazione la norma definisce la necessità di:
     a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;
     b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;
     c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti;
    il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, all'articolo 10, comma 8, prevede: «Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'anagrafe nazionale degli alunni, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, nonché quella degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, rappresentano banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali. All'anagrafe degli studenti e dei laureati accedono anche le università. L'anagrafe nazionale degli alunni è altresì alimentata dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia»;
    il 16 dicembre 2010 è stato sottoscritto un accordo in conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 76 del 2005 per l'integrazione delle Anagrafi degli studenti. Tale accordo rinviava ad un successivo accordo i tracciati record, le tabelle e le classificazioni, l'accessibilità al dato nel rispetto della normativa sulla privacy;
    è stato prodotto successivamente un nuovo schema di accordo, attraverso un lavoro congiunto tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, regioni, enti locali per la definizione di ulteriori elementi, che però non ha trovato riscontro positivo nel confronto con il garante per la protezione dei dati personali;
    l'utilizzo dell'anagrafe riguarda tra l'altro:
     a) il ricorso della presenza di uno studente in una banca dati di un altro territorio;
     b) la ricostruzione della carriera scolastica del cittadino studente;
     c) la definizione integrata dei percorsi scolastici, formativi e professionali in rapporto alla Scheda Anagrafico Professionale del Sistema Informativo Lavoro;
     d) interoperabilità verso MIUR per la gestione dei dati relativi alle iscrizioni;
     e) il riscontro dei titoli di studio acquisiti dallo studente per automatizzare la verifica in fase di iscrizione ai vari livelli formativi post diploma (atenei, IFTS, percorsi in ambito formazione professionale);
     f) la disponibilità di set di dati finalizzati all'analisi statistica dei fenomeni riguardanti gli studenti, in particolare relativamente all'esercizio delle competenze trasferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 alle regioni e agli enti locali (programmazione della rete scolastica, educazione degli adulti, interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione, azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra diversi gradi e ordini di scuole, interventi perequativi, interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute; organizzazione dei servizi di trasporto scolastico);
   l'anagrafe degli studenti rappresenterà inoltre una condizionalità ex ante per la realizzazione di molte azioni da realizzarsi da parte delle Regioni con i fondi strutturali nella programmazione FSE 2014-2020,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate all'integrazione tra l'anagrafe razionale degli studenti e le anagrafi regionali degli studenti nell'ottica del Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, strumento indispensabile per la governance multilivello del sistema scolastico e condizione per l'attivazione dei servizi integrati di interesse per pubblica amministrazione, basati sui dati ottenibili attraverso i servizi di accesso alle anagrafi integrate, nonché presupposto necessario per la realizzazione di numerose azioni da parte delle legioni con i fondi strutturali nella programmazione FSE 2014-2020.
(7-00068) «Centemero, Palmieri».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2005 0076

EUROVOC :

studente

competenza istituzionale

orientamento scolastico

istruzione