ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12971

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 901 del 20/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: MELILLA GIANNI
Gruppo: ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA-LIBERI E UGUALI
Data firma: 20/12/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PIRAS MICHELE ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA-LIBERI E UGUALI 20/12/2017
QUARANTA STEFANO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA-LIBERI E UGUALI 20/12/2017
BORDO FRANCO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA-LIBERI E UGUALI 20/12/2017
RICCIATTI LARA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA-LIBERI E UGUALI 20/12/2017
FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA-LIBERI E UGUALI 20/12/2017
ZARATTI FILIBERTO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA-LIBERI E UGUALI 20/12/2017
DURANTI DONATELLA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA-LIBERI E UGUALI 20/12/2017
SANNICANDRO ARCANGELO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA-LIBERI E UGUALI 20/12/2017
KRONBICHLER FLORIAN ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA-LIBERI E UGUALI 20/12/2017
NICCHI MARISA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA-LIBERI E UGUALI 20/12/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/12/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12971
presentato da
MELILLA Gianni
testo di
Mercoledì 20 dicembre 2017, seduta n. 901

   MELILLA, PIRAS, QUARANTA, FRANCO BORDO, RICCIATTI, FERRARA, ZARATTI, DURANTI, SANNICANDRO, KRONBICHLER e NICCHI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   da quanto risulta all'interrogante, il signor E. M., per aiutare un amico in difficoltà, concludeva con la società Bank of Art s.r.l., un contratto di permuta simulato, in cui si prevedeva l'obbligo, per la società in questione, di consegnare dieci dipinti valutati euro 3.100.000 e, per il signor E.M., di consegnare un quadro di Bacchiacca e uno di Filippino Lippì, valutati euro 800.000 ciascuno, nonché la somma di euro 1.500.000 in valuta legale;

   detto contratto, per volontà delle parti, costituiva pertanto una mera finzione giuridica, ma la Bank of Art – con azioni legali, secondo il signor E.M. in mala fede, condotte da un legale milanese e in forza di provvedimenti che sono apparsi incomprensibili in fatto e in diritto di un giudice del Tribunale di Vigevano – attivava giudizialmente il suddetto contratto con conseguenti azioni esecutive sul patrimonio di E. M. di estrema gravità;

   su ricorso della Bank of Art sono stati emessi 4 decreti ingiuntivi; inizialmente, le istanze a tal fine della Bank of Art erano state respinte dai giudici aditi, poi improvvisamente nel 2011 tali istanze sono state accolte dal suddetto giudice del Tribunale di Vigevano; in tutta la vertenza, peraltro, lo stesso magistrato ha ricoperto, a giudizio del signor E.M. inopportunamente, il duplice ruolo di giudice emittente i decreti ingiuntivi e di giudice di merito nei relativi giudizi di opposizione;

   per effetto delle procedure esecutive conseguentemente avviate, sono stati pignorati e sottratti alla disponibilità del signor E.M. numerosi dipinti di ingente valore; va segnalata, al riguardo, la circostanza che, sulla base di un titolo di dubbia genuinità, un ufficiale giudiziario si è recato presso l'abitazione del signor E.M. per eseguire la ricognizione e la vendita di un dipinto di Rubens, precedentemente pignorato dalla Bank of Art; a tale fine, sarebbe stato inoltre nominato commissario alla vendita l'ufficiale giudiziario stesso;

   il signor E.M. si rivolgeva al presidente del Tribunale di Vigevano che, all'udienza del 5 dicembre 2011, alla presenza di tutte le parti in causa, rilevate alcune anomalie nella procedura seguita, trasmetteva il verbale di udienza alla procura della Repubblica e all'Ordine degli avvocati di Milano per i profili di competenza; non si è a conoscenza degli esiti di tali iniziative;

   è importante evidenziare come il 20 giugno 2013 il collegio del tribunale di Vigevano, pur rigettando l'istanza del signor E.M. di ricusazione del giudice che ha emesso i decreti ingiuntivi, ha rilevato che la modalità di conduzione del processo avrebbe dovuto indurre il giudice medesimo a valutare la possibilità di astenersi;

   il 5 agosto 2013, con sentenza di primo grado, il menzionato giudice confermava i provvedimenti cautelari emessi e i decreti ingiuntivi ai danni del signor E.M; l'efficacia esecutiva della sentenza veniva poi sospesa dalla Corte di appello di Milano, pur senza procedere, tuttavia, all'esplicita intimazione alla Bank of Art di non apprendere i dipinti;

   con riferimento alle opere d'arte di cui sopra, è stato altresì avviato un procedimento penale nel quale il signor E.M. risulta parte offesa; di tale procedimento il signor E.M. veniva a conoscenza solo a seguito di un decreto di dissequestro e restituzione di uno dei suddetti dipinti, emesso dalla procura della Repubblica di Roma il 5 luglio 2016 (procedimento successivamente trasferito per competenza alla procura della Repubblica di Pavia n. 5808/16 R.G.N.R.);

   il signor E.M., quindi, si attivava giudizialmente per ottenere la restituzione di tutte le altre opere d'arte di sua proprietà;

   il 4 luglio 2017, tuttavia, il pubblico ministero di Pavia notificava alla persona offesa la richiesta di archiviazione del procedimento penale, richiamandosi, a giudizio dell'interrogante del tutto impropriamente, al principio del «ne bis in idem» nell'esercizio dell'azione penale (il pubblico ministero rilevava, infatti, l'adozione di una precedente ordinanza di archiviazione circa i medesimi fatti); il signor E.M., ritenendo che la richiesta di archiviazione sia avvenuta senza alcuna attività investigativa e in spregio alle conclusioni della polizia giudiziaria di Roma, ha proposto opposizione contro tale provvedimento che è in attesa di discussione –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti menzionati;

   se il Ministro interrogato intenda promuovere iniziative ispettive presso il Tribunale di Vigevano, sezione distaccata di Abbiategrasso, oggi Tribunale di Pavia, e la procura della Repubblica di Pavia, ai fini dell'eventuale esercizio di tutti i poteri di competenza.
(5-12971)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giudice

ingiunzione

opera d'arte