ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 17 del 16/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: MARTELLA ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/05/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ARIENZO VINCENZO PARTITO DEMOCRATICO 16/05/2013
ROSATO ETTORE PARTITO DEMOCRATICO 16/05/2013


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00007
presentato da
MARTELLA Andrea
testo di
Giovedì 16 maggio 2013, seduta n. 17

   La X Commissione,
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 28 del 2011, in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 15, istituisce un sistema di qualificazione degli installatori di impianti che operano nel settore dell'energia da fonti rinnovabili: fotovoltaico, a biomasse, solare termico, pompe di calore e geotermia, che impedisce a larga parte degli stessi di potersi qualificare;
   il richiamato articolo 15 precisa che la qualifica professionale necessaria è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
    tale normativa esclude senza motivazione gli installatori che hanno ottenuto i requisiti di cui alla lettera d) dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 37 del 2008 (prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato);
   la norma è lacunosa in quanto nulla dispone in merito alle posizioni giuridiche dei suddetti responsabili tecnici (titolari o dipendenti), qualificati in base all'articolo 4, lettera d), del decreto ministeriale n. 37 del 2008, esistenti precedentemente e contemporaneamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011;
    la norma, inoltre, non fa alcun riferimento all'abilitazione che la normativa vigente riconosce in capo ai responsabili tecnici, che abbiano lavorato per almeno 3 anni in qualità di operaio specializzato, maturando un'esperienza professionale abitualmente non inferiore a 10 anni di attività nel settore;
    l'effetto della normativa sarebbe dunque l'implicito impedimento ai soggetti che hanno svolto esclusivamente un'esperienza professionale, ai sensi dell'articolo 4, lettera d), del predetto decreto ministeriale, viene impedito, a far data dal 1o agosto 2013, di continuare a svolgere la loro consueta attività di installazione di pannelli solari o fotovoltaici, a biomasse, solari termici, pompe di calore e geotermici, perché esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 15, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
    la normativa in questione appare in palese contrasto non soltanto con altre normative vigenti, ma anche con il diritto comunitario, poiché la menzionata esclusione non solo non trova alcun fondamento nella direttiva 2009/28/CE ma si pone in palese violazione del principio comunitario di libera concorrenza e di quello costituzionale di uguaglianza sostanziale;
    per effetto della normativa ad un responsabile tecnico di una impresa (titolare dipendente) che installa da anni impianti dei settore delle energie rinnovabili, attualmente qualificato in base al predetto criterio, verrebbe di diritto impedito dei proseguire nell'attività svolta da prima dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti;
    nell'attuale fase di crisi economica, si avrebbe il paradossale ed immotivato risultato di negare ad oltre 80.000 imprese attualmente in attività la possibilità di qualificarsi e di continuare ad operare in uno dei pochi settori di mercato che mostra ancora potenzialità di crescita, pur attraversando un momento di appannamento rispetto alle performance degli ultimi anni;

impegna il Governo:

   ad assumere tempestivamente, anche con modalità di urgenza, iniziative normative che consentano ai responsabili tecnici (titolari o dipendenti) già abilitati ai sensi dell'articolo 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 37 del 2008, di poter continuare a svolgere la loro attività anche successivamente al 1o agosto 2013, data di entrata in vigore dei nuovi requisiti previsti dall'articolo 15, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
   a prevedere per gli stessi, a far data dal 1° agosto 2013, esclusivamente l'obbligo di frequenza al corso di aggiornamento obbligatorio a norma dell'allegato IV al decreto legislativo n. 28 del 2011, comma 1, lettera f).
(7-00007) «Martella, D'Arienzo, Rosato».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2011 0028

EUROVOC :

energia rinnovabile

industria energetica

energia dolce

risorse rinnovabili

norme giuridiche sulla concorrenza