ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12951

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 901 del 20/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: QUARTAPELLE PROCOPIO LIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/12/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 19/12/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12951
presentato da
QUARTAPELLE PROCOPIO Lia
testo di
Mercoledì 20 dicembre 2017, seduta n. 901

   QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   a seguito del processo intentato dai coniugi Falena Lepri sulla presunta truffa a loro danno relativa alle pratiche di adozione internazionale in Kirghizistan nel 2012, il 30 ottobre 2017 il tribunale civile di Roma emetteva in primo grado una sentenza in cui condannava innanzitutto l'ente autorizzato Airone per violazione del contratto;

   la sentenza riconosce la responsabilità contrattuale di Airone per aver violato le obbligazioni alla base del mandato ovvero aver assicurato la sussistenza di una sentenza di adottabilità e di altra documentazione poi rivelatisi entrambe inesistenti ma anche, ed è questa la novità più rilevante, la sentenza riconosce la responsabilità di omessa vigilanza per la Commissione adozioni internazionali per aver ignorato, tra il settembre 2011 e il maggio 2012, le diverse segnalazioni inviate dalla coppia relative alle numerose incongruenze nella procedura di adozione in Kirghizistan;

   più nel dettaglio il tribunale ha condannato le parti in solido al pagamento di 178 mila euro più le spese legali, in favore dei coniugi Falena Lepri, cifra che evidentemente sopravanza in modo consistente le spese vive sostenute dalla coppia ed è pertanto da intendersi comprensiva dei danni morali;

   altre sei coppie si sono costituite parte civile, mentre il numero delle coppie truffate da Airone per le adozioni in Kirghizistan ammonterebbe a venti;

   la sentenza, relativa al processo civile, non esaurisce tuttavia i procedimenti pendenti a carico dell'ente autorizzato Airone di Albenga, contro cui è in corso un processo penale presso il tribunale di Savona, dove sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a truffa la presidente dell'ente, Silvia La Scala, la collaboratrice Inna Troukhan e i kirghisi Alexander Angelidi e Venera Zakirova;

   in questo caso la truffa verso gli aspiranti genitori adottivi consisterebbe nell'aver abbinato loro bambini che in realtà non erano adottabili, mettendo in scena processi fasulli, sottoscrivendo procure false, affermando falsamente di aver depositato documenti, corrompendo funzionari kirghisi;

   va peraltro ricordato che la Commissione adozioni internazionali nel marzo 2013 revocò ad Airone tutte le autorizzazioni ad operare in Kirghizistan e a luglio 2013 cancellò Airone dall'elenco degli enti autorizzati;

   è del tutto plausibile ritenere che la sentenza del tribunale di Roma costituisca un precedente e, quindi, un incentivo ad intentare un processo, non solo per le altre 19 coppie che hanno affidato ad Airone i loro progetti familiari in Kirghizistan, ma anche per tutte le altre famiglie che hanno visto interrompere i propri progetti di genitorialità adottiva in Paesi come il Congo e l'Etiopia –:

   se e quali iniziative il Governo intenda adottare perché la Commissione per le adozioni internazionali possa esercitare una vigilanza compiuta ed efficace, tale da prevenire le spiacevoli situazioni verificatesi in Kirghistan, e se non ritenga opportuno promuovere la Costituzione presso la Commissione per le adozioni internazionali un fondo di garanzia che possa tutelare le aspiranti famiglie adottive da danni morali e materiali, nonché l'istituzione di un'assicurazione obbligatoria per gli enti autorizzati.
(5-12951)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto aereo

adozione internazionale

adozione di minore